Sentenza 13 gennaio 2017
Massime • 1
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen., è applicabile anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che si tratta di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente per danneggiamento aggravato già pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Catania con sentenza in data 20 febbraio 2018, dep. il 20 marzo 2018. A fondamento della condanna le dichiarazioni di N.S., operatore della comunità dove si erano svolti i fatti, e dell'operante di PG intervenuto sul posto, Mar. C. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 131-bis c.p. in conseguenza del mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità muovendo la Corte dal …
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Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente per danneggiamento aggravato già pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Catania con sentenza in data 20 febbraio 2018, dep. il 20 marzo 2018. A fondamento della condanna le dichiarazioni di N.S., operatore della comunità dove si erano svolti i fatti, e dell'operante di PG intervenuto sul posto, Mar. C. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 131-bis c.p. in conseguenza del mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità muovendo la Corte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2017, n. 15579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15579 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2017 |
Testo completo
15579-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Presidente Udienza pubblica 13.1.2017 Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere Sentenza n. 87 Dott. Francesca Morelli Consigliere Registro generale n.19652/16 Dott. Rossella Catena Dott. Giuseppe Riccardi Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI GENOVA, nei confronti di : CH IO, nato a [...], il [...] ; CH MA, nata a [...], [...]; MO SI EM, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 25.9.2015 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile mapelli AN IA l'Avv. Matteo Groppo del Foro di Chiavari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte, unitamente alla nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova, nella funzione di giudice d'appello, in totale riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti dei predetti imputati dal Giudice di Pace di Chiavari, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., non punibile per particolare tenuità del fatto gli imputati stessi per i reati di cui agli artt. 81 e 612 cod. pen. (Capo A della rubrica per il solo CH IO ) e di cui agli artt. 110 e 594 cod. pen. ( Capo B della rubrica per CH MA e MO AR EM ). 1 * Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il P.m. ricorrente violazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, cod. proc. pen., dell'art. 131 bis cod. pen. per essere stati gli odierni imputati dichiarati non punibili per tenuità del fatto. Osserva la parte ricorrente che l'istituto di nuovo conio previsto dall'art. 131 bis predetto non è applicabile alla procedura ed ai reati di competenza del Giudice di Pace, atteso che, per il principio di specialità, deve essere applicato a quei reati giudicati dal Giudice di Pace il diverso disposto normativo di cui all'art. 34 D.lgs. n. 274/2000 che prevede, per l'appunto, l'esclusione della punibilità allorquando il fatto risulti di particolare tenuità e che, per altro, le condizioni soggettive ed oggettive in presenza delle quali può trovare applicazione il sopra richiamato art. 34 risultano sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dall'art. 131 bis in esame, quale fondamento della causa di non punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso del P.M. è infondato.
2.1 Ante omnia, la Corte deve tuttavia rilevare l'intervenuta abrogazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 594 cod. pen.. ed oggetto del presente giudizio come contestazione nel capo B della rubrica, abrogazione operata dal legislatore attraverso l'art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. 2.1 Ne discende la necessità di pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la ragione ora evidenziata.
2.2 Per i restanti reati rimane in piedi il ricorso del P.M. per la ragione di doglianza sopra ricordata.
2.3 Sul punto, ritiene questo Collegio giudicante che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia applicabile anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che, si tratta di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ( così, anche Sez. 4, Sentenza n. 40699 del 19/04/2016 Ud. (dep. 29/09/2016 ) Rv. 267709 Orbene, il testo della norma dispone quanto segue: "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente 2 + abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del comma 1 non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante".
2.3.1 Ne discende che, alla luce di tali previsioni normative, deve ritenersi l'applicabilità dell'istituto alla fattispecie in esame, trattandosi di reato punito con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni;
il comportamento addebitato all'imputato non risulta inoltre abituale, mentre la minima offensività del fatto è stata sostanzialmente ritenuta dal giudice di primo grado, che ha applicato la sola pena pecuniaria nella misura di 300 euro.
3. La norma è, peraltro, applicabile ai processi non definiti con sentenza passata in giudicato in quanto più favorevole al reo, in base al principio di legalità penale enunciato dall'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), così come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali della persona e così come affermato dalle SS.UU. ( cfr. sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266593), secondo cui l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131- bis cod. pen., avendo natura sostanziale, applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile.
3.1 Non sfugge a questo Collegio che, in alcuni precedenti di questa Corte (cfr. in particolare la sentenza n. 31920 del 2015) si è ritenuto, invero, inapplicabile il nuovo istituto in caso si discuta come nella specie di un reato di competenza del giudice di pace, in quanto nel relativo procedimento avrebbe potuto trovare applicazione solo il diverso istituto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. Ed invero, nel processo davanti al giudice di pace viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità, rispetto all'interesse tutelato, e tale per l'effetto da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. Ebbene, l'apprezzamento della particolare tenuità deve essere operato avendo riguardo "congiuntamente" all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato per l'interesse tutelato dalla norma, all""occasionalità" della condotta incriminata ed al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare la posizione della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, sotto il profilo del possibile pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento 3 * gliene possa derivare, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute.
3.1.1 Sul punto, è utile ricordare, in primo luogo, che la sentenza n. 31920 del 2015 - sopra ricordate è intervenuta prima della menzionata pronuncia delle SS.UU., che - pur non affrontando ex professo tale problematica ha, comunque, sottolineato il carattere assolutamente generale dell'istituto. Peraltro, nessuna indicazione normativa conforta la tesi negativa e proprio le differenze fra i due istituti e la disciplina sostanzialmente di maggior favore prevista dall'art. 131 bis cod. pen. inducono a ritenere che l'istituto di nuovo conio sia applicabile - nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace. Del resto, sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che la disciplina sulla tenuità del fatto - che trova la sua ispirazione proprio nel procedimento penale avanti al giudice di pace sia inapplicabile per i reati attribuiti alla competenza di quel giudice, ove, - invece, dovrebbe farsi unicamente riferimento a quella specifica e più stringente di cui all'art. 34, già sopra citato.
3. La ratio sottesa al diverso orientamento fino ad ora espresso dalla diversa giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 40699 del 19/04/2016 Ud. (dep. 29/09/2016 ) Rv. 267709; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015 - dep. 15/01/2016, Bellomo, Rv. 26549101 ; Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015 - dep. 24/09/2015, Morreale e altro, Rv. 26470001 ; Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015 dep. 21/07/2015, Marzola, Rv. 26442001 ), pur richiamata nel ricorso introduttivo, non convince.
3.1 Sostiene il diverso orientamento che può convenirsi che l'istituto della "esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" rappresenta l'estensione al processo ordinario dell'istituto, tipico del procedimento penale davanti al giudice di pace, della particolare tenuità del fatto, quale causa di improcedibilità disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34. Tuttavia, ciò nonostante sostiene la diversa opzione interpretativa qui disattesa che si tratta di istituti diversi, disciplinati in maniera non coincidente. Ed invero, del processo davanti al giudice di pace, come è noto, viene attribuito al giudice il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, quando il fatto incriminato risulti di particolare tenuità, rispetto all'interesse tutelato, e tale per l'effetto da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. L'apprezzamento della particolare tenuità deve essere operato avendo riguardo "congiuntamente" all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato per l'interesse tutelato dalla norma, all""occasionalità" della condotta incriminata ed al grado della colpevolezza, dovendosi comunque considerare la posizione della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, sotto il profilo del possibile pregiudizio che dall'ulteriore corso del procedimento gliene può derivare, con specifico riguardo alle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute. А Si tratterebbe- secondo la tesi qui non condivisa-di istituto, come detto, diverso e non coordinato con quello di cui all'art. 131 bis c.p.. Di qui la evidenziata differente valenza della "occasionalità" della condotta, considerata dall'art. 34 cit., rispetto alla "non abitualità" del comportamento di cui all'art. 131 bis c.p.. E, in secondo luogo, il diverso ruolo di interlocuzione attribuito alle parti, laddove, in particolare, nel procedimento ex art. 34 cit., dopo l'esercizio dell'azione penale, l'opposizione della persona offesa ovvero dell'imputato impedisce di pronunciare la sentenza di non doversi procedere, mentre l'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p., invece, non prevede alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti, salvo che nella particolare ipotesi di cui all'art. 469 c.p.p., dove l'opposizione del pubblico ministero o dell'imputato (ma non della persona offesa, che va solo sentita, se compare) impedisce che il processo possa essere definito in sede predibattimentale 3.2 Quest'ultima tesi non convince, in quanto il suo accoglimento porterebbe a conclusioni irragionevoli e non razionali.
3.2.1 Sul punto, osserva il Collegio che, oltre alle considerazioni già sopra svolte, un parallelo con il processo minorile risulta, a questo punto dell'argomentare, utile. Per il processo minorile, si può affermare con sicurezza che, nonostante l'art. 27 d.p.r. 448/88, residui tuttavia uno spazio per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., e ciò proprio ad evitare il paradosso di dover pronunciare una sentenza di condanna a carico dell'imputato minorenne, sol perché non sussistono i presupposti per una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione per irrilevanza del fatto, nonostante siano integrati tutti i requisiti per una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Queste considerazioni, ispirate alla ragionevolezza e alla necessità di evitare quanto più possibile ingiustificate discriminazioni ai danni degli imputati minorenni, possono essere ripetute anche per i reati di competenza del giudice di pace. Senza voler affermare che per quest'ultimi reati si sia determinata una sostanziale abrogazione dell'art. 34 del d.l.vo 274/2000 ( atteso che tutti i reati di competenza del giudice di pace hanno una cornice edittale che rientra, a maggior ragione, nella previsione di cui all'art. 131 bis cod. pen. ) - abrogazione che, a dire il vero, non è stata prevista dal decreto legislativo n. 28/15 (e neppure dalla legge delega 28-4-2014 n. 67) - tuttavia risulta evidente che, anche in questo caso, si pone un evidente problema di ragionevolezza e di tenuta del sistema. Ed invero, non è possibile sostenere che per i reati di minor gravità, di competenza del giudice di pace, che sono puniti con pene differenti da quelle indicate nel codice penale, sia da ritenere applicabile unicamente la condizione di non procedibilità di cui all'art. 34 d.l.vo 274/2000, al ricorrere delle condizioni ivi previste, senza incorrere in una evidente forzatura della tenuta complessiva del sistema e in una irragionevolezza, passibile anche del vaglio della Corte Costituzione sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Cost. Né è possibile richiamare, in senso contrario, la sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del l.vo 5 大 28-8-2000 n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost., nella parte in cui esclude, per i reati di competenza del giudice di pace, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, in quanto la scelta del legislatore di privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio di effettività della sanzione penale, non concreta, nella specie, alcun irragionevole trattamento discriminatorio né compromette il diritto di difesa (vds. Corte di cass. sez. 2 sent. 28850 del 8-5-2013, Rv. 256354), trattandosi, con tutta evidenza, di istituti processuali e sostanziali del tutto diversi tra loro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto di ingiuria perché non è previsto dalla legge come reato. Rigetta il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma, il 13.1.2016 Il Presidente Paolo Antonio Bruno ел دولية Il Consigliere estensore Roberto Amatore Adeste Austão DISPOSITATA IN CANCELLINA addl 29 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camp Lanzube ои un L O6