Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, in quanto la scelta discrezionale del legislatore di privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione penale non concreta, nella specie, alcun irragionevole trattamento discriminatorio né compromette il diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2013, n. 28850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28850 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/05/2013
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1230
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 40651/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR ES N. IL 19/11/1983;
avverso la sentenza n. 88/2011 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 14/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
RR ES;
1.1) Ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale di Cagliari in data 14.06. 2012 di conferma della sentenza di condanna del Giudice di pace di Cagliari che aveva ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto ex art. 635 c.p., commesso ai danni di AU EN, cui aveva danneggiato il portoncino di ingresso, una lampada ed una sfera pertinente ad un punto luce del giardino;
fatti del 23.11.2008;
Il Difensore deduce :
2.0) MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) e e).
2.a) Nullità della sentenza per motivazione illogica ed erronea valutazione delle prove riguardo alla penale responsabilità del ricorrente, la cui condotta di danneggiamento era stata ritenuta sulla scorta delle dichiarazioni della denunciante AU EN che, però, era inattendibile, sia perché portatrice di elementi di astio nei confronti dello RÙ e sia perché smentita dagli agenti di polizia intervenuti sul posto ed anche dai testi addotti dalla difesa riguardo ai tempi in cui l'episodio di danneggiamento si sarebbe verificato;
2.b) Al riguardo si sottolinea che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la decisione sulla deposizione del teste addotto dalla parte civile, tale RG GI, che però era inattendibile per avere affermato, contrariamente al vero, di avere lavorato alla sicurezza della discoteca presso cui operava anche l'imputato RÙ;
- al riguardo si lamenta che il giudice di appello ha respinto la produzione dei documenti offerti dalla difesa, ritenendoli tardivi, laddove la circostanza era emersa solo alla fine del giudizio di primo grado, sicché la difesa aveva avuto il tempo di reperire la documentazione solo durante il giudizio di secondo grado;
2.c) Il ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e ripropone in questa sede l'eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.60, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non permette l'applicabilità della sospensione condizionale della pena anche nei procedimenti avanti al Giudice di Pace ed alle pene irrogate da quest'ultimo;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è totalmente infondato.
3.1) Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una diversa valutazione dei fatti e delle testimonianze che risultano vagliati dal Giudice di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2) Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, il tribunale in sede di appello, ha congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale responsabilità dello RÙ per il reato ascritto, richiamando le argomentazioni del primo grado e sottolineando:
- che la condotta dell'imputato in ordine al danneggiamento emergeva dalle dichiarazioni della persona offesa AU EN;
- che costei risultava credibile per la precisione delle dichiarazioni ed attendibile perché riscontrata, da quelle rese dal teste Favilli, quanto alla condotta attribuita all'imputato, e, da quelle del teste Assistente di polizia Cutugno, quanto alla effettività del danneggiamento.
3.3) Il ricorrente censura la motivazione deducendo l'inattendibilità della teste AU, motivata da astio nei suoi confronti, ma il motivo non coglie nel segno perché trascura di considerare che la sentenza rileva la mancanza di prova sui motivi di astio e sui giudizi civili e penali asseritamente dedotti come intercorrenti tra le parti;
- ugualmente infondati sono poi i motivi riguardo all'inattendibilità del teste RG, in ordine al quale il Tribunale sottolinea come la sua deposizione risulta riscontrata dal teste ispettore Cutugno che ha confermato la presenza dello RÙ in casa intorno alle ore 8,10 del mattino;
mentre le contrarie dichiarazioni dei testi a difesa, per un verso, erano smentite dal dato riferito dal teste Cutugno e, per altro verso, erano inverosimili ed inattendibili.
3.4) La motivazione del tribunale risulta congrua e fondata su una valutazione in fatto aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta , a fronte della quale le deduzioni difensive sono inammissibili in quanto fondate su interpretazioni alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni che, ove ben motivate come nella specie, risultano non censurabili in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255). 3.5) Il ricorrente deduce l'erroneità del rigetto della produzione documentale riguardo alla posizione lavorativa del teste RG, ma il motivo non coglie nel segno posto che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sicché non può essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria;
(Cassazione penale, sez. 2^, 21/09/2010. n. 36276) - nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio avendo osservato, per un verso, che gli elementi istruttori acquisiti erano sufficienti per il giudizio e, per altro verso, che la documentazione non era rilevante posto che anche i testi indicati sugli stessi punti dalla difesa risultavano, al pari del RG, non iscritti al libro paga della discoteca, sicché tale aspetto non aveva influenza sulla credibilità ed attendibilità dei testimoni.
3.6.a) Manifestamente infondata la questione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60, posto che è stata già ritenuta manifestamente infondata la q.l.c. D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 60, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la concedibilità della sospensione condizionale della pena relativamente alle pene irrogate dal giudice di pace. Infatti, l'inapplicabilità del beneficio in questione dipende dalla natura delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace, del tutto diverse da quelle in ordine alle quali la sospensione è concedibile;
analoga diversità riguarda la natura stessa delle pene, cosicché è facoltà del legislatore di prevedere una diversa regolamentazione che non viola l'art. 3 Cost.. Del resto, la scelta discrezionale del legislatore di dover privilegiare, per ragioni di politica criminale, il principio di effettività della sanzione penale relativamente al procedimento davanti al giudice di pace non concreta alcun irragionevole trattamento discriminatorio (Cassazione penale, sez. 4^, 15/11/2006, n. 41992) ed è evidente che tale giudizio non muta anche in relazione al dedotto contrasto con l'art. 24 Cost., restando estranea alla vicenda ogni questione in ordine al diritto di difesa, ampiamente sperimentato nella fattispecie.
b) Tale conclusione risulta conforme allo spirito del Legislatore che nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo sulla istituzione del Giudice di pace ha evidenziato l'opportunità di intervenite sul funzionamento della sospensione condizionale, in vista di un suo adattamento al mutato scenario sanzionatorio, contraddistinto da istituti che tendono alla composizione del conflitto ed alla valorizzazione delle istanze della vittima;
al fine di favorire il funzionamento dei "filtri" di natura conciliativa, il Legislatore ha ritenuto necessario munire il Giudice di pace di un potere di irrogare sanzioni miti ma destinate comunque ad esplicare una qualche funzione dissuasiva e, soprattutto, capaci di invogliare le parti alla composizione del conflitto;
in tale ambito è stata offerta all'imputato un'ampia gamma di opzioni che consentono di evitare la pronuncia di una sentenza di condanna a patto, però, di una composizione del conflitto con la vittima e, a tale fine, risulta corretta e costituzionalmente orientata la scelta di precludere la sospensione della pena nell'intento di rafforzare la mitezza della giurisdizione del Giudice di pace con una sua reale effettività.
c) Consegue il rigetto della dedotta questione di illegittimità costituzionale per manifesta infondatezza.
3.7) La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi e deduzioni sollevati.
3.8) I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso , l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 60;
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013