Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di chiusura della fase delle indagini preliminari, il GIP cui sia stata richiesta la emissione del decreto di archiviazione, o provvede in conformità, ovvero restituisce gli atti al PM per la formulazione della imputazione, costituisce pertanto atto abnorme la sentenza con la quale il predetto giudice prosciolga l'indagato ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2000, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 12/01/2000
1 Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Vittorio Glauco EBNER " N.111
3. " Angelo DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.15470/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di Appello di Trieste
avverso la sentenza in data 4.12.1998 del GIP della Pretura Circondariale di Udine nel p.p. a carico di UG BA nato Dakar (Senegal) il 8.02.1966
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ebner Letta la requisitoria del Procuratore Generale presso questa corte che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 14.12.1998 emessa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 129 cpp il GIP della Pretura Circondariale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di UG BA - imputato del reato di cui all'art. 474 CP, per avere in Lignano Sabbiadoro, il 23.8.1995, posto in vendita e comunque detenuto per vendere n.31 paia di Jeans "Levis", prodotti industriali con marchio contraffatto - perché ignoto l'autore del fatto. Alla indicata convinzione il GIP perveniva rilevando che il dubbio esistente sulla stessa identità fisica dell'imputato impediva l'esercizio dell'azione penale.
Avverso la indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste deducendo in rito la abnormità del provvedimento adottato dal GIP;
nel merito, l'erroneità della decisione per non esservi mai stato dubbio in ordine alla identità fisica dell'imputato.
Con requisitoria in data 15.7.1999 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso, da ritenere proposto ai sensi dell'art. 568 secondo comma cpp, è da ritenere fondato sotto l'assorbente profilo della abnormità della pronuncia adottata dal GEP della Pretura Circondariale di Udine in considerazione dell'iter procedimentale all'esito del quale la sentenza è stata emessa.
Ed invero, risulta che il PM aveva già emesso il decreto di citazione a giudizio del Saugna in ordine al reato contestatogli;
e che tuttavia, successivamente, aveva chiesto l'archiviazione degli atti.
In tale situazione il G11P ha emesso la ora impugnata sentenza. Senonché, una volta esercitata in concreto - con l'emissione del decreto di citazione a giudizio ed indipendentemente dalla notifica dello stesso ai sensi dell'art. 555 ultimo comma cpp - l'azione penale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 554 cpp, non era più consentito al PM, per il principio della irretrattabilità dell'azione penale sancito dall'art. 50 comma terzo cpp, (e per la conseguente insanabile antinomia delle due attività) chiedere l'archiviazione della notitia criminis: ed il GIP avrebbe dovuto conseguentemente dichiarare inammissibile siffatta richiesta (Cass. pen. sez. V 25.2.1994 n. 806, c.c. 11.2.1994, Mallia). In sostanza, al GIP della Pretura cui sia richiesto un provvedimento di archiviazione, il sistema - quale si desume dal disposto dell'art.554 cpp - non consente altra soluzione che la declaratoria di emissione del relativo decreto (ai sensi degli artt. 409 e 549 cpp) o, in alternativa restituzione degli atti al PM per la formulazione dell'imputazione.
Pertanto la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP ai sensi dell'art. 129 cpp rappresenta come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. pen. sez V 18.3.1997 n. 4903, c.c.12.11.1996, Giustini - RV207901; Cass. pen. sez. VI 7.9.1994 n. 2629, c.c.31.5.1994, Rosco;
Cass. sez. I pen. 27.5.1991, n. 5755 ud.1.2.1991, Tranfo) un provvedimento abnorme, in quanto del tutto estraneo al sistema processuale, e come tale da annullare. La sentenza impugnata va dunque annullata: con rinvio al Tribunale di Udine per ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 Marzo 2000