Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di contratto di assicurazione per il rischio di furto, l'obbligo di salvataggio che incombe sull'assicurato comporta che questi debba adoperarsi con la diligenza del buon padre di famiglia per il recupero del bene rubato e che tale dovere permanga anche nel corso del giudizio intentato contro l'assicuratore per conseguire l'indennizzo. La valutazione del comportamento omissivo dell'assicurato integra un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, incensurabile in cassazione tranne che per vizio di motivazione. (Fattispecie in cui l'assicurato, nonostante la segnalazione della compagnia assicuratrice che l'autovettura rubata trovavasi sottoposta a sequestro penale in Croazia, non si era attivato per il recupero)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2002, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT LE, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, che la difende unitamente all'avvocato TIZIANA MEVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA, (oggi LEVANTE NORDITALIA SPA) in persona del legale rappresentante sig. Pietro Bidone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende unitamente all'avvocato L. L. ALFREDO BELLI PACE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2945/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 3^ Civile, emessa il 20/10/1998; depositata il 03/11/98;
RG.2410/94.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GOFFREDO BARBANTINI (per delega Avv. TIZIANA MEVIO);
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 12 maggio 1991, a Monza, ignoti asportavano un'auto BMW 520 di proprietà di AL EL e assicurata contro il furto presso la IA Assicurazioni. L'assicurata chiedeva pertanto l'indennizzo per la perdita totale del bene, di cui assumeva essere impossibile il recupero;
la IA rispondeva che avrebbe risarcito il danno per "furto parziale", dopo aver periziato il mezzo.
La AL adiva pertanto il Tribunale di Milano, chiedendo che la società fosse condannata a indennizzarle il furto totale dell'autovettura (lire 52.000.000, poi ridotte alla metà in adesione all'eccezione di coassicurazione formulata dalla convenuta), ribadendo che ne era impossibile il recupero.
La IA eccepiva preliminarmente anche l'improponibilità della domanda per effetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale sottoscritta dalle parti, e nel merito chiedeva respingersi la domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 21 marzo 1994, condannava la convenuta al pagamento di lire 26.000.000, oltre agli accessori. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 3 novembre 1998, la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame della soccombente, ha rigettato la domanda e ha condannato la AL a restituire alla IA la somma di lire 35.675.050, con gli interessi al tasso legale dal giorno del pagamento al saldo. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la AL, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società assicuratrice, che ha pure depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 1914 1^ comma C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), la ricorrente, premesso che il furto è stato commesso nel territorio nazionale, ma le sue conseguenze si sono proiettate in un paese straniero, l'allora, come ora, teatro di lotte intestine", sostiene che la situazione di emergenza, che seriamente sconsigliava un viaggio in quella regione, era tale, contrariamente all'avviso della Corte di merito, da rendere assolutamente impossibile l'adempimento dell'obbligo di salvataggio. Peraltro in un primo tempo, nel settembre 1991, la AL fu avvertita che l'autovettura era custodita dall'autorità di polizia jugoslava di Purijeka, località geograficamente inesistente;
e solo dopo due anni, nelle more del giudizio di prima istanza, la IA produsse una lettera del 21 gennaio 1993, con la quale si informava che l'autovettura era sottoposta a sequestro penale presso il Ministero della Giustizia di Zagabria, in pendenza del procedimento penale promosso dalla Procura della repubblica di Fiume. Circostanze queste tutte taciute o comunque travisate dalla motivazione della sentenza d'appello, che dimostrano all'evidenza come, nelle concrete circostanze, l'obbligo di salvataggio fosse del tutto inattuabile e impraticabile secondo gli ordinari canoni della diligenza del buon padre di famiglia.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 1915 C.c., deduce che l'inadempimento all'obbligo di salvataggio è stato ritenuto a prescindere dall'elemento psicologico, ossia senza l'accertamento concreto di un dolo o di una colpa, ma bensì sulla base di mere presunzioni e irrazionali congetture, col solo riferimento all'oggettiva recuperabilità dell'autoveicolo da parte dell'interessata.
Il ricorso è infondato.
A giudizio della sentenza impugnata "i documenti prodotti dalla compagnia assicuratrice e dalla stessa AL (...) dimostrano ampiamente (...) che il veicolo era oggettivamente recuperabile da parte dell'interessata, che non doveva far altro che chiederne la restituzione all'autorità giudiziaria di Fiume, presso cui si trovava in temporaneo sequestro nell'ambito del procedimento penale contro gli autori della sottrazione, con la sicurezza di rientrarne in possesso o interinalmente (non essendovi motivo per il quale il veicolo non dovesse essere riconsegnato subito al legittimo proprietario) o all'atto della pronuncia della sentenza". Dopo aver osservato non esservi prova "che eventi bellici influissero o rendessero impraticabile questa semplice procedura", il giudice "a quo" sottolinea come l'assicurata fosse "obbligata ad attivarsi, eventualmente superando difficoltà burocratiche e affrontando spese, in virtù dell'obbligo di salvataggio (...), a norma dell'art. 1915 ("recte" 1914) C.c., che sancisce anche la ripetibilità, appunto, di tali esborsi".
Di qui, conclude la sentenza, l'impossibilità di configurare il "furto totale" (l'unico prospettato dalla AL, che ha sempre chiesto soltanto l'indennizzo per la perdita totale del bene assicurato).
Osserva il Collegio che, nell'assicurazione contro il furto, l'obbligo di salvataggio, sancito in generale, a carico dell'assicurato, dall'art. 1914 lo comma C.c (secondo cui "l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno"), deve naturalmente esplicarsi, anzitutto, dopo che il furto è stato consumato, con ogni azione volta al recupero della refurtiva. Ciò perché l'assicurazione in esame presenta la caratteristica che il verificarsi del sinistro provoca non già la distruzione, totale o parziale, dell'oggetto del reato, bensì la sua sparizione dalla sfera di disponibilità dell'assicurato e quindi, di regola, e almeno in teoria, il recupero, totale o parziale, della cosa o delle cose rubate, è, in un lasso di tempo più o meno breve, sempre possibile.
S'intende comunemente che la diligenza richiesta all'assicurato, nell'adempimento dell'obbligo di salvataggio, è quella media o del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 C.c. Accertare poi, in concreto, se l'assicurato abbia fatto quanto gli era possibile per evitare o diminuire il danno integra un giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito e incensurabile in cassazione, se correttamente motivato.
Nel caso in esame la motivazione surriportata, con la quale la Corte ha ritenuto possibile, non sussistendo alcun ostacolo insuperabile con l'ordinaria diligenza, il recupero dell'auto rubata, giacente in sequestro penale disposto nell'ambito del giudizio promosso contro i responsabili del furto nella vicina repubblica di Croazia, è esente da vizi logici o errori giuridici e pertanto incensurabile in questa sede.
Non c'è dubbio che la AL (come del resto è implicito nella motivazione della sentenza impugnata) potesse efficacemente attivarsi per il recupero solo a partire dal momento in cui, durante il giudizio di primo grado, venne con precisione a conoscenza del luogo in cui la vettura si trovava, onde le precedenti, inesatte informazioni la esimevano, per manifesta impossibilità, dall'obbligo di salvataggio.
Tuttavia, persistendo l'obbligo di salvataggio anche in corso di causa, il non averlo (colposamente) adempiuto, pur dopo che era diventato passibile di adempimento, ha reso, nello stesso tempo, inconfigurabile l'ipotesi, fatta valere, del furto totale (la quale presupponeva, per l'appunto, che il recupero fosse impossibile per fatto non imputabile all'assicurato), e inevitabile, sia pure per una circostanza sopravvenuta, il rigetto dell'istanza indennitaria della AL.
Quanto detto sull'infondatezza del primo motivo comporta anche l'infondatezza del secondo, perché il giudice di merito, ascrivendo il mancato recupero del veicolo ad una precisa violazione delle norme di ordinaria diligenza (l'omissione delle opportune iniziative legali), ha fatto un accertamento concreto, e non presuntivo, della colpa dell'assicurata.
Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, il 26 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2002