Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2001, n. 6780
CASS
Sentenza 17 maggio 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto l'indennità di cassa, prevista dall'art. 10 C.C.N.L. metalmeccanici privati, a prescindere dalla qualifica del lavoratore, in caso di mansioni che comportino in via normale, e non eccezionale o saltuaria, la riscossione di denaro, da intendersi non solo come denaro contante ma anche titoli di credito, assegni e cambiali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2001, n. 6780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6780
    Data del deposito : 17 maggio 2001

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