Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto l'indennità di cassa, prevista dall'art. 10 C.C.N.L. metalmeccanici privati, a prescindere dalla qualifica del lavoratore, in caso di mansioni che comportino in via normale, e non eccezionale o saltuaria, la riscossione di denaro, da intendersi non solo come denaro contante ma anche titoli di credito, assegni e cambiali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2001, n. 6780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6780 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAME DEUTZ FAHR GROUP S.p.A. (già S+L+H S.p.A.) in persona del Procuratore speciale, Rag. Renato Facchi, come da procura 27 agosto 1990, rep. 40829, per OT IN, elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'Alessandro Cicolari del Foro di Bergamo;
- ricorrente -
contro
DR RI, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 presso lo studio dell'avv. prof. Arturo Maresca che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Luigi Boiocchi giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 23 ottobre - 7 novembre 1997, n. 1206 del 1997, RGAC 501 del 1996, cron. 2060;
Udita nella pubblica udienza del 28 febbraio 2001, la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23 ottobre - 7 novembre 1997, il Tribunale di Bergamo rigettava l'appello proposto dalla società per azioni SLH (ora Same Deutz Fahr Group S.p.A., come da verbale d'assemblea straordinaria 25 luglio 1996) avverso la decisione del locale Pretore - sezione distaccata di Treviglio, che aveva condannato la società a pagare all'ex dipendente RI AN, già ispettore alle vendite e poi quadro, la somma complessiva di lire 27.964.309, per differenze retributive dovutegli a vario titolo.
Nell'unico motivo di appello, la società precisava che l'ex dipendente non aveva, in particolare, diritto a ricevere l'indennità di maneggio denaro - e pertanto neppure le differenze sul trattamento di trattamento di fine rapporto derivanti dal calcolo di questa voce - secondo una corretta interpretazione della norma contrattuale. L'AN, infatti, non aveva mai curato l'incasso di denaro contante, ritirando solo assegni bancari ed altri titoli di credito (assegni circolari, tratte e vaglia cambiari) da clienti e concessionari. Inoltre, egli non aveva mai effettuato pagamenti per conto della società e, in ogni modo, non era stato esposto al rischio per responsabilità da errori anche di natura finanziaria. Il Tribunale non condivideva tale impostazione e, sulla premessa che i titoli di credito ritirati abitualmente dall'AN, per la successiva consegna al datore di lavoro, apparivano in tutto e per tutto equiparabili a danaro contante, riteneva che l'ex dipendente della società (ispettore alle vendite) fosse gravato da quella effettiva responsabilità che giustifica corrispettivamente il riconoscimento della indennità contrattuale in questione, e respingeva pertanto l'appello.
Avverso questa decisione, la società propone ricorso per cassazione sorretta da due distinti motivi.
Resiste l'AN con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 codice civile nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione.
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto fermarsi all'interpretazione letterale della clausola contrattuale che prevede l'indennità di maneggio denaro per il lavoratore "la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità anche finanziaria", senza indulgere sulle disquisizioni di carattere generale e sulla equiparabilità del danaro contante ai titoli di credito ritirati dall'AN (assegni circolari, assegni bancari, tratte e vaglia cambiari). La ricorrente ricorda la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il criterio di riferimento al senso letterale del contratto collettivo rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni usate delle parti siano - come appunto nel caso di specie - di chiaro ed inequivoco significato, deve ritenersi superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici previsti da codice civile..
La clausola contrattuale - osserva ancora la ricorrente - si riferiva anche ai pagamenti (oltre che alle riscossioni di denaro). Pertanto, limitandone la portata alle sole riscossioni, i giudici di appello ne avevano stravolto non solo il significato letterale, ma anche quello logico, con una interpretazione non rispettosa dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 codice civile, nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione.
Il Tribunale sarebbe incorso nei medesimi vizi, già denunciati nel primo motivo, escludendo qualsiasi rilevanza all'ulteriore elemento previsto dalla clausola contrattuale, consistente nella "responsabilità per errore anche finanziaria", la cui sussistenza era pure necessaria ai, fini del riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro.
La clausola contrattuale, evidentemente, richiedeva qualcosa di più della semplice responsabilità per la custodia, esigendo la gestione di una vera e propria cassa.
Con un ragionamento illogico ed inammissibile, invece, il Tribunale ha osservato che la responsabilità, nel caso di specie, sarebbe derivata dalla semplice custodia dei titoli e che, eventualmente, sarebbe stato onere della società dare la prova della "deresponsabilizzazione" dell'AN.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro sono infondati.
Va ricordato, innanzitutto, che l'indennità di cassa, o di maneggio denaro, costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, e che, pertanto, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore devono essere individuate unicamente dal contratto collettivo applicabile al rapporto, senza che possa farsi riferimento a principi tratti da diverse normative (in questo senso, cfr. Cass. 22 aprile 1987, n. 3904). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'interpretazione dei contratti collettivi appartiene al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove il procedimento ermeneutico sia immune da vizi logici e giuridici. Orbene, nel caso di specie, con riferimento all'art. 10 del ccnl contratto metalmeccanici privati all'epoca vigente, i giudici di appello hanno affermato che il requisito della normalità del maneggio sancito dall'anzidetta disposizione collettivistica non deve intendersi nel senso della prevalenza nell'ambito delle mansioni espletate, bastando ad integrarne la sussistenza la continuità e non eccezionalità della prestazione, con riguardo, appunto, al ricevimento ed alla rimessione di valori di qualsiasi genere (contanti e titoli di credito).
In tal modo, il Tribunale ha dimostrato di condividere il costante orientamento giurisprudenziale, espresso da altri giudici di merito - in riferimento ad analoghe clausole di contratto collettivo - che ha superato il vaglio di questa Corte di Cassazione (Cass. 22 aprile 1987 n. 3904, 15 luglio 1994 n. 6674, 2 novembre 1994, n. 8982, 4 ottobre 1995 n. 10405, 26 marzo 1998, n. 3215). Quanto alla sussistenza del maneggio di titoli, anziché di denaro, i giudici di appello hanno spiegato, in modo del tutto logico, che la disposizione in esame tende a garantire il dipendente dal rischio connesso al maneggio di valori, rischio parimenti presente sia nel caso in cui l'impiegato tratti denaro contante, che assegni o altri mezzi di pagamento.
Il Tribunale ha anche ricordato che titoli di credito e cambiari sono nella prassi commerciale - ed anche sotto il profilo strettamente giuridico - mezzi di pagamento veri e propri, nei quali è insito il valore pecuniario corrispondente alla cifra in essi riportata. In tal modo, ha compiuto una interpretazione della disposizione contrattuale delle industrie metalmeccaniche private in linea con le regole legali di ermeneutica, ed esente da qualsiasi vizio logico. Sotto altro profilo, deve essere ribadito che l'analogia costituisce un criterio interpretativo cui il giudice può e deve fare riferimento, non soltanto nell'interpretazione della legge - in relazione alla quale tale strumento ermeneutico è espressamente previsto (art. 12 disposizioni preliminari al codice civile) - ma anche nella interpretazione delle disposizioni di un contratto, ove questo, come è tipico del contratto collettivo, detti regole generali per categorie di casi, anziché per casi singoli (Cass. 26 gennaio 1985 n. 430). Appare, pertanto, perfettamente logica l'interpretazione della clausola contrattuale, che si richiama tralaticiamente al solo danaro contante, estesa dai giudici di appello fino a ricomprendervi assegni bancari, circolari e vaglia cambiari. Secondo il ragionamento seguito dal Tribunale, si tratta di un istituto di carattere generale, applicabile a tutti i dipendenti, che espletino attività che comporti maneggio di denaro - non solo contanti, ma anche titoli - nonché l'accollo dei rischi inerenti la gestione del denaro medesimo. Per qualche riferimento in tal senso, cfr. Cass. 15 luglio 1994, n. 6674. Appare appena il caso di rilevare, infine, che il primo giudice, nella decisione richiamata dalla sentenza impugnata, ha osservato che (pag.9) in qualche occasione lo stesso AN ebbe ad incassare anche danaro contante, oltre che titoli di credito. Ogni dubbio in ordine all'ambito di applicazione della clausola contrattuale può dirsi, pertanto, superato anche in fatto, considerato che il resistente in qualche occasione ebbe, comunque, a ricevere pagamenti in contanti.
Per quanto riguarda la mancata effettuazione di pagamenti (oltre alle riscossioni) da parte dell'AN, il Tribunale ha confermato le conclusioni del Pretore, secondo le quali, ai fini del riconoscimento dell'indennità in esame, non è necessaria una completa gestione della cassa, cioè di incasso e pagamenti, potendo ravvisarsi le mansioni che danno diritto all'indennità nella riscossione e conservazione di danaro e di titoli e nella consegna degli stessi a chi di diritto.
Si tratta di una osservazione del tutto logica, insindacabile anche essa in questa sede, in quanto esente da vizi di violazione di norme sulla interpretazione dei contratti o da vizi di motivazione. Il rischio posto a carico del dipendente - hanno osservato conclusivamente i giudici di appello - non varia a seconda della circostanza che lo stesso curi solo la riscossione o i pagamenti, ovvero effettui entrambe le operazioni.
Quanto all'ultimo requisito previsto dalla norma contrattuale, va ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'attribuzione dell'indennità in questione, "non riveste alcun rilievo la mancata previsione esplicita di una responsabilità contabile del dipendente in relazione ai pagamenti ed alle riscossioni effettuati, giacché, salvo specifiche clausole di esonero individuali o collettive, tale responsabilità pur se non prevista in modo espresso nel contratto individuale o collettivo, deve comunque sempre ritenersi sussistente "ex recepto", in relazione all'attività di maneggio di denaro (o di valori), la quale non resta, quindi, individuata dalla suddetta responsabilità, ma ne costituisce invece il presupposto" (Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405). Tale principio di diritto è condiviso dal Collegio. Contro di esso non sono mosse specifiche censure da parte della società ricorrente. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001