Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12028 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 2028 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Oggetto Locazione validità SEZIONE TERZA CIVELE efficacia e disdetta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. RG.N. 7115/9902 President Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI 29638 Crom Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere - Rep.3219 Ud. 07/05/02 Consigliere -Dott. Maria Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSPORT OT SRL, in persona del suo amministratore dott. Gastone TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN VALENTINO 10, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, che la Richiesta copia studio dal Sig. Sole difende unitamente all'avvocato LOY MICHELE, giusta per diritti € 4,55 0.8 AGO.2002 delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA AU RI;
intimato - avverso la sentenza n. 275/98 del Tribunale di2002 1056 CAGLIARI, 2/12/1997, depositata il 18/02/98; 1 RG. 4739/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo US IO, quale proprietario e locatore di un immobile destinato ad uso non abitativo, sito in Ca- gliari, conveniva in giudizio, avanti al pretore di quella città, il conduttore Autosport TT s.r.l., cui intimava licenza per finita locazione al 31-12- 1996. La soc. intimata si costituiva chiedendo il riget- to della domanda, sull'assunto secondo cui il contratto sarebbe scaduto al 31-12-2001 per rinnovo della scaden- za del 31-12-1995 in mancanza di tempestiva disdetta. Il pretore rigettava la domanda. Il US propo- neva appello e la soc. appellata si costituiva chieden- done il rigetto. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 18-2-1998, in accoglimento dell'appello, accertava la cessazione della locazione alla data del 31-12-1996 e condannava la soc. appellata al rilascio dell'immobile. Osservava che il contratto, stipulatodall'1-6-78 al 31-12-79, con 2 facoltà per il conduttore di ottenere rinnovi annuali per cinque anni, era scaduto al 31-12-1984, come accer- tato con efficacia di giudicato dal Tribunale di Ca- gliari, con sentenza 18-5-1985, e si era poi rinnovato due volte, ex lege, sino al 31-12-1996, data in cui il rapporto era cessato per effetto di disdetta data dal locatore con lettera 17-12-1990. Rilevava ancora che la tesi del conduttore, secon- do cui il contratto sarebbe andato a scadere il 31-5- 1996, oltre che essere in contrasto con il giudicato, era priva di giuridica rilevanza in ordine al tema del- la decisione, valendo anche per tale data la citata di- sdetta. La SOC. Autosport TT ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. L'intimato non ha svolto difese. Motivo della decisione Con la prima censura il ricorrente lamenta la vio- lazione dell'art, 71, comma 1°, legge 27-7-1978 n°392. Osserva che il contratto in oggetto è inquadrabile nel- la categoria dei contratti in corso non soggetti a pro- " roga, cosicché devesi applicare il termine di scadenza previsto dal primo comma della suddetta norma. Il ricorrente prospetta quindi due ipotesi. Secon- do la prima, il termine di sei anni previsto dalla nor- 3 ma dovrebbesi applicare dall'inizio dell'ultimo rinnovo contrattuale e quindi dal 31-12-1983. In tal caso le successive scadenze sarebbero al 31-12-1989, al 31-12- 1995 e al 31-12-2001, in mancanza di valida disdetta. Secondo l'ipotesi subordinata, ove si consideri l'inizio della locazione (1-6-1978), il periodo di rin- novo ex lege andrebbe a scadere al 31-5-1984, dovendosi detrarre il tempo già trascorso dall'inizio del rappor- to. La scadenza del 31-5-1984 sarebbe poi prorogata si- no al 31-5-2002. La censura è infondata. Come risulta dalla sentenza impugnata, il locatore si era impegnato a prorogare il contratto sino al 31- 12-1984, sia pure a condizione che il conduttore con- sentisse anno per anno a tale proroga. Così il rapporto risulta vincolato alla scadenza del 31-12-84, come ri- sulta anche dal giudicato implicito, di cui si dirà ap- presso. La suddetta scadenza è posteriore a quella previ- sta dall'art. 71 comma 1° legge 392/78. Ne deriva la inapplicabilità di quest'ultima norma alla fattispecie in oggetto. Infatti, come affermato da questa Corte, la proroga legale si applica alle locazioni il cui termine finale, originario o susseguente a proroga convenziona- le del contratto, sia scaduto ○ debba scadere nel pe- 4 riodo di vigore del provvedimento legislativo che impo- ne la proroga stessa, ma non a quelle locazioni in cui il termine suddetto è destinato a scadere dopo tale pe- riodo, anche se in forza di proroga convenzionale (vedi Cass. 13-7-1984 n°4110). Né appare fondato l'assunto del ricorrente legato alla prima ipotesi da lui formulata, giacché l'art. 71 1° comma citato, per la sua natura di norma transito- ria, non può che riferirsi al passato e cioè alle loca- zioni già iniziate o prorogate e non certo alle proro- ghe future, cui si applicano le norme degli artt. 27 e विद 42 stessa legge. Così il periodo di sei anni ex lege, dovendo de- correre dal giorno 1-6-78, andrebbe a scadere al 31-5- 1984 e quindi in data anteriore a quella della scadenza convenzionale. Con la seconda censura il ricorrente deduce il vi- zio di contraddittorietà della motivazione sul punto della disdetta. Afferma che non stata data valida e tempestiva disdetta, giacché questa è stata comunicata non all'effettivo conduttore, s.r.l. Autosport Gottar- di, ma alla ditta individuale Autosport di PE TT. Rileva in proposito che il contratto stipulato tra US IO e TT PE era stato da 5 quest'ultimo ceduto alla Autosport TT s.r.l. e di ciò era stato informato il locatore con lettera 1-7-86. La doglianza non merita accoglimento. La questione rilevata dal ricorrente comunque superata perché l'intimazione di licenza per finita locazione ha valore di disdetta, come più volte affermato da questa Corte (vedi Cass 3-2-1999 n° 913). Pertanto, avendo US intimato licenza per finita locazione al 31-12-1996, con atto notificato il 10-11-1995, come risulta dalla sentenza impugnata, deve ritenersi che la disdetta del contratto sia stata validamente effettuata, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo della tempe- stività, giacché il contratto andava effettivamente a scadere il 31-12-96, cosicché risulta rispettato il termine di cui all'art. 28 legge 392/78. E' quindi infondato l'assunto di cui al terzo mo- tivo di censura, a mezzo del quale il ricorrente lamen- ta il mancato rispetto del predetto art. 28, sul pre- supposto secondo cui il contratto sarebbe scaduto alla data del 31-12-1995 o alla data del 31-5-96. L'effettiva data di scadenza al 31-12-96 risulta non solo dagli elementi evidenziati dal giudice a quo, come si è in precedenza argomentato, ma altresì dal giudicato esterno dato dalla sentenza 16-4/18-5-1985 n°634 del Tribunale di Cagliari, secondo quanto esatta- 6 mente ritenuto con la sentenza impugnata. Il tema del giudicato è affrontato peraltro con le censure quarta, quinta e sesta. Afferma il ricorrente che il Tribunale si è limi- tato ad affermare la sussistenza del giudicato senza motivare sul punto;
che il presente giudizio e quello definito con la citata sentenza n°634/85 hanno oggetti diversi, concernendo il primo la cessazione del rappor- to e il diritto al rilascio e il secondo l'adeguamento del canone;
che non può quindi ravvisarsi, nella fatti- specie concreta, l'ipotesi ex art. 2909 cc. Tali censure sono infondate. Il giudice a quo ha prestato adempimento all'obbligo motivazionale posto a suo carico, avendo indicato gli estremi ed il contenuto decisorio della sentenza de quo, prodotta in copia autentica, nonché il tema di medagicon e e essadecisione cui atteneva e, sulla base di tali elementi, ha sufficientemente moti- vato in diritto per l'applicazione della norma dell'art. 2909 cc. Nessun rilievo assume la diversità di oggetto in- dicata dal ricorrente, poiché l'accertamento compiuto nella sentenza passata in giudicato ha per tema un fat- to costituente premessa indispensabile per la defini- zione del secondo giudizio vertente tra le stesse par- 7 ti. Come affermato da questa Corte, < in tema di giu- dicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudica- to, l'accertamento così compiuto in ordine alla situa- zione giuridica, oppure alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logi- ca indispensabile della statuizione contenuta nel di- spositivo della sentenza con autorità di cosa giudica- ta, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giu- dizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costi- tuito lo scopo ed il petitum del primo>> (Cass. 4-8- 2000 n°10280; vedi anche Cass. 11-5-2000 n°6041). Nella fattispecie l'accertamento circa la scadenza del contratto è certamente attinente ad un punto fonda- mentale di ambedue i giudizi costituendo premessa indi- spensabile e comune per le due decisioni. Cosicché sussiste sul punto il giudicato esterno, cd. implicito. Il ricorso deve essere quindi rigettato senza al- cun provvedimento per le spese, non avendo l'intimato svolto difese. 8
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spesel Così deciso in Roma, addì 7-5-2002. Il Cons. est. Presidente Juli Aug DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Depositata in Cancellerla 0 8 AGO, 2002 100T 129.11 oggi, AGDT Sepp IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero TOT 160,10 e t a r t n E e l l e d a i l 6 i z n o 9 l e f o / f g u U 3 r A 1 a o t . 1 t 1 i . r t c r s I A 9
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spesel Così deciso in Roma, addì 7-5-2002. It Presidente Il Cons. est. Julia happ DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cice Depositata in Cancelleria 08 AGO, 2002 109T12911 oggi, 45ST Sepp IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero TOT. 160,10 e t a r 3 t 1 n 0 E a 2 e l / m l o 3 e R 0 d i / l i a d i 5 6 o o z 1 i l c o 2 n i u e f 9 f r g / U a A 3 o t 1 t i . r n c . s t I r A 0