Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 1
La norma dell'art. 1832 cod. civ. da leggersi in armonia con quella dell'art. 1827 cod. civ. impone che l'approvazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei correntisti, non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce la causa dell'annotazione.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6548 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. PE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso l'avvocato CODERONI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE VITA MICHELE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, in persona del Titolare della succursale di Genova, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso l'avvocato RENATO SOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Eugenia Tassitani Farfaglia di Genova rep. n. 6509 del 23.7.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 21/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2001 dal Consigliere Dott. GI Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Coderoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Monte dei Paschi di Siena conveniva davanti al Tribunale di Genova GI LO chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 23.414.400. Precisava di avere ricevuto l'ordine di vendere 100 quote della Banca Nazionale del Lavoro e di averlo eseguito, ma di avere erroneamente accreditato sul conto del convenuto il controvalore di 1000 quote. Chiedeva dunque la restituzione del valore delle 900 quote in più ovvero la consegna di 900 quote BNL.
Resisteva il convenuto. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello il LO e resisteva la Banca. La Corte di Genova respingeva la impugnazione.
Il secondo giudice riteneva che la decadenza dal potere di contestare il conto non riguarda la causa generatrice delle annotazioni, che nella specie era in questione. Riteneva dunque ammissibile l'azione intrapresa e sussistente la prova della erronea attribuzione di un maggior controvalore rispetto a quello spettante. Ricorre in cassazione con due motivi il LO. resiste con controricorso il Monte dei Paschi di Siena e deposita una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso LO lamenta la violazione degli artt. 1832 e 1827 cc.. Sostiene che nel caso di specie era contestata la veridicità e la esattezza della annotazione in conto e doveva ritenersi operante la decadenza dalla impugnazione per mancata tempestiva contestazione.
1a) Con il secondo motivo, che è connesso al primo e deve essere esaminato insieme ad esso, LO lamenta la motivazione contraddittoria sul punto decisivo della controversia costituito dalla prova dell'erroneo accredito del controvalore in questione. 2) Osserva il collegio che da tempo la Corte di cassazione ha dato luogo ad un orientamento, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo il quale la norma dell'art. 1832 cc. da leggersi in armonia con quella dell'art. 1827 cc. dispone che l'approvazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei correntisti non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce la causa dell'annotazione, (cass. n. 8989 del 97 e n. 6736 del 1995, tra le tante). Nel caso di specie, fermo restando l'accredito del controvalore di mille quote, è stata contestata non già la irregolarità di tale annotazione, bensì l'esistenza del diritto di credito che essa annotazione sottintende, e quindi l'effettività ed il contenuto dell'ordine di vendita, tant'è che la sentenza sul punto rileva opportunamente che, sin dal primo atto del giudizio, tra le parti si discusse di una azione di restituzione. La violazione di legge allegata non sussiste.
La corte quindi, quanto al secondo motivo del ricorso, ha ritenuto di trarre la prova della mancanza di causa del credito sostenuto dal resistente anzitutto dal contenuto delle sue dichiarazioni, le quali sostengono un ordine di vendita di cento e non di mille azioni. Tale passaggio della sentenza presta il fianco alla critica del ricorrente, giacche la circostanza in questione è contestata e non è invece pacifica come la sentenza impugnata sembra ritenere.
Tuttavia la stessa sentenza sul punto adotta una ulteriore e parallela motivazione, giacché a foglio cinque rileva che il dato del maggiore accredito, ovvero di un valore di mille quote rispetto a cento, risulta proprio da quell'estratto conto che il ricorrente ritiene (a torto) oramai intangibile per la decadenza della contestazione. Da quel momento secondo la sentenza impugnata risulta che la sua disponibilità di quote BNL era di cento e non di mille unità. Tale punto della motivazione, che è autonomo e perfettamente in grado di sostenere la statuizione contestata dal ricorrente, non risulta censurato in questa sede.
La doglianza avverso la motivazione è dunque anch'essa fondata. 3) Il ricorso deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001