Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2025, n. 39410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39410 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
39410-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da NO De Amicis GE PO
-Presidente-
Sent. Sez. n. 1211/2025 C.C. 16/09/2025
LI NA AN
- Relatrice-
R.G.N. 19393/25
IO IN
ER ON
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL RG, nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 28/03/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera LI NA AN;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dei difensori della ricorrente, avvocato Alfredo Sorge e avvocato Mattia Floccher, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RG GL avverso l'ordinanza del 12 febbraio 2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, in relazione ai reati di associazione a delinquere
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(artt. 416 cod. pen.) e numerosi episodi di corruzione (artt. 319-321 cod. pen.), falso (artt. 476-479 cod. pen.) e truffa (art. 640 cod. pen.).
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, RG GL denuncia:
2.1. violazione di legge (artt. 266, 267, 268, 271, 191 cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultanti delle intercettazioni eseguite con il sistema della videosorveglianza, in relazione ai R.I.T. aventi i numeri 671/2022, 672/2022, 673/2022, 674/2022, 232/2022 a fronte del rigetto del giudice per le indagini preliminari della richiesta di disporre operazioni di intercettazioni telefoniche per la insussistenza degli indizi dei reati, nonché carenza di motivazione dei decreti di videosorveglianza disposti dal Pubblico Ministero oggetto dei R.I.T. n. 671, 672 e 673 e delle correlative proroghe. Analogo vizio inficia il decreto n. 232/2023 e successive proroghe, relativo al sistema di videoripresa installato presso l'ufficio del dottor IN. Secondo la ricorrente si è in presenza, per qualità e quantità di operazioni, di vere e proprie operazioni di intercettazione - che richiedevano l'autorizzazione del giudice e non di una mera attività di captazione di comportamenti non comunicativi e, pertanto, non assimilabili alle intercettazioni. Le risultanze delle captazioni eseguite presso l'ufficio del dottor IN sono, inoltre, rilevanti e decisive ai fini della configurabilità di quasi tutti i reati in contestazione. In sintesi, secondo la ricorrente, molteplici aspetti inficiano il mezzo di prova e le risultanze acquisite: a. le captazioni eseguite presso lo studio del dottor IN hanno contenuto comunicativo;
b.si tratta di mezzi di prova intesi alla ricerca della notizia di reato, atteso il tenore dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari che avevano rigettato le coeve richieste di intercettazioni telefoniche e ambientali;
c.si tratta di intercettazioni non eseguite in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico tale non potendosi considerare lo studio medico ove venivano sottoposti a visita i pazienti.
2.2. Violazione di legge (artt. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. e 292 comma 3-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto che fosse indeducibile in sede di riesame l'eccezione di nullità dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari non preceduta da avviso a rendere interrogatorio e per la indebita sovrapposizione, nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, della necessità di disporre la misura della custodia cautelare in carcere perché unica misura adeguata a realizzare le finalità di prevenzione della commissione di reati dello stesso genere. Sono di mera
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apparenza le addotte argomentazioni del giudice per le indagini preliminari, prima, e del Tribunale poi, sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio tenuto conto della qualità delle "prove" acquisite, insuscettibili di manipolazioni, e della risalenza (all'anno 2023) delle condotte accertate. La nullità dell'ordinanza genetica, per mancanza dell'interrogatorio preventivo, è, altresì, il risultato della ulteriore nullità descritta al punto che segue (il difetto di autonoma valutazione).
2.3. Violazione di legge (art. 292, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta difensiva di dichiarare la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione di specifiche esigenze cautelari, perché l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari si risolveva in un mero copia-incolla della richiesta del Pubblico Ministero.
2.4. Violazione di legge (art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza di esigenze concrete e attuali di prevenzione speciale tenuto conto che l'ultimo episodio ascritto alla ricorrente risaliva al 2023 e della sospensione, prima, e interruzione, poi, del rapporto di impiego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di RG GL è inammissibile.
2. Devono essere esaminati, in via preliminare, i motivi di ricorso che deducono la nullità dell'ordinanza impugnata per il duplice rilievo dell'omissione del preventivo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e della mancanza di autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, delle esigenze cautelari. I motivi dedotti sono manifestamente infondati.
2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto infondato il motivo di impugnazione concernente il mancato interrogatorio preventivo, ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., condividendo le argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all'interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell'indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l'eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti
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a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, [...], Rv. 288191). Tale principio va precisato ribadendo, secondo la corretta impostazione fatta propria dal Tribunale, che il pericolo di inquinamento probatorio non deve riferirsi esclusivamente a condotta propria dell'indagato bensi può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati che siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, [...], Rv. 279101). Il Tribunale ha esaminato le circostanze e gli episodi elencati a pagina 5 del provvedimento impugnato, tra cui: a. la manomissione della telecamera marcatempo, al fine di occultare o rendere più difficoltoso l'accertamento della presenza in servizio dei medici della Asl di via Chiatamone, sui quali si stava indagando;
b. l'avere il dott. GI IN mostrato al titolare di una impresa funebre la copia della proroga delle indagini emessa nei suoi confronti, della dott.ssa RG GL e di EN BO, e l'avere i due, commentando l'accaduto, deciso di prendere contromisure per evitare di essere intercettati e proseguire indisturbati nell'attività illecita;
c. la disponibilità dell'ordine di esibizione di documentazione necroscopica emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, finito nella disponibilità di AR TA che programmava l'intestazione della società ad altri soggetti. Sulla base di tali elementi l'ordinanza impugnata ha affermato che la deduzione del Giudice per le indagini preliminari, secondo la quale lo svolgimento degli interrogatori avrebbe facilitato l'ulteriore proliferazione di tentativi di depistaggio, inquinamento probatorio di possibili testimoni e fonti di prova, distruzione di documenti, creazione di specifiche pezze di appoggio falsamente giustificative degli illeciti commessi, e quant'altro mirante ad ostacolare l'accertamento investigativo, era fondata su solidi argomenti, anche tenuto conto che taluni degli indagati sono sottoposti a indagini per i reati di cui agli artt. 326 e 378 cod. pen., e della comune finalità di inquinamento probatorio, che avrebbe potuto giovare a tutti i soggetti indiziati di aderire al sodalizio organizzato, tra i quali l'odierna ricorrente che, peraltro, risponde di numerosi episodi di corruzione e falso ascrittile in concorso con il predetto TA. La contestazione del reato associativo alla GL quale promotrice dell'associazione e di numerosi episodi di corruzione, ascrittile in concorso con indagati direttamente coinvolti nelle attività di inquinamento, rendeva, pertanto, concreto il pericolo di inquinamento riferibile ad interventi tesi a "aggiustare", nell'interesse di tutti i partecipi, le risultanze probatorie desumibili dalla documentazione e dalle intercettazioni.
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Emblematica, a tal riguardo, la conversazione intercettata il 31 maggio 2023, nel corso della quale la ricorrente si dice "scandalizzata" dal comportamento del TA, "scomparso" dall'ufficio e, come si è detto, risultato a conoscenza delle indagini avendo ricevuto da un amico, e dipendente ritenuto infedele, l'ordine di esibizione recapitato dalla Procura della Repubblica all'Ufficio Cimiteriale n. 38 del Comune di Napoli. Il potere del giudice della cautela, che aveva esaminato il pericolo di inquinamento probatorio e, ritenutolo sussistente, aveva escluso di poter procedere agli interrogatori preventivi, è stato, pertanto, legittimamente esercitato.
2.2. La compiuta disamina delle deduzioni difensive rende irrilevante la precisazione del Tribunale, secondo cui l'eccezione di nullità dell'ordinanza proposta davanti a sé sarebbe stata intempestiva perché avrebbe dovuto essere proposta prima che l'indagata si sottoponesse all'interrogatorio di garanzia. Il Tribunale ha richiamato risalente giurisprudenza e una più recente sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, [...], Rv. 28757) dalla quale, tuttavia, si è discostato esaminando nel merito le deduzioni difensive e, quindi, ritenendo ammissibili, anche se infondate, le eccezioni difensive sulla nullità dell'ordinanza genetica.
2.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287827).
- quale are state (lo.)
La ricorrente, che si è limitata a dedurre che il Giudice per le indagini preliminari aveva operato un mero rinvio alla richiesta di misura cautelare, non ha assolto tale onere ma, come rilevato nell'ordinanza impugnata avverso Ta proposta eccezione, il Giudice per le indagini preliminari aveva effettuato un vaglio critico degli elementi acquisiti, reso evidente dall'analisi ad personam del quadro Indiziario -operata attraverso la selezione del pertinente materiale, tratto da quello molto più copioso allegato dal Pubblico Ministero e, quanto alle esigenze cautelari, aveva compiuto un effettivo apprezzamento degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza,
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ai fini del pericolo di reiterazione, alla stregua dei precedenti (quando sussistenti) o, come per la ricorrente, desumendolo dalla centralità del ruolo svolto negli illeciti e dal negativo giudizio sulla personalità che, ai fini della pericolosità e della individuazione della misura, potevano trarsene. Del resto, come si dirà esaminando il quarto motivo di ricorso, al momento delle decisioni sia quella genetica che l'ordinanza impugnata non sussistevano quelle condizioni che, secondo la ricorrente, anche il Tribunale avrebbe trascurato, allineandosi alle tralatizie e generiche valutazioni del Giudice per le indagini preliminari. La sospensione cautelare della GL è, infatti, frutto dell'applicazione della misura cautelare e le sue dimissioni sono intervenute solo il 16 aprile 2025, quindi in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza del Tribunale di Napoli.
3. Il primo motivo di ricorso è generico, per aspecificità. Secondo l'ordinanza impugnata, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle risultanze del sistema di videosorveglianza installato all'ingresso dell'A.S.L. e negli uffici dei medici, adibiti a gabinetto medico, era stata accertata l'esistenza di un'associazione a delinquere costituita tra numerosi medici, in servizio presso l'A.S.L. Napoli 1 Centro (tra i quali, con il ruolo di promotore, l'odierna ricorrente), e titolari di agenzie di onoranze funebri, organizzazione finalizzata al rilascio di certificati di morte, all'apparenza attestanti la constatazione del decesso da parte del medico presso l'abitazione del defunto, mentre, in realtà, il certificato, senza l'effettuazione dell'esame necroscopico, veniva redatto e sottoscritto presso l'ASL, a cura dei medici e su richiesta dei titolari delle agenzie di pompe funebri, che potevano, così, eseguire celermente le procedure funerarie, comprese le cremazioni. Un parallelo sistema prevedeva, sempre a cura dei titolari delle agenzie di pompe funebri, l'emissione di false certificazioni per il rilascio del contrassegno di parcheggio di veicoli in uso a persone disabili. Le intercettazioni hanno documentato la esistenza di un vero e proprio tariffario e la compartecipazione di numerosi imprenditori, titolari di agenzie di pompe funebri, alla creazione e implementazione del sistema.
3.1. La ricorrente sostiene la inutilizzabilità delle risultanze di prova indiziaria a carico tratte dagli impianti di videoripresa fatti installare dal Pubblico Ministero, dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato le richieste di intercettazioni telefoniche e/o ambientali, all'ingresso del Distretto Sanitario (R.I.T. n. 672), in corrispondenza dei dispositivi marcatempo (R.I.T. n. 671) e dello studio privato della ricorrente (R.I.T. n. 672), nell'ufficio di GI IN
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(R.I.T. n. 232) e, infine, a bordo dell'autovettura della ricorrente, per localizzarne
gli spostamenti.
La ricorrente aveva proposto l'eccezione di inutilizzabilità anche davanti al Tribunale del Riesame che, tuttavia, l'ha rigettata richiamando la giurisprudenza di legittimità (valga per tutte Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, [...], Rv. 234270) sulla scorta della nota distinzione tra le videoriprese cd. investigative - operazioni di videoripresa eseguite in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, pertanto liberamente acquisibili di iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, non essendo prospettabile la tutela del diritto alla riservatezza - e le videoriprese eseguite nel domicilio o in luoghi riservati (che necessitano dell'autorizzazione del Pubblico Ministero), operazioni che devono, comunque, avere ad oggetto comportamenti non comunicativi.
3.2. Ritiene la Corte che il tema proposto dalla ricorrente sarebbe meritevole di approfondimento alla stregua dei principi in materia di intercettazioni desumibili dall'art. 15 Cost., dal contenuto della Direttiva UE 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte della polizia e delle autorità di giustizia penale e dal d.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, che alla citata direttiva ha dato esecuzione nonché dalla disciplina codicistica in materia di intercettazioni ambientali e acquisizione dei tabulati, tenuto conto della pervasività di tali mezzi nella intercettazione dei dialoghi e della diffusione, ormai massiva, dei sistemi di videoripresa e delle metodiche in uso, che consentono la ripresa non di singoli fotogrammi di un'azione, ma di veri e propri filmati, i cd. frame, con riproduzione delle conversazioni. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento pone, infatti, seri problemi di compatibilità con la tutela dei diritti fondamentali della persona sia delle videoriprese cd. investigative, sia delle nozioni elaborate quasi vent'anni orsono in un diverso contesto tecnologico dalla richiamata sentenza Prisco, che aveva esaminato, nella prospettiva della tutela del diritto alla riservatezza, anche la legittimità costituzionale della prova derivante dai sistemi di videoripresa, distinguendo quelle eseguite in luoghi pubblici o aperti al pubblico da quelle eseguite in luoghi privati. Come anticipato, tuttavia, il motivo di ricorso è aspecifico, perché la censura -verosimilmente riproduttiva del motivi proposti al Tribunale del Riesame con riferimento agli specifici reati è formulata senza in alcun modo prospettare a questa Corte la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell'elemento asseritamente nullo/inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza a carico della GL. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento univoco (Sez. 6, n. 18764 del 5.2.2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015,
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Calabrese, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
3.3. Rileva la Corte che l'ordinanza impugnata, pur muovendo dalla premessa della utilizzabilità delle risultanze delle videoriprese (definite non comunicative e, pertanto, sulla scorta della predetta giurisprudenza, liberamente eseguibili in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza necessità di autorizzazione del giudice), sia con riferimento al reato associativo che ai reati di falso, corruzione e truffa ascritti alla GL, ha esaminato e valorizzato risultanze indiziarie che non sono riconducibili (testualmente) ai R.I.T. indicati nel ricorso. Nella parte generale (pag. 13), infatti, l'ordinanza indica gli elementi indiziari come rivenienti dagli "... esiti dell'attività di intercettazione ambientale e video, dall'analisi delle conversazioni telefoniche e telematiche intercettate sulle utenze in uso a vari soggetti, nonché dalle attività di PG corroborate dai riscontri documentali acquisiti presso i vari uffici pubblici", risultanze che hanno conferito valenza indiziaria alla denuncia per assenteismo del personale in servizio presso gli uffici del Distretto dal direttore generale Ciro Verdoliva. Il Tribunale che non ha analizzato i singoli capi di provvisoria imputazione, omissione che non costituisce oggetto ex se di motivo di ricorso - ha, cionondimeno, esaminato il tema della configurabilità e sussistenza del reato associativo (pag. 15), dei reati di falso e delle corruzioni (pag. 20), nonché delle truffe (pag. 21) ascritte alla GL, illustrando le risultanze che derivano non solo dal contenuto delle videoriprese eseguite dai sistemi di sorveglianza installati dal Pubblico Ministero, genericamente richiamate, ma, soprattutto, dalle conversazioni intercettate sia in esito a operazioni di intercettazione ambientale che telefoniche, conversazioni che richiamano con riproduzione testuale del contenuto numeri di R.I.T. diversi da quelli contestati con il ricorso e cronologicamente successivi al provvedimento di diniego delle autorizzazioni a disporre operazioni di intercettazione (risalente all'anno 2022).
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In particolare, con riferimento al reato associativo, viene richiamato il R.I.T. n. 2545/2023, relativo ad operazioni di intercettazione ambientale svolte nell'ufficio del dottor IN, avente ad oggetto una conversazione del 3 maggio
2023 e ulteriori conversazioni (fra le quali quella del 31 maggio 2023, intervenuta tra il IN e la ricorrente). La conversazione del 3 maggio 2023, nel corso della quale i conversanti GI IN e CO TE discutevano dell'aumento delle "tariffe" delle prestazioni, illecite, erogate, è oggetto di puntuale analisi nell'ordinanza impugnata ai fini della illustrazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, perché ritenuta emblematica del rodato "sistema" congegnato dai dirigenti medici del Distretto, fra i quali la GL, per il rilascio dei certificati, omettendo le procedure di constatazione del decesso: un sistema ritenuto lucroso sia per il personale sanitario che per gli imprenditori del settore, perché ne accelerava i tempi di lavoro e aumentava gli introiti, aspetti che sono oggetto dei commenti del IN e dell'TE, che si diffondono proprio sui particolari del congegno adottato, in relazione alle diverse pratiche (ad es. quella della cremazione) richieste dai titolari delle pompe funebri e sulle quali è stata applicata la tariffa concordata. Anche con riferimento ai reati cd. fine, il Tribunale, pur avendo richiamato il contenuto delle videoriprese (pag. 18), ha valorizzato, nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza, il contenuto delle conversazioni ambientali e di quelle eseguite sull'utenza in uso alla ricorrente (in particolare la conversazione del 26 settembre 2023), dalla quale emergeva la sottoscrizione da parte della dottoressa GL di un certificato necroscopico senza recarsi presso l'abitazione della persona deceduta. Parimenti (pagg. 24 e 25), il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coindagati RA TA e EL CA, sulle modalità di redazione dei certificati di morte, pacificamente avvenuta presso gli uffici del Distretto in assenza di visita necroscopica, in contraddittorio con la dottoressa GL, prestatasi, per amicizia, sostengono gli indagati, alla sottoscrizione dei certificati, senza chiedere alcun compenso. Anche con riferimento ai reati di truffa, il Tribunale ha richiamato la denuncia, per assenteismo, del Direttore sanitario dell'A.S.L. n. 1 Centro e l'esito degli appostamenti di polizia giudiziaria, risultanze probatorie con le quali il ricorso non si confronta, oltre al contenuto dei sistemi di videosorveglianza installati presso il Distretto. Conclusivamente, ritiene la Corte anche in presenza della genericità intrinseca dei motivi di ricorso che si diffondono nell'analisi delle immagini risultanti dalle videoriprese per comprovarne la natura comunicativa che, ai fini della sussistenza del reato associativo, e non di un mero accordo finalizzato alla commissione di una pluralità di reati, l'ordinanza impugnata ha valorizzato, attraverso la compiuta analisi delle conversazioni intercettate in ambientale,
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ovvero attraverso operazioni di intercettazione telefonica, la esistenza di un vero e proprio sistema, ancorché strutturato su base elementare, sistema che operava sulla base di un tariffario alla cui realizzazione concorreva la ricorrente, come emerso da una delle conversazioni intercettate (quella del 24 ottobre 2023), nel corso della quale l'indagata e il IN illustravano il sistema utilizzato, affatto nuovo, ma risalente negli anni tanto da essere stati sottoposti ad altro procedimento penale, che non aveva avuto esito di condanna, e messo in pratica con modalità seriali che denotavano l'accordo sul meccanismo di falsificazione delle certificazioni e relative corruzioni, riguardo al rilascio del certificato e alla connessa necessità di alzare" il prezzo della corruzione a seguito del pericolo corso per effetto delle indagini in via di svolgimento. Ed è sulla scorta di tali conversazioni che il Tribunale ha ritenuto accertato il ruolo organizzativo della ricorrente, dirigente medico, unitamente a GI IN e CO TE, ruolo emerso dalle modalità e dal contenuto dei contatti con i sodali e delle iniziative intraprese per regolare l'attività illecita in funzione del pericolo corso in conseguenza delle indagini e, per tale via, risolvendo i problemi pratici del gruppo criminale nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, [...], Rv. 267464- 01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, [...], Rv. 255915-01).
4. Anche il motivo di ricorso sulla sussistenza delle esigenze cautelari è generico e manifestamente infondato. Il quadro cautelare posto a fondamento della misura, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, è stato diffusamente argomentato nell'ordinanza impugnata, richiamando la gravità dei fatti commessi, l'inserimento in un evidente contesto associativo, l'elevato allarme sociale insito nella realizzazione di fatti delittuosi capaci di vulnerare la fede pubblica e l'imparziale andamento della pubblica amministrazione. Il Tribunale ha richiamato il precedente procedimento che aveva coinvolto l'indagata che, sebbene non approdato a condanna, aveva rivelato condotte dello stesso genere di quelle oggetto del presente procedimento. A carico della GL è stato valorizzato soprattutto il contenuto delle intercettazioni ambientali, dalle quali risulta che l'indagata lamentava, perché questo corrispondeva alla riduzione dei suoi guadagni, che i referenti delle agenzie funebri potessero aver deciso di rispettare la legge in pendenza delle indagini. Infine il Tribunale ha ricordato che l'indagata faceva parte della commissione preposta all'esame delle domande di invalidità civile e che aveva programmato di appoggiarsi come consulente ad un CAF del territorio napoletano per curare pratiche relative a domande per ottenere l'invalidità, pur versando in condizioni di incompatibilità.
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Tale complessivo giudizio conduceva il Tribunale a ritenere inadeguate misure diverse dalla custodia in carcere poiché la pericolosità sociale, che denotava l'elevata spregiudicatezza dell'indagata, non poteva essere contenuta con misure meno gravi, non potendo contare sullo spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni. Le argomentazioni svolte dal Tribunale non sono censurabili in questa sede, anche tenuto conto dei poteri della Corte di legittimità che, nella valutazione delle esigenze cautelari, non può sostituirsi alle valutazioni del giudice del merito, potendo solo verificare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ovvero rilevare la sussistenza di lacune motivazionali che abbiano omesso la valutazione di circostanze favorevoli all'indagato e che incidano sulla adeguatezza della misura a realizzare le finalità di prevenzione: il che, nel caso in esame, non ricorre, tenuto conto che solo in data successiva all'ordinanza impugnata sono divenute efficaci le dimissioni e che al momento della decisione la sospensione dal servizio era conseguenza della misura cautelare, aspetto che appariva recessivo rispetto alla reiterazione delle condotte illecite ascritte alla ricorrente.
5.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresi, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 settembre 2025
La Consigliera relatrice LI NA AN вшей ашё плош DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 05 DIC 2025 IFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.seppina Cirimele
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Il Presidente NO De Amicis Efiteurer
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