Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP04209/0 1 REPUBBLICA ITALIANA, LA CORT Oggetto fide insiem SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 15422/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 17700/98 Consigliere Dott. Francesco SABATINI 18476/98 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron..9043 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. 1420 Ud.20/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPRE CASSAZIONE AC IO AT, che lo difende unitamente GIUDICEANDREA FAUSTO, giusta delega in all'avvocato sta copia studioRichinola dal Sig.IL SOLE 24 ORE atti;
per diritti 3000 23 MAR. 200T
- ricorrente -
IL CANCELLIERE contro 15 13000 GESTIONI COMMERCIALI DI IC JA & BANCA P ALTO CANCELLERIA ADIGE SCARL, LA BOTTEGA DELL'ELETTRODOMESTICO DI, PANNETTA GIUSEPPE;
DD663307 2000
- intimati -
1860 e sul 2° ricorso n 17700/98 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GESTIONI COMMERCIALI DI IC JA & C.S.a.s. in Richiesta copla studio dal Sig. of ANZ persona di legali rappresentanti pro-tempore, per diritti L. ce elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PAISIELLO 49, il 7 601 IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato MANUNZA GIANFRANCESCO, DIRITTI che la difende unitamente all'avvocato COLETTI SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente V I D E E R nonchè
contro
LIRE 2000 CANCELLERIA ON ER, BANCA P ALTO ADIGE SCARL, LA BOTTEGA DELL'ELETTRODOMESTICO DI G, PANNETTA GIUSEPPE NQ SOCIO ACCRIO OP LE, PANNETTA GIUSEPPE;
BE235641 - intimati e sul 3° ricorso n° 18476/98 proposto da: DELL'ALTO ADIGE soc.coop.a.r.l., in BANCA POPOLARE rappresentati pro-tempore, dei legali persona elettivamente in ROMA VIA FEDERICO domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI UFFICIO COPIE LUIGI, che lo difende unitamente agli avvocati VOLGGER Rilasciata copia legale al Sig. PLAYDI per dirittil 2000 +3 REINHART, GRUNER MICHAEL, giusta delega in atti;
20 810.2001 il controricorrente e ricorrente incidentale - IL CANCELLIERE nonchè
contro
ON ER, GESTIONI COMMERCIALI DI IC JA LA BOTTEGA DELL'ELETTRODOMESTICO DI, PANETTA GIUSEPPE;
intimati 餐 avverso la sentenza n. 13/98 CORTE D'APPELLO DI TRENTO DIRITTI 2 Sezione distaccata di BOLZANO, emessa il 17/12/1997 depositata il 21/01/98; RG.43/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO BARTOLUCCI (per delega Avv. Fausto Giudiceandrea); 1'Avvocato CARLO ALBINI (per delega Avv. Luigi udito Manzi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale adesivo;
accoglimento ricorso incidentale della Gestione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Bolzano la s.a.s. Gestioni Commerciali di LI Ajace e CO., premesso di aver dato in locazione per sei anni, salva tacita rinnovazione, taluni immobili ad uso non abita- tivo alla s.a.s. OT dell'Elettrodomestico di Gior- gio Renzo e C., con fideiussione per il pagamento dei canoni prestata dalla Banca Popolare dell'Alto Adige, espose che, rinnovatosi per altri sei anni il rapporto locativo, era stata rinnovata per lo stesso periodo an- che la fideiussione. Lamentò che, non avendo la società conduttrice, dopo la rinnovazione della locazione, pa- 3 gato il canone per sei mesi, la banca aveva pagato tre mensilità del canone e si era poi rifiutata di pagare le altre. Chiese ed ottenne, quindi, a tal titolo nei confronti della banca ingiunzione di pagamento della somma di L. 37.734.846 (comprensiva di aggiornamenti ISTAT del canone), oltre agli interessi. La banca pro- pose opposizione, sostenendo di aver prestato fideius- sione alla Gestioni Commerciali soltanto per i primi sei anni della locazione su richiesta di tale SO Ro- berto ed affermando che per il periodo di rinnovazione del rapporto locativo la fideiussione non era stata prorogata perché ciò non era stato richiesto dal SO. Affermò, inoltre, di aver pagato solo per errore alcuni canoni inerenti al nuovo periodo locativo e chiese, quindi, la revoca della ingiunzione. Chiamò in causa il SO e la OT dell'Elettromestico per esserne "manlevata". La Gestioni Commerciali chiese il rigetto della opposizione, mentre i chiamati in causa si costi- tuirono, aderendo alla tesi della banca e chiedendo l'accoglimento della opposizione. Il SO chiese, inoltre, d'essere "garantito" da NE GI (so- cio accomandatario della OT dell'Elettrodomestico), in proprio e quale legale rap- presentante della società. Con sentenza del 6.12.1996 il Tribunale di Bolzano, in accoglimento della opposi- 4 zione, revocò la ingiunzione. Su appello principale Commerciali e su appelli incidentalidella Gestioni condizionati della banca e del SO la Corte di Trento - sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sen- tenza del Tribunale, ha condannato la banca al pagamen- to della minor somma di L. 26.019.846 (determinata per detrazione degli aggiornamenti ISTAT) in favore della Gestioni Commerciali ed ha condannato, inoltre, il Bu- son a rifondere detta somma alla banca e la OT dell'Elettrodomestico а rifondere la stessa somma al SO, osservando che la proroga della fideiussione era stata efficacemente richiesta alla banca della società locatrice. Ricorre il SO con due motivi. La Banca Popolare dell'Alto Adige propone ricorso incidentale adesivo sulla base di un motivo. La Gestioni Commercia- li resiste con controricorso e propone ricorso inciden- tale affidato ad un motivo. Gli intimati OT E& Hrodomestic dell'TO e NE GI non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Con i due connessi motivi del ricorso principale e con l'unico motivo del ricorso incidentale adesivo il SO e la Banca Popolare dell'Alto Adige denunciano violazione degli artt. 1362 e segg., 1936 e 1937 5 cod. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Lamentano che la Corte di merito abbia ri- tenuto che la fideiussione bancaria fosse stata rinno- vata soltanto perché la banca aveva chiesto e ottenuto dalla locatrice Gestioni Commerciali una "richiesta di operatività della garanzia" correlata alla rinnovazione del rapporto locativo, senza considerare che la fide- iussione per il primo periodo locativo di sei anni era stata prestata su richiesta del SO RT, il quale soltanto avrebbe, di conseguenza, potuto sollecitare la banca a concedere la rinnovazione della garanzia mentre alla Gestioni Commerciali era stato richiesto dalla banca soltanto di comunicare che la locazione era stata rinnovata e che, quindi, la "operatività della garan- zia" per il nuovo periodo locativo si prospettava come possibile e utile. La doglianza è fondata. La lettera di "garanzia bancaria", inviata dalla Banca Popolare dell'Alto Adige alla Gestioni Commercia- li e riprodotta nella sentenza impugnata, integra il testo del contratto unilaterale di fideiussione stipu- lato dalla banca nei confronti della società locatrice. Con questa lettera la banca informò la Gestioni Commer- ciali che la fideiussione, quantunque richiesta dal Bu- son per entrambi i periodi locativi (e, quindi, anche per quello a rinnovarsi) veniva prestata dalla banca 6 alla Gestioni Commerciali "per conto del SO" soltan- to con riferimento al primo periodo e che, all'occorrenza, avrebbe potuto essere prestata anche per il secondo periodo, ma soltanto su "tempestiva ri- chiesta di proroga". Con la stessa lettera la banca condizionò, inoltre, la proroga della fideiussione an- che ad una "richiesta di operatività" della garanzia, che la Gestioni Commerciali avrebbe dovuto farle perve- nire prima della scadenza del primo periodo locativo (di sei anni), per il quale la fideiussione veniva pre- stata, ed alla prospettazione di questa condizione la banca fece espressamente seguire la locazione "salva proroga a stabilirsi". In presenza di tutti questi elementi testuali la Corte di merito ha espresso il proprio positivo convin- 7 cimento in ordine alla avvenuta proroga della fideius- sione, limitandosi ad osservare che unica destinataria della lettera di "garanzia bancaria" era stata la Ge- stioni Commerciali, alla quale la banca aveva rappre- sentato che al termine del primo periodo locativo la garanzia sarebbe cessata se la Gestioni Commerciali non avesse fatto tempestivamente pervenire alla banca una "richiesta di operatività" della garanzia. Da questi puri e semplici rilievi la Corte trentina ha desunto che, avendo la Gestioni Commerciali formulato in segui- 7 to la "richiesta di operatività", la fideiussione era stata esplicitamente rinnovata. Non ha considerato che risultava che la fideiussionedal testo della lettera (verosimilmente non a titolo gratuito) ri-era stata chiesta soltanto dal SO e che, essendo stata presta- ta ("per conto del SO") per il solo primo periodo locativo, la banca si dichiarava disposta a prorogarla per un ulteriore periodo, ma soltanto a seguito di una "tempestiva richiesta di proroga". Non si è affatto do- mandata da chi la richiesta di proroga avrebbe dovuto esser fatta, né si è domandata per quale ragione la banca, nel prospettare alla Gestioni Commerciali la eventualità di una sua "richiesta di operatività" della garanzia, avesse fatta salva la "proroga a stabilirsi", esprimendo così una riserva che sarebbe potuta apparire del tutto superflua se la "richiesta di operatività” si fosse ritenuta idonea, di per sé sola, a provocare la rinnovazione "esplicita" della fideiussione, come la Corte distrettuale ha appunto ritenuto. Con la sua scarna argomentazione la Corte trentina ha, dunque, mostrato di non aver inteso le clausole del contratto di fideiussione "le une per mezzo delle al- tre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto", come prescritto dall'art. 1363 cod. civ., ed ha fornito del testo contrattuale una in- 8 terpretazione priva di intrinseca coerenza, così incor- rendo effettivamente nei denunziati vizi giuridici e motivazionali. L'accoglimento dei motivi testè esaminati esime la Corte dall'esaminare il ricorso incidentale (con cui la Gestioni Commerciali censura la distribuzione delle spese processuali operata dalla Corte di merito), che appare assorbito, dal momento che ad una nuova statui- zione sulle spese dell'intero giudizio dovrà provvedere il giudice del rinvio. La impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rin- vio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà all'osservanza degli anzidetti criteri di ermeneutica oitne contrattuale ed alle correlate esigenze motivazionali, che alla liquidazione delle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale del SO ed il ricorso incidentale della Banca Popolare dell'Alto Adige, assorbito il ricorso incidentale della Gestioni Commerciali. Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Cor- te d'Appello di Trento. 9 Roma, 20.11.2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Хабаше полисия Giovanni Giambattist Gepple Depositata in Cancelleria Oggi, li 23 MAR 2001 IL CANCELLIERE 0. Giovanni GiambattistaThe 60000 A Z O I S N E E T R O C * _ 3/0000. dbl Serie 4Registrato in : MAG. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 ain. 21915 versate S. 310.000 trecentodiecimila (lire p. Dirigente Area Servei (Dott.ssa Maria Graz DIFLIPPO) Responsabile Servizio A iudiziari 7 (Dr. M. PACCH 7 3 10