Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1320
CASS
Sentenza 30 gennaio 2001

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Massime2

L'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. e soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni. L'impegno dell'appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell'opera si configura come un implicito unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi e comporta, pertanto, la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente. Se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito ricorre una rinunzia a far valere la inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.

Nell'ipotesi di garanzia impropria è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti dell'attore della causa di primo grado dal convenuto al quale, essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato la domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato non potendo rimettere in discussione l'esistenza o la misura della obbligazione garantita.

Commentario1

  • 1Impugnazione incidentale
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    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8657 del 13 aprile 2006 «Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante,...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6278 del 22 giugno 1990 «La parte, che abbia già proposto ricorso (principale od incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2809 del 10 marzo 1995 «...da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1320
Data del deposito : 30 gennaio 2001

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