Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 2
L'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ. e soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni. L'impegno dell'appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell'opera si configura come un implicito unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi e comporta, pertanto, la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente. Se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito ricorre una rinunzia a far valere la inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.
Nell'ipotesi di garanzia impropria è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti dell'attore della causa di primo grado dal convenuto al quale, essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato la domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato non potendo rimettere in discussione l'esistenza o la misura della obbligazione garantita.
Commentario • 1
- 1. Impugnazione incidentalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8657 del 13 aprile 2006 «Qualora il giudice di primo grado nel liquidare un debito di valore (nella specie l'indennità dovuta ex art. 936 c.c. al costruttore) non abbia provveduto a riconoscere sulla relativa somma gli interessi compensativi richiesti dall'occupante,...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6278 del 22 giugno 1990 «La parte, che abbia già proposto ricorso (principale od incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2809 del 10 marzo 1995 «...da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA MODERNA S.n.c. in persona del socio AN AL anche in proprio, NI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MA, che li difende unitamente all'avvocato FUSCONI PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA TORRIANA S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore Dott. CAMPOREALE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato PETRONIO UGO, che la difende unitamente all'avvocato PINZA ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UM MA, TI RI, UZ ID, TO LE tutti nella qualità di soci della società disciolta "NI verniciatori a fuoco", elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE ALPI 15/A, presso lo studio dell'avvocato INGENITO MA, che li difende unitamente all'avvocato MISEROCCHI LEOPOLDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 228/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato RI CONTALDI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Ugo PETRONIO, difensore del resistente, La OR, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Leopoldo MISEROCCHI, difensore degli altri resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.12.1978 la s.a.s. OR conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì la s.n.c. La MO chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva esecuzione del contratto di appalto inerente alla predisposizione dei serramenti da collocare in un fabbricato destinato ad ospitare l'ufficio IVA di Forlì, la cui costruzione le era stata commissionata;
l'attrice deduceva che la verniciatura di tali serramenti aveva evidenziato difetti riconosciuti dalla società La MO la quale si era impegnata ad eliminarli;
peraltro il rimedio si era rivelato insufficiente, cosicché l'esponente aveva dovuto rivolgersi ad altra impresa per il rifacimento della verniciatura con una spesa di lire 8.172.600 di cui chiedeva la restituzione.
La convenuta costituendosi in giudizio contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto;
eccependo comunque la decadenza e la prescrizione della domanda chiedeva di essere tenuta indenne dalla società Verniciatori a Fuoco alla quale aveva subappaltato l'opera; provvedeva quindi, previa autorizzazione del giudice istruttore, alla chiamata in causa della suddetta società la quale, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda. In corso di causa si costituiva volontariamente la s.n.c. NI Verniciatori a Fuoco richiamando le difese della Verniciatori a Fuoco.
Nel frattempo con ricorso al Presidente del medesimo Tribunale la s.n.c. La MO chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della s.a.s. La OR per il pagamento di prestazioni relative a diverso rapporto giuridico;
il decreto veniva opposto dall'ingiunta che chiedeva la compensazione con il debito a carico della controparte oggetto del primo giudizio.
Procedutosi alla riunione delle due cause il Tribunale di Forlì con sentenza del 17.1.1995 riteneva fondata la domanda attrice e condannava la società La MO al pagamento della somma richiesta, detratto l'importo oggetto del decreto ingiuntivo;
inoltre la società NI veniva condannata a tenere indenne la convenuta da ogni pretesa della società OR e revocava infine il decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza proponevano impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Bologna RI UM, RI AL, GU ZI ed RC AR quali unici soci della disciolta società NI Verniciatori a Fuoco;
le altre parti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto dell'appello e proponevano appello incidentale.
Con sentenza del 3.3.1998 la Corte territoriale rigettava la domanda di garanzia proposta nei confronti della società NI Verniciatori a Fuoco e dichiarava inammissibili i due appelli incidentali.
Il giudice di appello, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevata preliminarmente l'autonomia del rapporto intercorso tra le società La MO e NI Verniciatori rispetto a quello instaurato tra le società OR e La MO, non condivideva il convincimento del Tribunale di Forlì per il quale doveva ritenersi superata l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi sollevata dalla NI Verniciatori a seguito dell'avvenuto riconoscimento degli stessi da parte della appaltatrice che si era altresì impegnata alla relativa eliminazione concordando l'esecuzione di una riparazione;
invero nella fattispecie non poteva affermarsi che tale impegno aveva dato luogo ad una autonoma obbligazione non soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., considerato che la NI Verniciatori a Fuoco aveva eseguito l'impegno assunto, cosicché la eventuale inidoneità dell'intervento avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini previsti dall'articolo sopra citato che invece non erano stati osservati;
doveva poi ritenersi inammissibile l'appello incidentale proposto dalla La MO nei confronti della OR non trovando applicazione nella specie l'art. 334 c.p.c., trattandosi di processo con pluralità di parti e di decisione con unica sentenza di cause tra loro indipendenti perché fondate su titoli diversi;
è pur vero, aggiungeva il giudice di appello, che qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto nonché la domanda di garanzia impropria del convenuto contro il terzo chiamato, le due cause devono essere considerate inscindibili anche in fase di gravame se il chiamato in garanzia con l'appello rimetta in discussione la responsabilità del convenuto quale presupposto della garanzia assicurativa, ma tale evenienza non si era verificata nella specie, laddove la società NI Verniciatori a Fuoco aveva espressamente limitato il gravame al rapporto di garanzia;
inoltre, rilevava la Corte territoriale, la proponibilità della impugnazione incidentale tardiva consiste nella possibilità, per la parte cui sia stata notificata l'impugnazione principale, di impugnare a sua volta entro i termini previsti dall'art. 325 c.p.c. decorrenti peraltro dalla notifica della predetta impugnazione principale invece che della sentenza, ed anche quando sia scaduto il termine di cui all'art. 327 C.P.C. mentre nella fattispecie l'appello incidentale era stato proposto quando ormai era decorso il termine di trenta giorni per promuovere l'impugnazione.
Avverso tale sentenza la società La MO ed i soci BA IA e OV BA hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi;
resistono con controricorso RI UM, RI AL, GU ZI ed RC AR da un lato, e la società OR in liquidazione dall'altro; tutte le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che nel corso della discussione orale il difensore della società ricorrente ha sollecitato i poteri di ufficio di questa Corte invocando una declaratoria di inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto avverso la sentenza di primo grado dal UM, dall'AL, dal ZI e dal AR quali unici soci della disciolta s.n.c. NI Verniciatori a Fuoco;
secondo tale prospettazione, invero, soltanto la suddetta società, e non quindi i singoli, avrebbe potuto proporre l'appello.
L'assunto è infondato.
È sufficiente in proposito osservare che l'appello fu proposto dal UM, dall'AL, dal ZI e dal AR quali unici soci della NI Verniciatori a Fuoco, e non in proprio, e che quindi, data la natura di tale società, compresa nell'ambito delle società di persone, si è verificata una completa identificazione tra gli appellanti e la società medesima.
Procedendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la società La MO, denunciando violazione ed errata applicazione degli articoli 1667 - 1218 c.c. in relazione anche agli articoli 1321 - 1655 e 1988 c.c., censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo evidenziato il riconoscimento dei vizi relativi alla verniciatura dei serramenti da parte della NI Verniciatori a Fuoco, nondimeno ha ritenuto che l'avvenuta esecuzione dell'intervento riparatore aveva comportato che l'eventuale inidoneità dello stesso avrebbe dovuto essere comunicata nei termini e con le modalità di cui all'art. 1667 c.c.; tale assunto, aggiunge la ricorrente, si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo il quale il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore e l'impegno di eliminarli determina a suo carico una nuova obbligazione soggetta alla ordinaria prescrizione decennale. La censura è fondata.
È opportuno prendere le mosse dall'indirizzo costante di questa Corte secondo cui l'impegno dell'appaltatore di eliminare i vizi dell'opera oggetto del contratto di appalto comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., e soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni (Vedi tra le più recenti Cass.
7.7.1995 n. 7495; Cass. 22.10.1997 n. 10364; Cass. 10.5.2000 n. 5984).
In effetti l'impegno dell'appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell'opera si configura come un implicito, unilaterale riconoscimento della esistenza di tali vizi, e comporta quindi la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente;
se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito, ricorre una rinuncia a far valere l'inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1667 C.C. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.
La Corte territoriale, pur aderendo a tale impostazione, ha ritenuto che la superfluità del rispetto dei suddetti termini ricorre soltanto quando vi sia stato un inadempimento totale dell'obbligo di eliminare i vizi, mentre laddove l'esecuzione dell'impegno assunto si sia verificata, l'eventuale inadeguatezza dello intervento deve essere comunicata dal committente secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 1667 c.c.. Tale convincimento, comunque non sorretto da un sufficiente sviluppo argomentativo, non è condivisibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto la tesi propugnata dal giudice di appello finisce per ricollegare al comportamento unilaterale dello appaltatore effetti pregiudizievoli per il committente, considerato che anche un intervento riparatore manifestamente e magari volutamente inadeguato determinerebbe per l'appaltante il passaggio dalla tutela più ampia del proprio diritto, da esercitare nell'osservanza del termine prescrizionale decennale, a quella più ristretta soggetta al rispetto dei termini di cui all'art. 1667 c.c.; orbene tale conclusione, oltre che incongruente su un piano logico, appare anche in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che debbono caratterizzare il comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e più specificamente dei contraenti nella esecuzione del contratto (articoli 1175 e 1375 c.c.). Inoltre deve aggiungersi che la linea di discriminazione tracciata dalla Corte territoriale per affermare l'operatività o meno dei termini di cui all'art. 1667 c.c. risente probabilmente anche di una non del tutto corretta configurazione dell'obbligazione nascente a carico dell'appaltatore a seguito dell'impegno ad eliminare i vizi dell'opera eseguita.
È vero infatti che tale obbligazione, come si è visto, viene qualificata nuova rispetto a quella oggetto del rapporto originario, cosicché apparentemente potrebbe ritenersi legittimo che anche un suo parziale inadempimento debba comportare da parte del committente che intenda proporre l'azione di garanzia nei confronti dell'appaltatore il rispetto dei termini di cui all'art. 1667 c.c.; e tuttavia deve evidenziarsi che il carattere di novità riguarda la fonte dell'obbligazione (nascendo quest'ultima dall'impegno dello appaltatore di eliminare i vizi) mentre il suo oggetto è relativo alla rimozione dei medesimi vizi conseguenti all'inadempimento dell'originaria obbligazione sorta con il contratto di appalto e riconosciuti, esplicitamente o implicitamente, dall'appaltatore, cosicché l'onere di una tempestiva denuncia è superfluo (tale rilievo è confermato dall'orientamento di questa Corte che, nel qualificare la Nuova obbligazione assunta dall'appaltatore sempre di garanzia, specifica che la sua nascita attribuisce al committente il medesimo diritto di agire per i vizi ormai "ex adverso" riconosciuti, vedi a tale ultimo riguardo Cass. 10.5.2000,n. 5984). Da tali considerazioni discende che non sussistono fondate ragioni per sottoporre l'azione del committente per l'adempimento della nuova obbligazione all'osservanza dei termini di cui all'art. 1667 C.C. nella ipotesi in cui l'appaltatore abbia eseguito un intervento finalizzato alla eliminazione dei vizi riconosciuti e ritenuto inadeguato dalla controparte.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione ed errata applicazione degli articoli 331 - 332 - 333 e 334 c.p.c., censura la sentenza della Corte territoriale laddove ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti della società La OR.
Al riguardo la ricorrente assume che gli appellanti principali (ovvero i soci della disciolta società NI Verniciatori a Fuoco) avevano sollevato nell'atto di appello ulteriori doglianze relative al rapporto principale intercorso tra le società La MO e la OR rimettendo in discussione l'esistenza e la misura dell'obbligazione garantita;
ebbene tale rilievo avrebbe dovuto comportare l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c. p. c., atteso il legame di dipendenza esistente tra il rapporto principale e quello di garanzia. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione degli articoli 343 e 333 c.p.c. in relazione agli articoli 325 e 327 c.p.c., ritiene priva di fondatezza l'ulteriore ragione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva sopra menzionata derivante dalla sua mancata proposizione nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica dell'impugnazione incidentale;
in realtà, assume la ricorrente, la notificazione dell'impugnazione principale rende possibile l'impugnazione incidentale tardiva ancorché il suddetto termine breve sia già scaduto.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
È opportuno preliminarmente rilevare che la controversia introdotta a suo tempo dinanzi al Tribunale di Forlì dalla società OR nei confronti della società La MO, a seguito della domanda di garanzia impropria proposta da quest'ultima nei confronti della società NI Verniciatori a Fuoco, ha dato luogo a due cause diverse e scindibili, in quanto fondate su titoli diversi, legate tra loro da un vincolo di subordinazione o di pregiudizialità.
Deve poi osservarsi che tale vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria può venir meno, nella fase dell'impugnazione, in relazione al contenuto delle censure proposte con l'atto di gravame, sussistendo se e fino a quando sia in discussione il fondamento della domanda principale (Cass. 10.2.1994 n. 1354). Ciò premesso, deve rilevarsi che l'impugnazione incidentale tardiva disciplinata dall'art. 334 c.p.c. è rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando l'avversario tenga analogo comportamento, cosicché, in difetto di limitazione oggettive, tale impugnazione trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto a quello investito dalla impugnazione principale (vedi tra le pronunce più recenti in tal senso Cass. 20.3.1998 n. 2979; Cass. 23.11.1999 n. 12982). Orbene nell'ipotesi di garanzia impropria. secondo l'orientamento di questa Corte in ordine al quale non sussistono valide ragioni per discostarsi, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta, nei confronti dell'attore della causa di primo grado, dal convenuto al quale - essendo rimasto soccombente nei confronti di detto attore, ma avendo vittoriosamente avanzato una domanda di manleva verso un terzo chiamato in garanzia impropria - sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal terzo chiamato con cui venga rimessa in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita (Cass. 12.6.1996 n. 5409; Cass. 21.10.1999 n. 11850). L'applicazione di tali principi alla fattispecie conduce a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal giudice di appello. Invero, contrariamente a quanto ritenuto da quest'ultimo, l'appello proposto dai soci della disciolta società NI Verniciatori a Fuoco atteneva anche alla contestazione della fondatezza della domanda formulata dalla società OR dinanzi al Tribunale di Forlì, laddove, in ipotesi di accertamento dell'obbligo di manleva a carico della garante, si chiedeva di "limitare la pretesa" della OR nei confronti della società La MO "ad equo corrispettivo pari ai maggiori oneri incontrati da OR s.a.s. per l'anticipata esecuzione di dette opere di manutenzione, rigettate le superiori richieste di questa"; è dunque evidente che con tale impugnazione veniva sollevata anche una contestazione della domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla OR quantomeno con riferimento al "quantum" della medesima. Deve infine rilevarsi l'erroneità del convincimento del giudice di appello secondo cui la proponibilità della impugnazione incidentale tardiva è soggetta al rispetto dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c. decorrenti dalla notifica della impugnazione principale invece che della sentenza.
In senso contrario deve osservarsi che la disposizione dell'art. 334 c.p.c. consente di esperire l'impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza (Cass. 20.3.1998 n. 2979; Cass. 23.11.1999 n. 12982), e che d'altra parte la pretesa decorrenza, nei confronti della parte intimata, del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c. dalla notificazione della impugnazione principale non è
prevista da alcuna norma di legge, cosicché la suddetta parte può proporre impugnazione incidentale tardiva, ancorché il relativo termine (sia esso quello breve ovvero quello annuale ex art. 327 c.p.c.) sia già scaduto, nei modi e nei termini di cui agli articoli 343 e 371 C.P.C. (Cass. 26.8.1993 n. 9022; Cass. 20.6.1996 n. 5711).
Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 27 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2001