Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
0 26 22/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 16602/00 LAVORO SEZIONE 18125100 Cron. N. 6263 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- 66 Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 6.12.2001 2. " 3. Mario Putaturo Donati CI -Consigliere- 4. Donato Figurelli -Consigliere- 5.46 Alessandro De Renzis -Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16602/00 proposto da DI TE IN, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marchese del foro di Catania come da pro- で cura a margine del ricorso Ricorrente 4803
CONTRO
S.T. THOMSON MICROELETTRONICS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Intimata 2 e sul ricorso n. 18125/00 proposto da S.T. MICROELETTRONICS S.r.l., in persona del legale rap- presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell'Avv. Mario Antonini, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, per procura a margine del controricorso dagli Avv.ti Francesco Andronico ed Antonio Leonardi del foro di Catania Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
DI TE IN Intimata per la cassazione della sentenza n. 2019/00 del Tribunale del La- voro di Catania del 14.3.2000/28.4.2000 in causa R,G, m. 1807/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2001 dal Cons. Dott. A. De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, as- sorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26.10.1994 CA Di ST conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Catania la S.r.l. S.G.S. Thomson per sentirla condannare, in via principale, al reinseri- mento o reintegra nel posto di lavoro di essa dipendente con ri- chiamo dalla cassa integrazione, nonché al pagamento delle con- 3 seguenti differenze retributive, ed, in via subordinata, al risarci- mento del danno. Al riguardo, premesso di essere dipendente della SGS Thomson con mansioni di operaia e di essere stata posta in CIGS dal 15 luglio 1991, esponeva che l'anzidetta società, pur essendosi im- pegnata con verbale del 10.1.1990 a far rientrare il personale po- sto in cassa integrazione entro il 30.6.1991 e a procedere a delle rotazioni tra i dipendenti che si trovavano in tali condizioni, era venuta meno agli impegni assunti. Si costituiva la convenuta eccependo la nullità del ricorso intro- duttivo e chiedendo comunque il rigetto delle richieste della ri- corrente. All'esito dell'istruzione, il Pretore del Lavoro di Catania, con sentenza n. 919 del 26.3.1997, dichiarava l'illegittimità del col- locamento della Di ST in C.I.G.S., condannava la società al risarcimento del danno, rappresentato dalla differenza tra la re- spettante in relazione all'attività lavorativa e tribuzione l'indennità di C.I.G.S. ricevuta dall'INPS con riferimento al pe- riodo intercorrente tra il 26.10.1994 (data della domanda) e il 9.2.1995 (reintegra in servizio). Il Tribunale di Catania, adito con distinti gravami della Thomson S.r.l. e della Di ST, con sentenza n. 2019 del 2000, nell'accogliere l'appello della società e nel respingere quello della lavoratrice, dichiarava la carenza di prove circa il carattere discriminatorio del provvedimento adottato dalla medesima so- cietà e l'insussistenza di qualsiasi violazione di obblighi di rota- zione. In particolare il Tribunale osservava che: con l'accordo sindacale del 10/1/1986 e con quello del 10.1.1990 la società non si era as- sunto alcun obbligo di rotazione nei confronti dei rappresentanti sindacali, né, soprattutto, nei confronti dei lavoratori;
aggiunge- va che non era stato provato, durante tutto lo svolgimento della cassa di integrazione che aveva coinvolto i lavoratori, un com- portamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede né emersa la concreta violazione di presunti obblighi as- che era sunti dalla società datrice di lavoro, come nel caso dell'invocata violazione del patto di rotazione. La Di ST ricorre per cassazione deducendo quattro motivi, ai quali resiste la S.T. MI (già SGS Thomson Mi- croelettronics S.r.l.) con controricorso contenente ricorso inci- dentale, illustrato da memoria ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi ex art. 330 C.P.C., trattandosi di impugnazioni relative alla stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente, nel de- nunciare vizi di motivazione sopra un punto determinante della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 CPC, sostiene che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sulla legittimità dell'intero collocamento in Cassa integrazione guadagni straordi- 5 naria 0 della scelta della ricorrente limitandosi a porre l'attenzione al profilo della rotazione. La censura è infondata, in quanto la ricorrente non deduce vizi di legittimità. La Di ST aggiunge che è assolutamente illogico e contrad- dittorio l'assunto della impugnata decisione secondo cui dagli accordi sindacali del 10.1.1990 e 12.12.1990 sarebbe scaturito per l'azienda soltanto un semplice “impegno” e non un “obbligo” giuridicamente vincolante. La risposta a tale rilievo si ricava dalla stessa sentenza, la quale chiarisce che “l'impegno” doveva essere compatibile con i vincoli tecnico- organizzativi, come risulta dal verbale di riunione del 10.1.1990. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che alla fattispecie andavano applicate le previsioni di cui alla legge n. 164 del 1975 e alla stregua di tale legge si sarebbe dovuto rilevare l'illegittimità dell'ammissione alla C.I.G.S. La ricorrente ag- giunge che in ogni caso era intervenuto in sede sindacale un ac- cordo, rientrante tra quelli previsti dall'art 5 della legge n. 164 del 1975. La censura è infondata, in quanto l'attrice doveva dedurre e pro- vare l'illegittimità della CIGS, mentre menziona (pag. 9) solo la violazione che non sarebbero stati fatti i corsi di riqualificazione. Ciò precisato, va detto che nessun interesse ha la Di ST a dolersi della riqualificazione, essendo stata riassunta. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sostenendo che i prin- cipi stabiliti dalle richiamate norme imponevano all'azienda di indicare in maniera nɔn equivoca i criteri per l'individuazione del personale da estromettere, sia pure temporaneamente, dal ciclo produttivo. Il motivo è infondato. Secondo l'interpretazione di questa Corte (ex plurimis Cass. sentenza n. 670 del 24 gennaio 1991; Cass. Sezioni Unite senten- za n. 10112 del 13 ottobre 1993; Cass. sentenza n. 5517 del 1995; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 14343 del 2 novembre 2000) della precedente disciplina, dettata dalla legge n. 164 del 1975, il potere dell'imprenditore, in tema di scelta dei lavoratori da porre in CIG, deve esercitarsi nel rispetto dei limiti interni, i quali (comprensivi di autolimitazioni derivanti da eventuali accordi) implicano che i lavoratori da sospendere devono essere scelti se- condo criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità speci- fiche della CIG, nonché dei limiti esterni, quali il divieto di di- scriminazione ex art. 15 della legge n. 300 del 1970 per motivi politici o religiosi o per ragioni di età, sesso, invalidità o ridu- zione della capacità lavorativa, oltre che del rispetto degli obbli- ghi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione delle disposi- zioni di legge riguardanti la fattispecie, in conformità agli indi- rizzi giurisprudenziali in precedenza ricordati, e, sulla base degli 7 elementi probatori desunti dalla documentazione in atti, ha esclu- so che la società abbia adottato un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede o abbia commesso violazioni degli asseriti obblighi nel caso dell'invocato patto di rotazione (pag. 8 della sentenza). Trattasi nel caso di specie di accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, ed esaurientemente motivato, non censurabile quindi in sede di legittimità. D'altro canto va osservato che la censura della ricorrente in or- dine al mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei prin- cipi di correttezza e buona fede, è generica, non indicando in concreto il comportamento illecito tenuto dalla società (nel senso dell'onere della prova gravante sul lavoratore interessato si ri- chiama Cass. sentenza n. 2202 del 25 febbraio 1995). In relazione al quadro normativo delineato dalla legge n. 164 del 1975, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Cor- te, non si pongono, contrariamente all'assunto della ricorrente, profili di incompatibilità con principi costituzionali, essendosi e- videnziata in precedenza l'esistenza di molteplici vincoli, oltre che dell'obbligo di correttezza e buona fede, a carico del datore di lavoro nell'individuazione del personale da collocare in cassa integrazione. Sul punto è utile ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 694 del 23 giugno 1988) ha dichiarato inammissibile la que- stione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge n. 164 del 1975, sollevata in relazione alla mancata previ- sione nell'ordinamento di un meccanismo di rotazione. La Corte 66ha rilevato che tale meccanismo pur essendo idoneo ad assicu- rare la razionale obiettività e la equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione", non costituiva l'unico rimedio in grado di assicurare razionalità ed obiettività al sistema, la sua generalizzazione potendo essere stabilita solamente dal legislatore nell'ambito della sua discre- zionalità e in previsione delle finalità di politica economico- so- ciale perseguite. Va aggiunto, per quello che rileva in questa sede, che la stessa Corte Costituzionale ( sentenza n. 268 del 30 giugno 1994) ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del'art. 5- 1° comma- della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa determinare criteri di scelta dei lavoratori da licenziare diversi da quelli stabiliti dalla legge, dovendo pur sempre la determinazione pattizia dei criteri di scelta rispettare il principio della non discriminazione e quello della razionalità. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2077 cod. civ.., in relazione all'art. 360 n. 3., ribadendo che assolutamente vincolante per l'accordo del 10.1.1990 era l'azienda. La censura, connessa a quella relativa al primo motivo, è pari- menti infondata in base alle stesse considerazioni. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta il rigetto della doman- da di risarcimenti dei danni con violazione falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. La censura è infondata, in quanto non si ravvisa risarcimento del danno in una fattispecie, come quella in questione, in cui non è stata dimostrata l'illegittimità della condotta. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va respinto. Il ricorso incidentale resta assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addì 6 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Angie S ull Alessandro de Reusis IL CANCELLIERE Depositato in Cancellers oggi 2.2 FEB. 2002 CANCELLIE L O A G I O G IS I E T G L ZA E I R A D L O L E D