Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Il divieto di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. trova applicazione anche in caso di mancata verbalizzazione della dichiarazione oggetto della testimonianza indiretta, qualora la verbalizzazione stessa sia prescritta dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 46606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46606 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio IO - Consigliere - N. 1528
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 020040/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) ZO AN N. IL 13/12/1967;
2) BA VA N. IL 05/12/1960;
3) AN FO N. IL 15/07/1969;
avverso SENTENZA del 22/01/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO VA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe, in riforma di quella di condanna di primo grado, ha assolto BA IO e ZI RM dall'imputazione di incendio di un chiosco per la vendita di bibite di proprietà di TI HE ed ha dichiarato estinto per prescrizione nei confronti del predetto ZI e di AN OL il reato di incendio di altro chiosco-bar di proprietà di IA LU, qualificando, peraltro, tale ultimo fatto come violazione dell'art. 424 c.p., commi 1 e 2. La corte di merito è pervenuta alla predetta decisione ritenendo inutilizzabili, ex art. 195 c.p.p., comma 4 e art. 357 c.p.p., comma 2, le deposizioni testimoniali rese da ufficiali di p.g. circa le dichiarazioni confessorie (non verbalizzate) spontaneamente rese dal IA, che aveva indicato lo ZI come mandante di entrambi gli incendi e se stesso come esecutore del primo nonché il BA come esecutore del secondo;
i giudici del gravame hanno, inoltre, quanto al primo episodio, ritenuto inconcludenti i residui elementi di prova indiziaria valorizzati dal tribunale e, quanto al secondo episodio, ferma restando l'identificazione dello ZI come mandante (per motivi di vendetta nei confronti del IA) e del AN come esecutore, hanno qualificato il fatto come danneggiamento seguito da incendio, sul rilievo che gli imputati avrebbero agito al solo scopo di danneggiare il manufatto, senza la volontà di provocare un incendio, dichiarandone, pertanto, l'estinzione per prescrizione in relazione all'epoca del commesso reato (notte tra il 30 ed il 31 maggio 1994).
Ricorre il P. G., confutando la ritenuta inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali degli ufficiali di p.g., sull'assunto che le dichiarazioni del IA erano state acquisite al di fuori di un procedimento nei confronti del dichiarante, all'epoca non indagato per i fatti riferiti, ed eccependo, quanto alla declaratoria di prescrizione, l'illogicità dell'esclusione del dolo di incendio in relazione alla violenza delle fiamme e dei mezzi utilizzati, come evidenziato dal perito nel suo elaborato.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo non vi è dubbio che le dichiarazioni del IA, sia che lo stesso dovesse, almeno inizialmente, essere considerato persona informata dei fatti, sia che, in base al tenore delle sue dichiarazioni, dovesse attribuirsi allo stesso la qualità sostanziale di indagato, in quanto assunte in un contesto procedimentale, dovevano essere verbalizzate a norma dell'art. 350 c.p.p., comma 1, o art. 351 c.p.p., comma 1, con conseguente applicabilità del divieto di testimonianza di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4, invocabile anche in caso di mancata verbalizzazione,
ove prescritta dalla legge (v. Cass., sez. 3^, 27.1.2006, Piolo, Ced Cass., rv. 234.189 e S.U., 28.5.2003, Torcasio, in Guida al dir., 2003, fasc. 42, 49).
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, pur riconoscendo nell'episodio in danno del IA i connotati di un vero e proprio incendio (tanto da ricondurre il fatto alla previsione dell'art. 424 c.p., comma 2), ha, tuttavia, escluso, sulla base di congrue e non censurabili valutazioni di merito, che scopo dei prevenuti fosse quello di provocare un simile evento, avendo essi, in realtà, agito al solo fine di danneggiare l'esercizio, come desunto dalla causale di vendetta che animava lo ZI. Dovendosi per il concetto di "danneggiamento" fare riferimento alla previsione dell'art. 635 c.p., va rilevato che esso comprende anche la distruzione del bene preso di mira, per cui gli effetti devastanti delle fiamme sul chiosco non valgono ad escludere la configurazione del dolo ritenuta dalla corte di merito, ne' elementi in contrario possono evincersi dall'elaborato peritale, limitatosi, ovviamente, ad evidenziare le conseguenze oggettive dell'azione e ad identificarne le cause.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007