Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3989
CASS
Sentenza 20 marzo 2001

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A norma dell'art. 840 cod. civ., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia per un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario; tale fatto non può consistere nella mera situazione dei luoghi, come la esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo (nella specie una grotta) dal fondo altrui.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3989
    Data del deposito : 20 marzo 2001

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