Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
A norma dell'art. 840 cod. civ., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia per un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario; tale fatto non può consistere nella mera situazione dei luoghi, come la esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo (nella specie una grotta) dal fondo altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GHINO VALENTI 9, presso lo studio dell'avvocato TUPINI S., difeso dall'avvocato IODICE ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato BASSANI ALESSANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato CUOMO ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IA SO SAS in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1586/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Iodice Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto del 15/12/1990 RI PA, premesso di essere proprietario di un fondo sito in Piano di Sorrento alla via Trinità confinante nella parte sottostante con il terreno di proprietà di RN NO, conveniva quest'ultimo in giudizio affermando che lo stesso aveva eseguito scavi ed interventi abusivi, nell'immobile di esso istante, con conseguente indebolimento dell'intero costone che delimitava i due fondi. L'attore, quindi, chiedeva che fossero accertati i confini tra le due proprietà e che fosse condannato il convenuto ad eseguire i lavori necessari per la sistemazione dei luoghi ed a risarcire i danni. Con lo stesso atto RI PA conveniva in giudizio la s.a.s. ZI OR la quale, su commissione di esso attore, aveva mal eseguito un muro in cemento. NO RN, costituitosi, dichiarava di non aver effettuato nella proprietà dell'istante ne' scavi ne' opere lesive e, deducendo di aver subito danni e di trovarsi in pericolo per il distacco di materiali dal costone a seguito di lavori realizzati dal PA, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore sia all'esecuzione delle opere necessarie per l'incolumità di persone e cose e per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di esso convenuto, sia al risarcimento dei danni.
Con sentenza 28/11/1995 il tribunale di Torre Annunziata dichiarava che la linea di confine tra le proprietà delle parti era data dal dislivello tra i due fondi e, rigettate tutte le altre domande proposte dal PA nei confronti dei convenuti, accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava l'attore all'esecuzione di opere ed al risarcimento dei danni.
Avverso la detta sentenza il PA proponeva appello al quale resistevano il NO e la società ZI OR. Con sentenza 2/7/1998 la corte di appello di Napoli accoglieva in parte il gravame e in parziale riforma dell'impugnata decisione:
dichiarava che la grotta sottostante al fondo del PA era di proprietà di quest'ultimo e che il NO l'aveva abusivamente occupata eseguendo opere e scavi che avevano contribuito a determinare lo stato di dissesto del costone;
condannava il NO a risarcire in forma specifica, a titolo di concorso per la metà, il danno subito dal PA, nonché a contribuire per la metà alla spesa occorrente per eseguire le opere disposte dal tribunale;
riduceva a L. 11.238.500 l'importo del risarcimento del danno posto a carico del PA ed in favore del NO. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che l'attore aveva agito, oltre che per regolamento di confini, anche per accertare le violazioni della proprietà commesse dal convenuto;
che come emergeva dai rilievi del c.t.u.: a) non si poteva escludere come concausa del franamento la produzione di vibrazioni prodotte da attrezzature da scavo;
b) la grotta evidenziava al fronte fratture del costone tufaceo;
c) la grotta si trovava entro la linea di confine del fondo dell'attore e dalla stessa era stato estratto materiale;
d) nella grotta erano stati eseguiti scavi di livellamento del calpestio e sagomatura delle pareti nella parte bassa;
che ad eseguire tali opere era stato il NO il solo a poter agevolmente accedere alla grotta;
che, come risultava anche dai rilievi fotografici, il convenuto aveva sfruttato in profondità la luce della grotta per ricavarne superficie utile, invadendo la proprietà altrui per la parte "usque ad infera"; che il fenomeno di spaccatura e di fessurazioni sull'esiguo strato tufaceo del costone era l'inevitabile risultanza di due fattori, ossia la compromissione ad opera del convenuto del sostegno naturale dell'arco della grotta per effetto di ampliamento della relativa luce e l'entità delle pareti di contenimento realizzate dall'attore sulla sommità del costone;
che il convenuto aveva occupato la grotta e vi aveva eseguito lavori non consentiti;
che per lo stato di dissesto del costone andava riconosciuta la pari responsabilità dei contendenti per il concorso di condotte illecite autonome, restando non dimostrabile una incidenza di grado diverso delle rispettive colpe;
che pertanto si doveva riconoscere il diritto dell'attore al risarcimento in forma specifica per cui il NO andava condannato a risarcire il danno in forma specifica ed a prestare la cooperazione per il ripristino della stabilità del costone sostenendo la metà della relativa spesa essendo a carico dell'attore la restante metà;
che le spese dei due gradi del giudizio andavano poste per la metà a carico del NO prevalentemente soccombente.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da NO RN con ricorso affidato a tre motivi. RI PA ha resistito con controricorso. La s.a.s. ZI OR non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Le parti costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso NO RN, denunciando violazione dell'articolo 2053 c.c., deduce che il c.t.u., nella relazione peritale, ha prima prospettato solo come mera ipotesi la responsabilità di esso ricorrente per il franamento del costone ed ha poi escluso la ravvisabilità in concreto di tale ipotesi attribuendo la detta responsabilità esclusivamente al PA. La corte di merito ha commesso l'errore di non considerare che l'articolo 2053 c.c. prevede una presunzione di colpa a carico del proprietario di un edificio o di altra costruzione per il caso di rovina e conseguenti danni. Tale presunzione può essere vinta solo fornendo la prova del caso fortuito o della colpa esclusiva o concorrente di un terzo o dello stesso danneggiato: la prova liberatoria a carico del proprietario deve essere piena ed esaustiva e non può essere fondata su mere ipotesi o congetture. La corte di appello ha invece ravvisato la prova della corresponsabilità di esso NO in una mera e semplice ipotesi rappresentata dal c.t.u.. In ogni caso, ad avviso del ricorrente, è certamente errata l'affermazione della pari corresponsabilità nella causazione dell'evento atteso che, come chiarito dal c.t.u., il franamento, riguardando l'intero costone, non poteva essere stato causato in pari misura da lavori eseguiti nella grotta di modestissime dimensioni rispetto all'intera linea del costone.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure con le quali il ricorrente, pur se denuncia una violazione di legge, in sostanza prospetta essenzialmente una inammissibile diversa lettura della relazione del c.t.u. e del quadro probatorio, dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono accertamento di fatto incensurabile, in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da sufficiente motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, onde la sentenza impugnata non è, suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una valutazione diversa e conforme alla tesi da essa sostenuta.
Occorre in particolare osservare che - come sopra esposto nella parte narrativa che precede - la corte di appello, con motivato apprezzamento di merito e con specifico riferimento alle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata (relazione peritale del consulente di ufficio e rilievi fotografici), ha ritenuto di dover attribuire il fenomeno di spaccatura e fessurazione dello strato tufaceo del costone sia ai lavori eseguiti dal NO nella grotta in questione (con compromissione del sostegno dell'arco della grotta per l'ampliamento della relativa luce) sia alle opere realizzate dal PA sulla sommità del costone. La corte napoletana ha anche precisato che, non essendo dimostrabile una incidenza di grado diverso delle rispettive colpe, doveva essere riconosciuta una pari responsabilità dei contendenti per il principio di concorso di condotte illecite autonome ex articolo 2055 c.c. applicabile anche in tema di responsabilità per rovina di edificio di cui all'articolo 2053 c.c.: tale ultima norma - al contrario di quanto sostenuto dal
NO e conformemente a quanto dichiarato dalla corte distrettuale - non deroga ai principi in tema di rapporto di causalità e di concorso di cause per cui ben può ipotizzarsi un concorso di colpa tra più soggetti indipendentemente dalla presunzione a carico di uno di essi. La relativa responsabilità è poi da presumere eguale, ex ultimo comma del citato articolo 2055 c.c., se dall'istruttoria svolta non è possibile pervenire a diversa conclusione. La corte territoriale, è pervenuta alle riferite affermazioni attraverso argomentazioni complete e importanti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle risultanza istruttorie e, in particolare, della relazione del c.t.u.. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
È appena il caso di rilevare poi che la tesi del ricorrente, circa l'asserito errore commesso dalla corte di appello nell'interpretare la relazione del c.t.u., presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nell'impugnata sentenza che sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie.
Trattasi all'evidenza di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (tra le tante sentenze 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604), la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene (come appunto nella specie) al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
In definitiva deve ritenersi del tutto insussistente l'asserita violazione di legge che presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione degli articoli 840 c.c. e 112 c.p.c., per aver la corte di appello dichiarato che la grotta è di proprietà PA senza considerare che l'estensione del diritto di proprietà sul sottosuolo si arresta per effetto della libera autonomia delle parti. Peraltro non è nemmeno ipotizzabile il diritto di proprietà del PA che non può accedere alla grotta in possesso esclusivo, da tempo immemorabile, di esso NO e dei suoi danti causa. È inoltre priva di motivazione l'affermazione del giudice di appello secondo cui la grotta sarebbe di proprietà del PA. Infine la corte territoriale ha statuito attribuendo la proprietà della grotta al PA il quale aveva chiesto una pronuncia di accertamento.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 112 c.p.c. è sufficiente evidenziare che dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato con il motivo in esame - risulta che il PA, dopo aver dedotto che il NO aveva eseguito opere di scavo nella proprietà di esso istante, ha espressamente chiesto (punti A e C delle conclusioni) l'accertamento e la dichiarazione sia della proprietà di esso attore risultante dagli atti e dallo stato dei luoghi, sia dell'esistenza della violazione di tale proprietà. Le dette richieste sono state poi confermate e ribadite con le conclusioni formulate dal PA sotto le lettere a) e b) dell'atto di appello relative, rispettivamente, alla conferma del confine tra le due proprietà come individuato dal tribunale sulla scorta degli accertamenti del c.t.u. ed alla conseguente conferma della ubicazione della grotta sotto la proprietà di esso appellante. Ciò risulta precisato nella sentenza della corte di appello nella quale si pone in evidenza che il PA con l'atto di gravame aveva insistito nella richiesta di accertamento "che la grotta gli appartiene" e che effettivamente, secondo i rilievi del c.t.u., la grotta si trovava "entro la linea di confine dell'attore".
Deve altresì osservarsi che, come riportato nella parte espositiva dell'impugnata decisione, con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado il tribunale aveva regolato il confine secondo quanto sul punto affermato nella relazione del c.t.u., ossia secondo la linea data dal dislivello tra i due fondi: detto capo della sentenza di primo grado (di cui al punto 1 del dispositivo) non risulta che sia stato impugnato dal NO.
Pertanto la lettura degli atti processuali e la valutazione e l'interpretazione delle domande e delle tesi difensive sviluppate nei giudizi di merito dalle parti - tenendo conto delle finalità dalle stesse perseguite - consentono di escludere la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e di concordare con la decisione della corte di appello la quale ha proceduto alla corretta interpretazione delle domande proposte dal PA come formulate nell'atto di citazione e ribadite in sede di gravame.
Del pari insussistente è poi l'asserita violazione dell'articolo 840 c.c. posto che il diritto di proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest'ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia per un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario. Tale fatto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non può consistere nella mera situazione dei luoghi come l'esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo (nella specie alla grotta in questione) dal fondo altrui (sentenza 6/4/1987 n. 3318). Del tutto irrilevante è pertanto la circostanza - sulla quale si è soffermato il ricorrente e riportata nella stessa sentenza impugnata - secondo cui il NO è "il solo a poter agevolmente accedere alla grotta":
ciò peraltro non esclude che il PA possa entrare nella grotta ubicata sotto la sua proprietà avvalendosi di particolari accorgimenti tecnici non risultando accertata in fatto l'assoluta esclusione di tale possibilità.
Deve infine rilevarsi l'inammissibilità della parte del motivo in esame con la quale il NO deduce di aver sempre ed in via esclusiva posseduto - e prima di lui i suoi danti causa - la grotta in questione. Di tale tesi difensiva non si fa alcun cenno nell'impugnata sentenza e non risulta, ne' è stato dedotto dal ricorrente, che sia stata prospettata in sede di merito e, in particolare, che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le problematiche sollevate nei motivi di appello. Incombeva invece al NO, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura per novità della stessa, dedurre di aver prospettato in primo grado - e riproposto nel giudizio di gravame - la riferita questione (precisando il relativo atto processuale contenente la detta tesi difensiva) onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito le questioni stesse. La problematica esposta dal ricorrente con la censura in esame non è quindi proponibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
Al riguardo è appena il caso di ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o comunque non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto (sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882; 5/10/1998 n. 9861;
15/5/1998 n. 4910).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 91 c.p.c. sostenendo che la corte di appello avrebbe dovuto compensare interamente le spese dei giudizi di merito in considerazione dell'affermata corresponsabilità delle parti reciprocamente soccombenti.
La censura non è fondata atteso che il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, è limitato all'ipotesi - non ravvisabile nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del NO al pagamento, in favore del resistente PA, delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese tra il ricorrente e la s.a.s. ZI OR che non si è costituita in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente RI PA delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 226.000, oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001