Sentenza 30 ottobre 2007
Massime • 1
L'adesione della Romania alla Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2007 non comporta l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo e quarto, cod. pen. con riferimento al reato previsto dall'art. 22, comma dodicesimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 commesso, prima di tale data, in relazione all'occupazione illecita di cittadini romeni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2007, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/10/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1308
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 041607/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO DA N. IL 12/04/1955;
avverso SENTENZA del 27/03/2006 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 marzo 2006 il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha condannato IA IE, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 1000,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, accertato il 22 maggio 2002, per avere occupato alle proprie dipendenze, come muratori, alcuni cittadini rumeni privi del permesso di soggiorno.
Il Tribunale ha posto a base della statuizione di condanna la deposizione del teste Ceccarelli, ispettore della Polizia di Stato, il quale aveva constatato, nel corso di indagini relative ad un furto in appartamento, la presenza di due cittadini rumeni, privi del permesso di soggiorno, all'interno di una abitazione ubicata nello stesso stabile in cui era stato perpetrato il furto e nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione eseguiti dall'imputato, appaltatore edile.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell'imputato deducendo, sotto il profilo del vizio della motivazione, il mancato raggiungimento della prova in ordine alla penale responsabilità di quest'ultimo.
In particolare il ricorrente ha sostenuto:
- con il primo motivo di gravame dedotto, che, realizzandosi la contravvenzione contestata attraverso l'assunzione al lavoro di immigrati clandestini e postulandosi quindi per la sua esistenza un rapporto di lavoro continuato, era mancato nel caso in esame un positivo accertamento in tal senso, non potendo ritenersi sufficiente in tal senso il semplice dato della presenza dei due stranieri all'interno dell'immobile in ristrutturazione, ne' risultava accertata l'effettiva condizione di clandestinità dei predetti;
- con il secondo motivo di gravame, che il tribunale non aveva adeguatamente considerato che presupposto essenziale per la configurazione dell'illecito contestato è che le persone che si assumono illegalmente occupate provengano da uno stato extracomunitario, laddove la Romania, già all'epoca dei fatti, non poteva considerarsi uno stato extracomunitario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e non può trovare accoglimento.
Al riguardo occorre considerare, in primo luogo, che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 nel testo modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 18, sanziona la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o muniti di permesso scaduto, revocato od annullato. Orbene, come da questa Corte ripetutamente precisato, la previsione si attaglia a qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) e prescinde dal numero di assunti (cfr. sent. n. 25665/03; nonché le sentenze nn. 18633/03 e 32272/03), essa sanzionando le indebite assunzioni irregolari tanto dell'impresa agricola, commerciale ed industriale quanto quelle avvenute nell'ambito della collaborazione personale o familiare, a nulla rilevando, per altro, il carattere più o meno stabile del rapporto lavorativo (in tal senso si veda Cass. sez. 1, sentenza n. 8661 del 8/2/2005 - 4/3/2005, Rv. 230911, ric. Pace).
Quanto poi al vizio di motivazione dedotto in relazione alla ravvisata sussistenza dell'elemento costitutivo, rappresentato dalla effettiva "occupazione" da parte dell'imputato dei due cittadini extracomunitari, il collegio deve rilevare che il percorso argomentativo svolto sul punto dal giudice del merito, risulta del tutto logico ed adeguato, avendo il tribunale valorizzato quanto dichiarato dal teste Ceccarelli Stefano, ispettore della Polizia di Stato, che aveva accertato la presenza dei due operai rumeni privi di permesso di soggiorno all'interno dell'appartamento in corso di ristrutturazione da parte del ricorrente;
decisivo elemento di prova questo, per altro, non contrastato da alcuna diversa allegazione proveniente dall'imputato, rimasto contumace nel corso del giudizio di primo grado.
Nè, infine, ha pregio l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui, essendo i lavoratori occupati dal ricorrente di nazionalità rumena, mancherebbe nel caso in esame il presupposto della condizione di cittadino extracomunitario della persona assunta. Al riguardo il collegio deve rilevare, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recentissima sentenza n. 2451 del 27 settembre 2007 - depositata il 16 gennaio 2008, ricorr. Magera, sulla base di una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di successione di leggi nel tempo (richiamando, in particolare, Sez. Un., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano), hanno escluso, sia pure con specifico riferimento al reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter ma in base a considerazioni che ben si attagliano anche alla fattispecie in esame, accertata il 29 maggio 2002, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 4 in relazione alla sopravvenuta circostanza che dal 1 gennaio 2007 la Romania sia entrata a far parte dell'Unione Europea, poiché le norme modificatrici dello status dei cittadini rumeni "non possono considerarsi integratrici della norma penale, ne' possono operare retroattivamente".
Alla stregua di tali principia cui questo Collegio non ritiene di doversi discostare, deve quindi escludersi che la circostanza che le persone occupate dal ricorrente abbiano perduto la condizione di cittadini extracomunitari, faccia venir meno la rilevanza penale della condotta dell'imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008