Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10706 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBL1 07 06 / 01 IN NOME DEL POLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNAZIONE DI SEZIONE PRIMA CIVILE LODO ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 12514/99 14972/99 Rel. ConsigliereDott. Giovanni VERUCCI Cron. 23324 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. 3648 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 29/03/2001 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA rta copia at udio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: NT AN, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso;
155 3000 CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
AUTOPICCAPIETRA Srl, S.A.T.L.I. Sas, SCHIAFFINO LUIGI;
DF454604 intimati 白天 OF454005e sul 2° ricorso n° 14972/99 proposto da: AUTOPICCAPIETRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2001 in ROMA VIA F SIACCI 2B, presso l'avvocato CORRADO DE 956 MARTINI, che la rappresenta e difende unitamente G all'avvocato ROBERTO FRESCHI, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NT AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso;
controricorrente
contro
SCHIAFFINO GEROLAMO, S.A.T.L.I. di RE AR ER & C. Sas;
intimati avversO la sentenza n. 277/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 10/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore del li Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto di nomina di arbitro unico notificato il 4 aprile 1996 ad Autopiccapietra s.r.l., l'avv. Giancarlo EN esponeva di avere concluso il 26 gennaio '96 un preliminare di acquisto di due posti auto e di avere poi rilevato che la società promittente venditrice sta- tracciando nuove delimitazioni a scapito dello spa-va zio di manovra: dichiarava, pertanto, di volersi avva- lere della clausola compromissoria per ottenere l'inibizione alla SOC. Autopiccapietra di alienare a terzi porzioni di area comune, nonché l'eliminazione delle difformità dei beni compromessi, con esatto adem- pimento del contratto. Dopo l'accettazione, da parte della soc. Autopicca- pietra, dell'indicazione dell'arbitro unico, l'avvocato EN notificava, in data 20 giugno '96, un atto di conferma di nomina dell'arbitro, in cui precisava che oggetto del giudizio arbitrale era l'esatto e specifico adempimento del preliminare. Entrambi gli atti venivano trascritti nei registri immobiliari. Interveniva nel giudizio il notaio Gerolamo Schiaf- fino (che aveva acquistato un posto auto dalla soc. Au- topiccapietra), chiedendo il rigetto delle domande avan- zate dall'avv. EN. Con lodo sottoscritto il 16 aprile 1997, l'arbitro trasferiva al EN la proprietà dei posti auto, non- 3 ché il diritto di comproprietà e godimento sullo spazio di manovra nella consistenza richiesta, condannando la soc. Autopiccapietra ed il notaio Schiaffino alla con- segna dei beni. La pronuncia arbitrale veniva impugnata per nullità dinanzi alla C.A. di Genova dalla soc. Autopicca- pietra con atto notificato il 20 novembre 1997. Costi- tuitosi, l'avv. EN chiedeva che la domanda di nul- lità fosse dichiarata inammissibile o, comunque, riget- tata, proponendo anche in via subordinata una serie di domande connesse con il preliminare. IL notaio Schiaffino restava contumace. Con atto per opposizione di terzo, notificato il 17 marzo 1998, la soc. AT conveniva in giudizio, dinan- zi alla stessa Corte d'Appello di Genova, l'avv. Talen- ti, la soc. Autopiccapietra ed il notaio Schiaffino per sentir dichiarare la nullità del lodo e, comunque, ine- sistente il diritto di comproprietà su spazi di cui es- sa AT era proprietaria esclusiva. Riunite le cause, la Corte adita, con sentenza del 10 aprile 1999 e pronunziando non definitivamente sulla causa introdotta dalla soc. Autopiccapietra, dichiarava la nullità totale del lodo, disponendo per la prosecu- zione del giudizio. Con la medesima sentenza e con pro- inammissibile Л nuncia definitiva dichiarava 4 l'opposizione di terzo. Osservava la Corte, per quanto in questa sede rile- che dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale va, era pregiudiziale quello con cui si deduceva che, in violazione dell'art. 829 n. 9 c.p.c., era stata accolta la domanda di esecuzione specifica del preliminare, proposta intempestivamente dall'avv. EN e sulla quale non era stato accettato il contraddittorio. Al riguardo, la Corte territoriale precisava che con la domanda di accessO arbitrale del 4 aprile 196 l'avv. EN non aveva chiesto il trasferimento della proprietà dei beni compromessi, mediante pronuncia del- la sentenza ex art. 2932 c.c., ma soltanto di impedire alla SOC. Autopiccapietra la vendita di spazi comuni, con esatto adempimento del preliminare, sì da poter stipulare un contratto definitivo tale da consentire l'esatta consegna dei beni ed il corretto frazionamento catastale: non essendo, all'epoca, intervenuta la ven- dita a terzi di posti macchina e di spazi comuni, tale domanda aveva possibilità di attuazione ed un effettivo interesse per il proponente, giustificando la scelta di non introdurre cumulativamente od alternativamente, la Лі domanda di esecuzione specifica. Secondo la Corte ligure, ciò si desumeva dall'atto notificato il 20 giugno 1996, in cui l'avv. EN, 5 oltre a specificare i dati catastali dei beni, per la prima volta aveva dichiarato che oggetto del giudizio arbitrale era non solo l'esatto, ma anche lo specifico adempimento del preliminare: nella memoria del 3 luglio '96, inoltre, non v'era più neppure in via subordina- ta - la domanda di esatto adempimento, ma soltanto quella di esecuzione specifica e, in subordine, di ri- soluzione con risarcimento del danno. Premesso che la domanda ex art. 2932 C.C., intro- dotta con l'atto del 20 giugno '96, era domanda nuova rispetto a quella di adempimento ex art. 1453 C.C., proposta con l'atto notificato il 4 aprile '96, la Cor- te di merito affermava che su tale mutamento di domanda era necessaria l'accettazione del contraddittorio da parte della soc. Autopiccapietra: tuttavia, era manca- ta, perché nella comparsa di costituzione e risposta prima difesa successiva alla propo- del 3 luglio 196 - sizione della nuova domanda la società aveva dichia- rato di non accettare il contraddittorio sul contenuto dell'atto notificato il 20 giugno '96, mantenendo tale posizione anche successivamente. La Corte territoriale osservava, infine, che gli effetti dell'annullamento del lodo coinvolgevano anche la parte riguardante il notaio Schiaffino, dipendente dall'accoglimento della domanda di esecuzione specifi- 6 ca. Per la cassazione di tale sentenza l'avv. EN ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Resiste la SOC. Autopiccapietra con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato, resistito dal EN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidenta- le vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo, denunciando insufficiente e/o contraddittoria motivazione, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la domanda proposta con l'atto di accesso arbitrale in da- ta 4 aprile 1996 fosse soltanto di esatto adempimento del contratto preliminare e non anche quella ex art.2932 c.c.: se, per un verso, l'espressione adoperata in tale atto è giuridicamente neutra (dovendosi anche considerare che l'azione generale di esatto adempimento è costruzione essenzialmente dottrinaria) e non può, di per sè stessa, escludere la volontà di chiedere la tu- tela costitutiva, per altro verso tale volontà emergeva chiaramente dal contesto dell'atto medesimo, volto ad ottenere la proprietà dei beni compromessi, sicchè l'unica azione idonea a realizzare siffatto interesse è quella di natura costitutiva, seguita dalla trascrizio- 7 ne della domanda. Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che una domanda può essere proposta anche senza espresso riferimento alla norma che la disciplina, tanto più che nel giudizio arbitrale v'è una maggiore libertà di forma e che le azioni in questione possono essere proposte cumulativamente. La censura è infondata. La Corte ligure ha diffusamente indicato le ragioni per le quali l'avv. EN, con l'atto di nomina dell'arbitro notificato il 4 aprile 1996, ha manifesta- to l'intenzione di far valere, tra i diritti scaturenti dal contratto preliminare del 26 gennaio '96, quelli relativi all'inibizione al promittente venditore di compromettere o alienare a terzi porzioni di aree comu- ni, pretendendo anche l'eliminazione delle difformità dei beni e, quindi, "l'esatto adempimento del contrat- to, anche ai fini di un corretto predisponendo frazio- namento e regolamento". In particolare, la sentenza impugnata pone in ri- lievo non soltanto che nella domanda non era espressa la volontà di ottenere la proprietà dei beni mediante li una sentenza sostitutiva dell'atto definitivo di com- pravendita, ma anche che la domanda di esatto (e non specifico) adempimento aveva concrete possibilità di ایک 8 attuazione e realizzava pienamente l'interesse dell'avv. EN, dal momento che non era ancor a in- tervenuta la vendita a terzi di posti auto e di spazi comuni, secondo la nuova planimetria redatta dalla soc. Autopiccapietra nel maggio 196, ossia dopo il prelimi- nare stipulato con lo stesso EN. Orbene, tale affermazione non viene in alcun modo criticata dal ricorrente, il quale si limita a formula- re rilievi che poggiano su considerazioni astrattamente condivisibili (come quelle che una domanda può essere proposta senza un espresso riferimento alle norme che la governano;
che nel giudizio arbitrale v'è una mag- giore libertà di forme rispetto al giudizio ordinario;
che, infine, le domande ex artt. 1453 e 2932 c.c. pos- sono essere avanzate anche in via cumulativa), ma ini- donee ad incrinare il ragionamento seguito dal giudice del merito per giungere alla conclusione che nell'atto del 4 aprile '96 non v'è traccia di una domanda di spe- cifico adempimento del preliminare. D'altro canto, è noto che l'interpretazione della domanda, l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo Лі contenuto costituiscono un tipico accertamento di fat- to, riservato al giudice del merito, che deve effet- tuarlo sulla base non solo della formulazione letterale della domanda medesima, ma anche del suo contenuto so- 9 stanziale: il sindacato su tale operazione interpreta- tiva, in quanto non riferibile ad un "error in proce- dendo", è consentito a questa Corte nei limiti istitu- zional del giudizio di legittimità (cfr. Cass. 10101/98). Quanto all'argomento secondo cui l'azione generale esatto adempimento è costruzione della dottrina, è di sufficiente rilevarne l'inconferenza rispetto alla con- creta individuazione della natura della domanda avanza- ta dall'avv. EN con l'atto di accessO arbitrale, anche perché siffatta "costruzione" è stata largamente condivisa dalla giurisprudenza in conformità al siste- ma codicistico (da ultimo, v. Cass. 15958/2000). Poiché nell'interpretazione della domanda fatta dalla Corte territoriale non sono riscontrabili insuf- ficiente e/o contraddittoria motivazione, la censura in esame non può essere accolta, tanto più che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare au- tonomamente il merito, ma soltanto di verificare la correttezza giuridica e la rispondenza a logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. le Con il secondo mezzo, denunciando falsa applicazio- ne degli artt. 2932 C.C., 11, 183, 184 e 829 n. 9 c.p.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente la- 10 مك menta che la Corte ligure abbia ritenuto che la domanda di specifico adempimento del contratto preliminare sia stata proposta soltanto con l'atto "1definito conferma in data 20 giugno 1996, che, di nomina dell'arbitro" - invece, nulla aggiungeva а quanto chiesto con l'atto del 4 aprile, tranne la specificazione dei beni, onde non era configurabile alcuna "mutatio libelli" e neppu- re una semplice "emendatio". Il ricorrente sostiene, inoltre, che non risponde a verità quanto affermato dal giudice di merito in ordine alla mancata accettazione del contraddittorio su tale (pretesa) nuova domanda: al contrario, la soc. Autopic- capietra aveva rifiutato il contraddittorio soltanto sulle domande relative alle modifiche dello stato dei luoghi, come emerge da tutte le difese successive e, in particolare, dalla comparsa di costituzione e risposta del 3 luglio 1996 e dalla memoria del 16 luglio succes- sivo, mentre la prima ed unica eccezione sulla domanda ex art. 2932 c.c. è contenuta nella comparsa conclusio- nale. La doglianza è fondata, nei limiti di seguito pre- cisati. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la corte territoriale, nel valutare il contenuto degli atti del 4 aprile e 20 giugno '96, non si è limitata a confron- 11 مارا tare in astratto le differenze tra l'azione di esatto adempimento e quella di esecuzione specifica del preli- minare, avendo specificato la rilevanza dell'interesse - in un primo momento dell'avv. EN ad ottenere l'eliminazione delle difformità dei beni compromessi e l'adempimento del preliminare e, successivamente, l'esecuzione in forma specifica di quest'ultimo, riba- dita, con maggior precisione, nella memoria del 3 lu- glio '96. Sotto questo profilo, quindi, la censura è infonda- ta, finendo per riproporre la questione interpretativa della domanda avanzata con la nomina dell'arbitro noti- ficata il 4 aprile '96: non solo, ma il ricorrente nep- pure critica specificamente quanto affermato dal giudi- ce di merito circa la diversità tra le domande ex artt. 1453 e 2932 c.c.. Il motivo merita sotto accoglimento, invece, riguardante l'accettazione del con- l'altro profilo, traddittorio sulla domanda nuova. Come risulta dagli atti (al cui esame questa Corte può accedere direttamente, in relazione alla natura del vizio denunciato: art. 112 c.p.c.), nella comparsa di costituzione e risposta del 3 luglio '96 la SOC. Auto- piccapietra, premesso che l'avv. EN nell'atto del 20 giugno aveva indicato taluni dati catastali e che 12 ciò implicava un mutamento essenziale del "petitum", in quanto gli immobili siti interamente o in parte su aree comuni risultavano parzialmente diversi da quelli indi- cati nell'atto del 4 aprile, ha testualmente affermato: se ne eccepisce, oltre che l'inammissibilità per " tardività, l'inesistenza e/o la nullità per mancata no- tifica alla parte personalmente e comunque, in subordi- ne, si dichiara espressamente di non accettare il con- traddittorio. In ogni caso, quindi, di tale atto e del- le domande con lo stesso fatte valere non si potrà te- nere conto". Sempre in detta comparsa si afferma: "Dal comporta- mento tenuto dall'avv. EN in epoca successiva alla notifica dell'atto 4.4.96, par di capire che egli in- tenda ottenere l'esecuzione in forma specifica. La do- manda non potrà essere accolta, sia perché il prelimi- sia perché risolto per inadempimentonare si è in ogni caso non è possibile in astratto - configura- - re la possibilità di darvi esecuzione secondo le pro- spettazioni ex adverso dedotte " Già il contenuto di questa memoria rende evidente l'errore in cui è caduta la Corte ligure nel ritenere che la SOC. Autopiccapietra non avesse accettato il contraddittorio sulla domanda (nuova) di esecuzione specifica dell'obbligazione a contrarre: infatti, la مك 13 mancata accettazione del contraddittorio riguardava esclusivamente il mutamento di "petitum" asseritamente conseguente alla indicazione di dati catastali diversi, mentre sulla domanda ex art.2932 C.C. v'è stata piena difesa, senza alcun rilievo di non accettazione del contraddittorio. Ne deriva che, con la frase "di tale atto e delle domande con 10 stesso fatte valere non si può tenere conto", la SOC. Autopiccapietra ha inteso riferirsi soltanto all'indicato mutamento di "petitum", non già alla domanda di adempimento specifico del preliminare. Ma v'è di più. Nella memoria del 16 luglio 1996, successiva a quella depositata il 3 luglio dall'avv. EN (e nel- la quale si ribadiva la domanda ex art. 2932 c.c., con espressa indicazione di tale articolo), Autopiccapietra ha nuovamente eccepito di non accettare il contraddit- torio per il mutamento di "petitum" avvenuto con l'atto notificato il 20 giugno, aggiungendo: "Devesi oggi ec- cepire che nella memoria 3/7/96 controparte ha ulteriormente dedotto nuove domande, chiedendo la reintegrazione e l'eliminazione di ulteriori asserite (ed in ogni caso contestate) modificazioni dello stato dei luoghi. Anche su tali nuove domande si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio". 14 مان Nella stessa memoria, la società si diffonde sull'impossibilità ed illegittimità di una pronuncia ex preliminare nullo per art. 2932 C.C., "essendo il non solo, ma sostiene l'impossibilità dell'oggetto " : l'infondatezza della "pretesa di ottenere la parziale esecuzione del preliminare , dovendo il giudice limi- tarsi a verificare la possibilità di darvi integrale adempimento secondo le prospettazioni attoree, ovvero dichiarare l'impossibilità di adempiervi.......... In ogni caso, controparte non può richiedere l'adempimento in quanto Autopiccapietra ha chiesto la risoluzione". E' evidente, allora, che pur dopo la memoria dell'avv. EN in data 3 luglio 196, la soc. Auto- piccapietra ha limitato la non accettazione del con- asseritamente nuove traddittorio alle domande - ri- guardanti la modificazione dello stato dei luoghi, men- tre si è ampiamente difesa nel merito della domanda ex art. 2932 c.c.. Trattasi di situazione processuale pie- namente configurabile, atteso che il rifiuto del con- traddittorio su alcune domande ben può accompagnarsi all'accettazione di esso su altre domande (cfr. anche Cass. 395/86, nel senso che al silenzio sulle altre do- mande può essere attribuito il significato di accetta- zione del contraddittorio). 15 In Ne deriva l'erroneità dell'affermazione della Corte territoriale, secondo cui erano semplici difese subor- dinate quelle formulate nel merito della domanda di esecuzione specifica: se così non può dirsi già nella comparsa del 3 luglio '96, a maggior ragione va escluso dopo la memoria del 16 luglio. In entrambi gli atti, invero, non vi è traccia di una difesa "subordinata" sulla domanda ex art. 2932 C.C.; Occorre considerare, poi, che l'accettazione о meno del contraddittorio va tanto dalla mera dichiarazione desunta non solo e non tal senso, quanto e soprattutto, dall'effettivo si- in gnificato e contenuto della difesa al riguardo, sì da evitare che la prospettazione asseritamente "subordinata" finisca per rendere del tutto incerto ed indeterminato l'ambito del giudizio, anche a tutela della posizione processuale della parte che ha intro- dotto la domanda nuova e che legittimamente attende di conoscere se la controparte accetti o meno di difender- si in ordine ad essa. E' appena il caso di rilevare che nessuna incidenza contraddittorio formulato può assumere il rifiuto del la prima volta nella comparsa conclusionale del 10 per h marzo 1997 (in cui la difesa nel merito della domanda nuova è espressamente svolta in via subordinata). Poiché la sentenza impugnata ha esaminato e deciso 16 soltanto il motivo di impugnazione del lodo riguardante l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare, dichiarando la totale nulli- tà della stessa pronuncia arbitrale, l'accoglimento “in parte qua" del secondo motivo del ricorso principale comporta la cassazione di tale sentenza, con rinvio ad altro giudice designato in diversa sezione dalla Cor- te di Appello di Genova -perché proceda a nuovo esame e valutazione della controversia, tenendo presente quanto enunciato in tema di accettazione del contraddittorio sulla domanda ex art. 2932 C.C., introdotta dall'avv. EN con l'atto del 20 giugno 1996. Con il terzo motivo si denunciano falsa applicazio- ne degli artt. 324 e 325 c.p.c. e vizio di motivazione: si deduce che la Corte di merito, ritenendo che l'annullamento del lodo avesse effetto anche sulla par- te riguardante il notaio Schiaffino, ha emesso pronun- cia non dovuta e, comunque, errata, perché, in difetto di impugnativa da parte di un contraddittore, non tutti gli effetti dell'annullamento del lodo possono ritener- si coinvolti. h La doglianza è inammissibile, non essendo ravvisa- bile un concreto interesse dell'avv. EN ad impu- gnare la sentenza con riferimento alla posizione pro- cessuale del notaio Schiaffino, intervenuto nel giudi- 17 ५ zio arbitrale a sostegno delle ragioni della soc. Auto- piccapietra: tanto più, che con il lodo lo stesso no- taio era stato condannato a restituire il bene acqui- stato. E' infondato, infine, il quarto motivo, con il qua- le il ricorrente principale chiede la decisione nel me- rito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. La cassazione sostitutiva, con pronuncia nel meri- è ammessa solo quando la controversia debba essere to, decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamen- ti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato giudizio di diritto, non già quando, per effetto dell'intervento caducativo, si renda necessaria la pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito (da ultimo, Cass. 7367/2000). La SOC. Autopiccapietra ha proposto ricorso inci- dentale condizionato, con riferimento a tutte le doman- de di cui all'atto di impugnazione del lodo, ma nella consapevolezza della sua inammissibilità: infatti, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso in- cidentale della parte vittoriosa (nel pregresso giudi- zio di merito) per le questioni, domande od eccezioni da essa ivi prospettate e non decise, restando comunque salva la facoltà di riproporre le medesime questioni, domande od eccezioni innanzi al giudice di rinvio in 18 caso di annullamento della sentenza ("ex plurimis", Cass. 3908/2000, 4576/99, 7103/98, 7141/94, 10206/91). Parimenti inammissibile è lo stesso ricorso inci- dentale relativo al capo della sentenza impugnato af- fermante che la domanda ex art. 2932 c.c. è stata pro- 109T 250.000 posta con l'atto del 20 giugno '96, anziché come SO- 456T 100000 - stiene la società - con la memoria del 3 luglio: Auto- TOT. 350000 piccapietra, infatti, non enuncia le ragioni specifiche a sostegno di tale impugnazione e non sottopone a cri- tica la diversa conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale. Al giudice di rinvio, come sopra designato, è de- mandato anche di provvedere sulle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e invia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001. Il Consigliere relatore Il Presidente Angelo Grieco Giovanni Verucci yekoS Qu