Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3555
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Sentenza 11 marzo 2003

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La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall'art. 1458 comma primo cod. civ., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2003, n. 3555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3555
    Data del deposito : 11 marzo 2003

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