Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 13629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13629 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 12802/2025 Numero sezionale 625/2026
Numero di raccolta generale 13629/2026
Data pubblicazione 11/06/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
BE US
Presidente
RI ZO
Consigliere
UR IA
Consigliere
ELETTORALE - DICHIARAZIONE INCANDIDABILITÀ. R.G. N. 12802/2025 Ud. 09/02/2026 - PU
DI
RI RA AN RU
Consigliere
Rep.
LE AN
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 12802/2025
promosso da
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrente -
contro
NA CE, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carratelli e dall'avv. Nicola Carratelli, in virtù di procura speciale in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UN NO, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Bonanno, in virtù di procura speciale in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e nei confronti di
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- intimati -
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avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. cron. 11/2025 pubblicato il 16/04/2025, notificata al Ministero il 18/04/2025; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 09/02/2026 dal Consigliere LE AN;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
sentito l'avv. Alessandra Militerno in sostituzione dell'avv. Nicola Carratelli per NA CE e l'avv. Salafia Maria in sostituzione dell'avv. Bonanno Perpaolo per UN NO, che hanno illustrato le rispettive conclusioni;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 20/07/2023, il Ministero dell'Interno trasmetteva al Presidente del Tribunale di Cosenza il decreto del Presidente della Repubblica del 28/06/2023 con il quale era stato sciolto il consiglio comunale del Comune di DE, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000, unitamente alla proposta del Presidente della Repubblica e alla relazione del Prefetto di Cosenza, al fine di attivare il procedimento di cui al medesimo art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori del predetto Comune ritenuti responsabili dello scioglimento (poi identificati nel Sindaco CE NA, nel vice-sindaco NO De GO e
nell'assessore NO UN).
Instaurato il contraddittorio, resistevano alla domanda gli amministratori NA e UN, mentre non si costituiva De GO, malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Cosenza così statuiva: <<
1. Accoglie la domanda proposta con riferimento alla posizione di UN NO e per l'effetto dichiara che il medesimo UN non è candidabile alle elezioni regionali, provinciali, comunali
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e
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circoscrizionali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di DE, disposto con DPR 28.6.2023 2. Rigetta la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di incandidabilità di NA CE e De GO NO;
3. Dichiara compensate le spese e competenze del presente procedimento camerale». Avverso tale decisione proponeva reclamo UN NO, contestando la decisione del Tribunale e chiedendo, in riforma del decreto gravato, di rigettare la domanda di incandidabilità avanzata dal Ministero nei suoi confronti. In tale procedimento, si costituiva il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura dello Stato, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato dal reclamante in ordine alla posizione del UN, nonché la modifica del decreto, nel senso di correggere l'omissione per errore materiale dell'incandidabilità del reclamante anche per le elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo. Anche il Ministero dell'Interno proponeva separato reclamo avverso il suddetto decreto, nella parte in cui aveva respinto la domanda di dichiarazione di incandidabilità di NA CE e di De GO NO. In tale procedimento, si costituiva, tramite apposita memoria, NA CE, il quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del decreto reclamato, De GO NO rimaneva contumace. Riuniti i due procedimenti, l'udienza di trattazione veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni. UN NO chiedeva inoltre in via preliminare il rinvio del giudizio civile in attesa dell'esito del procedimento n. 16403/2023 pendente innanzi al T.A.R. Lazio, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto di scioglimento dell'amministrazione comunale di DE, ovvero la sospensione della
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presente causa fino alla definizione del predetto giudizio
amministrativo.
favorevole
Il Procuratore Generale esprimeva parere all'accoglimento del reclamo proposto dal Ministero dell'Interno e parere contrario a quello proposto dal UN. Con sentenza n. 11/2025, pubblicata il 16/04/2025, la Corte d'appello di Catanzaro, per quanto di interesse, statuiva come segue: <... Rigetta il reclamo principale proposto da NO NO ed il reclamo principale proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di MAN CE e DE RA NO e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato;
Accoglie il reclamo incidentale proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di NO NO, disponendo la correzione dell'errore materiale del dispositivo del decreto gravato, nel senso che, ove di legge "dichiara che il medesimo UN non è candidabile alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di DE, disposto con DPR 28.6.2023", debba correttamente leggersi e intendersi "dichiara che il medesimo UN non è candidabile alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di DE, disposto con DPR 28.6.2023 ...». Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'interno, con atto depositato il 17/06/2025, affidato ad un solo motivo di censura. Si è difeso con controricorso NA CE. Con successivo ricorso, depositato il 02/12/2025, da intendersi come ricorso incidentale, UN NO ha impugnato la stessa decisione della Corte d'appello, formulando due motivi di doglianza. Il Ministero si è difeso con controricorso.
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Fissata udienza pubblica di discussione della causa, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Andrea Postiglione, con memoria depositata il 16/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso principale ed anche di quello incidentale. Il ricorrente incidentale ha depositato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 143, commi 1 e 11, d.lgs. n. 267 del 2000, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello di Catanzaro fondato le proprie valutazioni sulla necessaria configurabilità di condotte penalmente rilevanti, senza considerare che la misura dell'incandidabilità è legittimata anche dal solo rilievo della sussistenza di elementi sintomatici, anche non costituenti reato, che dimostrano il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività amministrativa considerata. Il ricorrente principale ha dedotto che l'art. 143, commi 1 e 11, d.lgs. n. 267 del 2000 si inserisce nel campo della prevenzione antimafia e costituisce una fattispecie di "pericolo" ricostruita su un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, secondo la logica della "probabilità cruciale" e nell'ottica di una complessiva valutazione degli elementi che integrano la motivazione dello stesso, cosicché gli elementi concreti, univoci e rilevanti non vanno sovrapposti con la struttura probatoria e indiziaria necessaria per esercitare l'azione penale o almeno per adottare le misure di prevenzione. Ad opinione del Ministero, è del tutto errata l'applicazione della logica penalistica, operata dalla Corte d'appello, che ha fondato le proprie valutazioni sulla necessaria ricerca di condotte penalmente rilevanti a carico del NA, ovvero, a contrario, sulla pretesa esclusione di qualsivoglia rilevanza degli addebiti esposti nel compendio istruttorio prodotto dall'Amministrazione, in ragione della
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circostanza che l'autorità giudiziaria penale - in fase cautelare - aveva ritenuto insussistente la gravità indiziaria dei fatti ai fini penali. Il ricorrente principale ha in particolare ritenuto emblematici i seguenti passaggi motivazionali della sentenza impugnata : << Vero è che, ai fini della declaratoria di incandidabilità, non occorre che l'amministratore pubblico abbia commesso necessariamente un reato, ma allorquando la condotta addebitata ha rilevanza penale e la sussistenza di tale condotta è stata esclusa dall'Autorità giudiziaria penale competente (sia pur in sede cautelare), ciò che rileva nel presente giudizio, non è tanto la non configurabilità della fattispecie delittuosa in sé, ma l'insussistenza del fatto su cui è stata fondata la stessa domanda di dichiarazione di incandidabilità», e ancora <<appare del tutto evidente come la parte reclamante trascuri il fatto che la predetta statuizione, essendo stata resa nell'ambito di un procedimento penale, è stata fondata per di più su valutazioni fattuali approfondite e non già su apprezzamenti sommari come quelli che caratterizzano e sono ammessi nel procedimento ex cit. art. 143 T.U.E.L». Il Ministero ha, poi, aggiunto che dall'asserita irrilevanza del fatto (lo scambio elettorale politico-mafioso), derivante dalle risultanze del procedimento penale in sede cautelate, la Corte territoriale ha fatto derivare l'irrilevanza, ovvero l'inesistenza tutte le altre circostanze indicate dall'Amministrazione, atte a dimostrare la gestione inefficiente, opaca, disattenta della cosa pubblica imputabile al primo cittadino. Per completezza, lo stesso Ministero, ha precisato che, comunque, con l'ordinanza di riesame, adottata dal Tribunale di Catanzaro il 26/03/2024, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9835/2024, la misura cautelare a carico di NA era stata sì revocata, ma limitatamente alla sussistenza delle esigenze di cautela, essendo stata confermata << la gravità indiziaria in relazione al delitto di cui al capo 171».
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In definitiva, secondo il Ministero, nel presente procedimento, la pregiudizialità penale ha assunto per la Corte di merito un peso fondamentale nell'impianto motivazionale del provvedimento, in contrasto con l'indirizzo consolidato del giudice di legittimità, confermato di recente proprio in una fattispecie analoga (cfr. ordinanza in proc. n. 4472/2024 RG., n. 29919/2024, pubblicata il 20/11/2024), ove la Corte, nell'accogliere il ricorso del Ministero, ha rilevato che <<la Corte di merito, pur avendo dato correttamente atto che l'indagine a cui era chiamata aveva finalità preventive e non sanzionatorie, dovendosi di conseguenza prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale, si è posta proprio nella prospettiva di ricerca propria del giudice penale e in questo modo ha compiuto un'indagine orientata all'individuazione di condotte che deponessero per una partecipazione dell'ex sindaco e degli ex amministratori, in termini diretti o di fiancheggiamento, al sodalizio criminoso, anche in relazione agli specifici fatti imputati relativi alla gestione del servizio rifiuti, degli appalti di opere pubbliche, dello svolgimento delle operazioni elettorali. Una simile indagine, che si spende nella ricerca di comportamenti volontari di agevolazione degli interessi delle associazioni criminose, finisce per confondere il giudizio di accertamento della responsabilità penale con quello di verifica delle condizioni di incandidabilità, quando non vi era alcuna necessità come detto di acclarare una simile responsabilità, anche nelle forme del concorso esterno, in ragione dell'autonomia del processo di applicazione della misura in discorso e
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della diversità dei presupposti della stessa rispetto a ipotesi di carattere criminoso. Era, invece, sufficiente accertare l'esistenza di un'oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibili ingerenze esterne nel suo ambito e un concreto asservimento dell'amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, e verificare se una simile situazione fosse riconducibile non solo per un intento doloso, ma anche per semplice colpa - all'amministratore di cui è stata proposta
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l'incandidabilità, essendo sufficiente l'accertamento di tale profilo nella gestione della cosa pubblica per applicare la misura interdittiva in discorso». Inoltre, secondo il Ministero, tutte le circostanze addotte dall'Amministrazione sono state esaminate secondo un'ottica atomistica e parcellizzata, fuorviata a monte dall'errata applicazione della norma come sopra delineata, trascurando di valorizzare adeguatamente il ruolo svolto dall'amministratore presso l'ente locale, che impone di attribuirgli la responsabilità rispetto a tutte le decisioni adottate dell'ente locale disciolto, in quanto il condizionamento da parte delle cosche locali del disciolto Comune non poteva che essere ricondotto alla figura di vertice dell'ente sul quale gravano gli obblighi di vigilanza e controllo e la violazione da parte dell'amministratore, anche solo per colpa, degli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo, previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, deve considerarsi di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, commi 1 e 2, c.c., in correlazione con gli artt. 2699 e 2700 c.c. e con gli artt. 115 e 345 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è indicato, come factum superveniens idoneo a incidere sull'oggetto della lite, l'intervento della sentenza del Tribunale penale di Cosenza, con dispositivo depositato in cancelleria in data 17/07/2025, che ha definito il procedimento "RESET", n. 1444/2023 R.G.T, n. 3804/2017 R.G.N.R., pronunciando l'assoluzione integrale di UN NO dai capi di imputazione a lui contestati con la formula "il fatto non sussiste". Il ricorrente incidentale ha evidenziato che con tale decisione è stata affermata l'insussistenza dei fatti per i quali - nell'ambito delle
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indagini preliminari del medesimo procedimento "RESET" - era stata applicata al UN la misura cautelare del divieto di dimora, misura cautelare che, a sua volta, era stata l'unica ed esclusiva ragione considerata dalla Corte d'appello di Catanzaro nella sentenza impugnata, per giustificare la declaratoria di incandidabilità dello stesso. Il ricorrente ha, quindi, fatto valere il factum superveniens, richiamando la giurisprudenza che lo equipara allo ius superveniens, se idoneo ad incidere sull'oggetto della causa sottoposta all'esame del giudice, purché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione ed, inoltre, non si ponga alcuna questione di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione rispetto alla previsione dell'art. 372 c.p.c. Il UN ha, conseguentemente, affermato che, se, come accertato dal Tribunale di Cosenza, non sussiste accordo politico mafioso e se la misura cautelare applicata al UN all'interno del procedimento "RESET", presa in considerazione dal Tribunale di Cosenza e dalla Corte d'appello di Catanzaro per giustificare la sua incandidabilità, all'esito del processo "RESET", risulta priva di qualsiasi fondamento, è del tutto ragionevole concludere che si debba procedere alla doverosa cassazione della sentenza in questa sede impugnata, dovendo prendersi atto dell'insussistenza dei fatti posti a base della richiesta di incandidabilità avanzata dal Ministero dell'Interno, per come ulteriormente presi in considerazione dalla Corte d'appello di Catanzaro. Il ricorrente incidentale ha aggiunto che anche D'BR DO - che secondo l'ipotesi teorizzata dal Prefetto di Cosenza, confermata nei gradi di merito dell'odierno processo, si era avvantaggiato, in quanto "capo cosca", del "patto di scambio elettorale politico-mafioso" - è stato assolto per non aver commesso il fatto dal relativo capo d'imputazione 171 a lui contestato all'interno del processo "RESET"
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(per quest'ultimo definito con il rito abbreviato), come già documentato durante il procedimento di secondo grado, mediante la produzione del dispositivo della sentenza n. 343/2024, del Tribunale di Catanzaro, Sez. GIP-GUP, pronunciato in data 19 dicembre 2024. Come ulteriore factum superveniens, il UN ha dedotto che D'BR SI, dalle cui intercettazioni si è tratto spunto per ipotizzare "un patto di scambio elettorale politico-mafioso" (p. 33 della sentenza impugnata) è stato parimenti assolto da detta accusa con la medesima sentenza sopravvenuta rispetto a quella della Corte d'appello di Catanzaro in questa sede impugnata - del Tribunale penale di Cosenza, il cui dispositivo è stato depositato in data 17/07/2025 per insussistenza del fatto. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 2, n. 3 e n. 5 c.p.c., per motivazione apparente, costituita dal mero ed acritico richiamo alla misura cautelare del divieto di dimora illo tempore applicata al ricorrente all'interno del procedimento penale denominato "RESET" - alla fine del quale è sopraggiunta sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Cosenza perché il fatto non sussiste - senza nessun tipo di esame e considerazione delle allegazioni difensive e delle risultanze probatorie richiamate in fase di reclamo, inerenti alle dichiarazioni rese all'interno del medesimo processo "RESET" dagli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano condotto le relative indagini preliminari, poi confermate dall'assoluzione di D'BR DO dal capo di imputazione n. 171 del procedimento
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"RESET", con dispositivo letto dal Tribunale di Cosenza in data 17/07/2025. 3. Il motivo di ricorso principale è fondato.
3.1. Com'è noto, il comma 1 dell'art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, I. n. 94 del 2009) stabilisce quanto segue: <Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.» Il successivo comma 11 dello stesso articolo prevede, poi, che: *11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si
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applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.» 3.2. Come più volte affermato da questa Corte, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori, che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, non è una misura sanzionatoria, ma una misura interdittiva di carattere preventivo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23445 del 27/07/2022), sicché incorre nella sanzione di incandidabilità il singolo amministratore che, pur non essendo direttamente responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente, indipendentemente dalle attribuzioni dell'organo di cui faceva parte, abbia comunque concorso a determinare quell'effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine (Cass., Sez.
1. Ordinanza n. 24566 del 09/08/2022). La condotta rilevante ai fini della dichiarazione di incandidabilità, dunque, oltre a non richiedere condotte commissive, potendo essere integrata anche da condotte meramente omissive, neppure richiede trattarsi di condotte connotate da dolo, e tanto meno che tali condotte consentano di configurare un delitto di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che il destinatario della pronuncia di incandidabilità, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Cass., Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8056 dell'11/03/2022). È, in definitiva, sufficiente una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare, potendo tale fattispecie realizzarsi quando si
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ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3024 del 31/01/2019; Cass., Sez. 1, n. 3857 del 15/02/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25380 del 29/08/2023). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. cit., è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1747 del 30/01/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8056 del 11/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26375 del 10/10/2024). La valutazione della condotta rilevante per i fini dell'incandidabilità non deve, pertanto, essere parcellizzata, isolando le singole condotte rilevanti, e considerandole disgiuntamente le une dalle altre, dovendo detta valutazione essere complessiva e tale non da tralasciare, ma, al contrario, da valorizzare, le interconnessioni e la trama dalla quale possa emergere la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di incandidabilità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25380 del 29/08/2023). È, infatti, sufficiente l'esistenza di una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest'ultima abbia costituito la causa o la concausa dello scioglimento dell'organo consiliare, potendo tale fattispecie realizzarsi quando si ometta di assumere, sia pure solo per colpa, le determinazioni utili per rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da
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precedenti consiliature (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3857 del 15/02/2021). La finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2749 del 05/02/2021). L'elemento soggettivo dell'amministratore consiste anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29919 del 20/11/2024. 3.3. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha statuito come segue: <<Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Ed invero, il reclamo ministeriale, non confrontandosi con le argomentazioni del decreto gravato, fonda le proprie premesse innanzitutto sugli spunti investigativi del procedimento penale "Reset", finendo però per svilirne, contraddittoriamente, gli esiti favorevoli (in sede cautelare) al MAN. Vero è che, ai fini della declaratoria di incandidabilità, non occorre che l'amministratore pubblico abbia commesso necessariamente un reato, ma allorquando la condotta addebitata ha rilevanza penale e la sussistenza di tale condotta è stata esclusa dall'Autorità giudiziaria penale competente (sia pur in sede cautelare), ciò che rileva nel presente giudizio, non è tanto la non configurabilità della fattispecie delittuosa in sé, ma l'insussistenza del fatto su cui è stata fondata la stessa domanda di dichiarazione di incandidabilità. Orbene, diversamente da quanto apoditticamente assunto dalla parte reclamante, il Giudice penale ha sconfessato l'ipotesi accusatoria
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secondo cui il MAN avrebbe avuto contatti con esponenti delle locali cosche di 'ndrangheta finalizzati ad ottenere il sostegno elettorale, promettendo in corrispettivo l'affidamento della gestione del palazzetto dello sport e dei servizi ad esso connessi. Peraltro, appare del tutto evidente come la parte reclamante trascuri il fatto che la predetta statuizione, essendo stata resa nell'ambito di un procedimento penale, è stata fondata per di più su valutazioni fattuali approfondite e non già su apprezzamenti sommari come quelli che caratterizzano e sono ammessi nel procedimento ex cit. art. 143 T.U.E.L. Né può essere condivisibile la tesi secondo cui, nel presente giudizio, la valutazione degli elementi probatori dovrebbe essere svolta sulla base di una differente e quantitativamente o qualitativamente ridotta capacità dimostrativa dei fatti, rispetto a quella sulla quale si configurano i gravi indizi di colpevolezza in sede penale, posto che anche il giudizio di incandidabilità, in un'ottica costituzionalmente orientata, non può che fondarsi sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi, e non già su illazioni, congetture o meri sospetti. In particolare, già lo stesso G.I.P. distrettuale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento penale "Reset", ha escluso la sussistenza di accordi illeciti tra il MAN ed il OR o il AN per il riconoscimento di favori in cambio di voti.
Così come,
anche nell'ambito del procedimento penale "Malarintha", è stata smentita la tesi di presunti accordi illeciti tra detto reclamato e ET MI nell'amministrazione della cosa pubblica, essendo stato escluso l'impiego di mezzi fraudolenti da parte del MAN per alterare l'esito delle gare risultate favorevoli al medesimo ET o a soggetti a quest'ultimo ritenuti riconducibili. Per di più, con riferimento alla vicenda della concessione in gestione del Palazzetto dello Sport di DE, non vi è riscontro, neppure allegato dalla parte reclamante, di un condizionamento della commissione di
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gara ovvero di un intento di favorire il soggetto risultato aggiudicatario, tanto meno riconducibili al MAN. Nel prosieguo del reclamo, poi, il Ministero dell'Interno richiama altre vicende, direttamente o indirettamente ascritte al MAN, sintomatiche di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca, asseritamente tradottasi in una cattiva gestione della cosa pubblica, senza tuttavia preoccuparsi di dedurre da quali elementi indiziari emergerebbe che, a causa di tale comportamento "inadeguato", sia eziologicamente derivato l'asservimento dell'amministrazione comunale alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali, o quantomeno l'incapacità di contrastarne efficacemente le ingerenze e le pressioni. Più segnatamente, in relazione ai lavori riguardanti il fiume Surdo, non vi è alcun elemento neppure allegato con il reclamo - comprovante una condotta specifica del MAN diretta a favorire l'ET; peraltro, quest'ultimo, per come correttamente evidenziato anche dal Tribunale, ha convenuto in giudizio proprio l'Amministrazione comunale del MAN, ritenendo addirittura non sufficientemente remunerata la propria attività. Del tutto superfluo appare poi ribadire come, dalla stessa relazione prefettizia atto fondamentale sul quale si è basata l'istanza di declaratoria di incandidabilità - emerga chiaramente che sei delle persone contigue a contesti di criminalità organizzata, ivi individuate, sono state assunte in seno alla DE VI (società in house del comune) in data 29 settembre 2008; sicché, trattasi chiaramente di assunzioni non certo riconducibili agli amministratori della consiliatura sciolta. Al riguardo, risulta in atti come anche AR LA, compagna di persona legata alla criminalità organizzata, presti attività lavorativa in favore del Comune di DE dal 2012, quindi in epoca anteriore all'insediamento dell'Amministrazione del MAN.
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Quanto invece alle persone assunte in tempi più recenti, del tutto generica appare l'obiezione che non sarebbero incensurate (ma gravate da non meglio precisati precedenti penali o di polizia), trattandosi di circostanza evidentemente di per sé non indicativa sic et simpliciter di un asservimento, diretto o indiretto, dell'amministrazione pubblica alla locale criminalità organizzata. Anche per quanto concerne la vicenda dell'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia, appare ictu oculi il tenore apodittico e autoreferenziale del reclamo, non confutando tale ricorso in maniera specifica e documentata il deficit probatorio stigmatizzato dal giudice gravato circa l'esistenza di comportamenti ascrivibili al MAN deliberatamente o colpevolmente volti a favorire qualsivoglia soggetto orbitante in contesti mafiosi. Si aggiunga per di più che, per come correttamente rilevato dal primo giudice, tale vicenda è stata pure oggetto di contenzioso amministrativo intrapreso dall'impresa esclusa e che la relativa impugnativa è stata ritenuta infondata nel merito, ai fini risarcitori, posto che le valutazioni del UP (responsabile unico del progetto), subentrato a quello che aveva redatto la graduatoria provvisoria, sono state ritenute puntuali e pregnanti. In ultimo, anche con riferimento alla gestione dei beni comunali, in maniera piuttosto aspecifica il Ministero censura il decreto reclamato, lamentando una valutazione atomistica e non complessiva del Tribunale, senza allegare elementi fattuali oggettivi e concreti sulla base dei quali, non solo ritenere che l'asserito "disordine amministrativo e le mere irregolarità" abbiano avvantaggiato causalmente "soggetti controllati dalla criminalità organizzata", ma soprattutto che ciò sia avvenuto sulla base di condotte, dolose o colpevoli, direttamente o indirettamente riconducibili al MAN..... 3.4. La Corte di merito, dunque, dopo aver dato rilievo al fatto che il giudice penale in sede cautelare aveva escluso l'esistenza di accordi di voto di scambio tra NA CE ed esponenti dell'associazione
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criminale di tipo mafioso, ha poi richiamato varie "vicende" della gestione comunale ritenendo, ciascuna di esse valutata isolatamente, per affermare che non vi erano elementi dai quali potesse desumersi che ognuna fosse in qualche modo riconducibile a comportamenti del NA, dando rilievo, in alcuni casi, ad evenienze del tutto ininfluenti ai fini della decisione (quali l'esito del contenzioso amministrativo sull'affidamento lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia o l'avvio del contenzioso civile per i crediti vantati dell'impresa incaricata dei lavori relativi al fiume Surdo). Come sopra evidenziato, invece, la menzionata Corte avrebbe dovuto esaminare in concreto le "vicende" sopra menzionate, verificando se esse esprimessero in termini oggettivi l'esistenza di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si fosse riflessa sulla cattiva gestione, favorendo quell'ingerenza delle associazioni criminali che ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale e, quanto all'elemento soggettivo, per verificare se al NA, in quanto sindaco, dovesse essere addebitato, anche per sola colpa, il non essere riuscito a contrastare efficacemente le tali ingerenze.
4. Occorre esaminare a questo punto il secondo motivo di ricorso incidentale, che si rileva fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati, e rende superfluo l'esame del primo.
4.1. In ordine alla posizione di UN NO, il Tribunale ha statuito come segue: <<Ed invero, preliminarmente, occorre rilevare come, diversamente da quanto sostenuto dal NO, il Tribunale non ha fondato il giudizio di incandidabilità sull'ordinanza del riesame del MAN, pur avendola richiamata più volte. In realtà, gli elementi a carico del reclamante si desumono dalla relazione prefettizia che dà atto di come l'ordinanza applicativa di misure cautelari nell'ambito del procedimento "Reset" aveva fatto emergere l'esistenza di contatti tra l'assessore NO NO con membri apicali della criminalità organizzata cosentina, tradottisi in un
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patto di scambio elettorale politico-mafioso, per come risulta dalle intercettazioni di D'BR SI, fratello del "capo cosca" D'BR DO, appartenente al clan "LANZINO", con espresso riferimento, quale contropartita, alla gestione del palazzetto dello sport di DE: proprio l'affidamento della gestione di tale palazzetto dello sport, infatti, ha rappresentato riscontro alle dichiarazioni captate del D'BR, in quanto essa avveniva, all'esito di appalto, in favore di tale AN CE DA, cugino di secondo grado di persone già condannate per reati di stampo mafioso, BE e IC DI PUPPO, e "sponsorizzato" da SI D'BR, come detto fratello del boss DO D'BR. Appare dunque evidente come, a carico dell'ex assessore, vi siano elementi indiziari (rectius, gravi indizi di colpevolezza) idonei a fondare la tesi della sua vicinanza a D'BR SI considerato reggente dell'omonimo gruppo criminale durante la carcerazione del fratello DO - per fini contrari all'interesse pubblico. Del resto, non risulta, né il reclamante ha svolto alcuna allegazione in tal senso, che, in sede cautelare penale, vi siano stati provvedimenti che hanno escluso la sussistenza della gravità indiziaria a carico del NO, per quanto a lui ascritto nel procedimento "Reset", affermata in prima istanza dal G.I.P. distrettuale di Catanzaro. Ne discende che la prospettazione del reclamante di un esito a lui favorevole del giudizio penale di merito "Reset", alla luce del giudicato cautelare sussistente in capo allo stesso, configura una mera deduzione difensiva apodittica e non supportata da alcun riscontro oggettivo.>>
4.2. Dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che la stessa ha fondato la decisione richiamando la relazione prefettizia, la quale a sua volta ha richiamato l'ordinanza applicativa della misura cautelare nell'ambito del procedimento "RESET", dalla quale, secondo la Corte d'appello, emergeva, tramite le intercettazioni telefoniche menzionate, la prova dell'esistenza di contatti tra l'assessore UN con membri apicali della criminalità organizzata cosentina, tradottisi in un patto di
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scambio elettorale politico-mafioso, che prevedeva, come contropartita, l'affidamento della gestione del palazzetto dello sport di
DE.
Nella stessa sentenza impugnata, risultano riportate le ragioni poste a fondamento del reclamo proposto dal UN, richiamate nel motivo di ricorso incidentale, il quale aveva rappresentato l'esistenza di plurime risultanze istruttorie del procedimento penale che, ad opinione della parte, erano in grado di dimostrare l'assenza di tale patto di scambio (stralcio di intercettazioni telefoniche, stralcio delle dichiarazioni rese dal maresciallo Lucanto Alfredo all'udienza del 04/04/2024 nel processo "RESET", stralcio delle dichiarazioni rese dal maresciallo Molinaro Sandro all'udienza dello stesso processo 09/04/2024), come pure risultava dall'intervenuta assoluzione di D'BR DO dal reato a lui ascritto al capo 171 del procedimento "RESET" per non aver commesso il fatto", anch'essa dedotta e documentata (p. 30-33 della sentenza impugnata e p. 17-19 del ricorso incidentale). La sentenza ha richiamato acriticamente quanto risultante dall'ordinanza adottata in sede cautelare, senza spiegare perché le risultanze e gli ulteriori elementi istruttori offerti dal UN in sede di reclamo, pur richiamati e riportati nella sentenza stessa, non siano stati affatto considerati ai fini della decisione, sebbene riguardassero proprio l'esistenza del patto di scambio, su cui si era incentrata la statuizione della pronuncia impugnata.
5. In conclusione, deve essere accolto il motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, con assorbimento del primo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
6. In applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003, occorre disporre che siano omesse generalità e altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
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P.Q.M.
La Corte
accoglie il motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale e, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità; dispone, in applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003, che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 09/02/2025.
Il Consigliere est. Eleonora Reggiani
Il Presidente Alberto Giusti
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