Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8882 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
ес 08882/02 ' 6 5 8 N 9 . 1 O N / I I 4 - Z R / A 6 B A 2 R . T . T L REPUBBLICA ITALIANA R S L Oggetto: IVA - Accertamento U . I A P B . G I . D E B R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R L A T E T D A A 1 I I D 3 S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 1 N E E E . T S T N N I SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 23894/1999 A A E S M E Cron. 24222 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Ud. 12.03.2002 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Achille MelonceLI Rel. Consigliere Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67743 sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dall'UFFICIO IVA DI CAMPOBASSO, in persona del suo legale rappre- sentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12;
- ricorrenti -
contro
LA MOLISANA-Industrie alimentari Spa, già F.LI AR & FI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore dottor Palmerino TorziLI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Biscardi, in virtù di delega a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'avvocato Valeria Biscardi, in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi 26; 0 ли 3 1 2 1
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Campobasso 29 giugno 1998, n. 268/2/98, depositata il 27 ottobre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 dal Cons. Achille MelonceLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 13 dicembre 1999 il Ministero delle finanze notifica alla Mo- lisana-Industrie alimentari Spa, in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Campobasso Contrada Colle delle Alpi 100/A, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Cam- pobasso 29 giugno 1998, n. 268/2/98, depositata il 27 ottobre 1998, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio IVA di Campobasso avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso 16 ottobre 1991, n. 1251/02/91, che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di retti- fica n. 801954 relativo all'IVA 1981. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: 1) il 19 marzo 1985 l'Ufficio IVA di Campobasso notifica alla F.LI AR & FI-Industrie alimentari l'avviso di rettifica dell'IVA 1981 n. 801954; 2) il ricorso della società è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Campobasso con sentenza 16 ottobre 1991, n. 1251/91; 3) l'appello dell'Ufficio è rigettato con la sentenza della Commissione tribu- taria regionale di Campobasso ora impugnata per cassazione. M 2 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Campo- basso 29 giugno 1998, n. 268/2/98, è così motivata: a) per quanto riguarda la detrazione di beni che l'Ufficio ha ritenuto non ine- renti all'attività esercitata, trattandosi di materiale promozionale per omaggi alla clientela e per la realizzazione di attività pubblicitaria, effettuati nell'e- sercizio di impresa e costituenti un elemento di costo, che, come le altre spese generali, concorre alla formazione del prezzo di vendita dei prodotti finiti e, quindi, della base imponibile, l'IVA assolta su tali beni va considera- ta sicuramente detraibile;
b) per quanto riguarda l'ulteriore detrazione IVA del 4% operata, si ritiene che il Legislatore ha voluto modificare, con l'entrata in vigore dell'art. 5 del DL n. 23/79, convertito dalla legge n. 91/79, la disposizione contenuta nell'art. 18 legge n. 675/77, limitandola alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/78, ma estendendola all'ipotesi di "costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali" e che, solo per una mera improprietà terminologi- ca, dice che tale disposizione "continua ad applicarsi all'ipotesi di costruzio- ni...", anziché dire espressamente si applica "all'ipotesi di costruzioni...", non prevista precedentemente, a differenza dell'agevolazione per "acquisti e importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione...". Per- tanto, è evidente che il legislatore fa riferimento a quella disposizione solo per prorogarne tale fattispecie. Infatti, mentre essa escludeva gli immobili, non favorendo in tal modo gli investimenti, quest'ultima ha apportato delle modifiche agevolative per la costruzione di stabilimenti industriali>>. M 3 2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente riconoscimento della legittimità del provvedimento impositivo o, in subordine, con rinvio della causa ad altro giudice per un nuovo esame. Spese vinte.
3.1. La società intimata resiste con controricorso, integrato con me- moria.
3.2. La società controricorrente conclude chiedendo il rigetto del ri- corso e la vittoria delle spese di tutti gradi di giudizio. Motivi della decisione 4.1. La controricorrente solleva in via pregiudiziale l'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 17.1 e dell'art. 38.3 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 327.1 cpc.
4.2. La controricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza impu- gnata sarebbe stata depositata il 27 ottobre 1998, mentre il termine per l'im- pugnazione ex art. 327.1 cpc, scaduto il 13 dicembre 1999, pur tenendo con- to della festività del 12 dicembre 1999, non sarebbe stato rispettato, perché il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato al contribuente presso il domicilio eletto solo il 17 dicembre 1999. 4.3. L'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata. Infatti, il ricorso per cassazione è stato notificato il 13 dicembre 1999 e, dunque, nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 327 cpc, direttamente alla so- cietà, in persona del suo legale rappresentante. A prescindere dall'ordine di prevalenza dei criteri di assunzione come destinatari della notificazione dei 4 soggetti indicati dall'art. 17.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, resta il fatto che la notificazione del ricorso direttamente alla società, anziché al difenso- re domiciliatario nel grado precedente di giudizio, è causa, non di inesisten- za, ma di nuLItà dell'operazione di conoscenza, la quale è stata sanata, ai sensi dell'art. 156 cpc, dalla costituzione in giudizio della società.
4.4. La riconosciuta infondatezza dell'eccezione consente di passare all'esame del merito della controversia.
5.1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero delle finanze ipotizza la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 18 L. 7 agosto 1977, n. 675, e dell'art.
5.1 L. 29 marzo 1979, n. 91, in relazione all'art. 360.1, n. 1, cpc e dell'art. 62.1 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. 5.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, la tesi secondo la quale l'age- volazione in materia di IVA prevista dall'art. 18 L. 7 agosto 1977, n. 675, continuerebbe a non applicarsi ai beni immobili anche dopo che è intervenu- to l'art. 5 DL 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in L. 29 marzo 1979, n. 91. 5.3. Il motivo è infondato per le considerazioni qui di seguito espo- ste. L'art. 18.1 L. 12 agosto 1977, n. 675, prevede che La detrazione... è maggiorata di un importo pari al 4% della base imponibile... per gli acqui- sti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzio- ne, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie mani- fatturiere ed estrattive...>>. L'art. 5 DL 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in L. 29 marzo 1979, n. 91, è così formulato: La disposizione contenuta nell'art. 18 della legge ли 5 12 agosto 1977, numero 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presi- dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riatti- vazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, con- tinua ad applicarsi con le medesime modalità sino al 31 dicembre 1981>>. Dal raffronto fra le due disposizioni normative risulta che quella successiva utilizza solo parzialmente la struttura della disposizione prece- dente, nel senso che ne ha adottato sicuramente il contenuto di specie, che è duplice: la determinazione della detrazione del 4% e le modalità di applica- zione, desumibili dal comma 1 dell'art. 18 L. 12 agosto 1977, n. 675 (modo di determinazione della base imponibile), dal comma 2 (dichiarazioni o an- notazioni nelle quali la detrazione deve essere indicata o alle quali devono essere allegati determinati documenti) e dal comma 3 (determinazione del Fondo sul quale si scarica l'onere derivante dalla detrazione). Altrettanto sicuro è, per contro, che la norma successiva assume come destinatari soggetti del tutto nuovi, perché alle "industrie manifatturie- re ed estrattive" del 1977 sono sostituiti gli imprenditori industriali del Mez- zogiorno. È, invece, incerto - e di questo, infatti, si controverte in questo giu- dizio l'oggetto delle norme, in ordine al quale ci si domanda se i beni - materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobi- li>> del 1977 e le < iniziative... dirette alla costruzione, riattivazione, am- pliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali>> del 1979 siano identici o se siano differenti e, in questo secondo caso, in che cosa consista la differenza, con particolare riguardo agli immobili. M La differenza tra gli oggetti delle due norme risulta ben evidente dal raffronto tra le parole impiegate per la confezione delle loro formule: i beni ammortizzabili di nuova produzione>> sono sostituiti con stabi- limenti industriali>>. Ne deriva anche, in modo ancor più evidente, che, mentre la disposizione del 1977 escludeva espressamente i beni immobili dall'agevolazione tributaria, quella del 1979 assume come oggetto solo gli stabilimenti industriali>>, che sono sicuramente degli immobili. Ne deriva che il contenuto della sentenza impugnata merita di essere confermato, anche se per le diverse ragioni che si sono esposte e che sono basate sull'analisi degli elementi strutturali dell'oggetto, del contenuto di specie e dei destinatari della norma ricavata dal materiale normativo fornito dalle due disposizioni calate nell'art. 18 L. 12 agosto 1977, n. 675, e nell'art. 5 DL 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in L. 29 marzo 1979, n. 91. 6.1. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero ricorrente ipotizza la violazione e la falsa applicazione dell'art. 19.1 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
6.2. Il Ministero ricorrente sostiene, in proposito, che l'art. 19.1 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che la determinazione dell'imposta dovuta è ammesso, in detrazione dall'ammontare dell'imposta relativa alle opera- zioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebita- ta a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nel- l'esercizio dell'impresa, arte o professione. Ciò posto, è palese che, nel caso di specie, i beni acquistati, elencati nell'allegato 2 del processo verbale di constatazione, non ineriscono alla attività svolta (industria della produzione di pasta alimentare e generi affini), non essendo stati acquistati nell'esercizio M imprese, nel senso richiesto dal citato art. 19, in quanto non costituiscono un elemento di costo che concorre, unitamente alle altre spese generali, alla formazione del prezzo di vendita dei prodotti ceduti e, quindi, della base imponibile. Ne conseguirebbe che, essendo tali acquisti estranei all'impresa, la detrazione operata dovrebbe ritenersi illegittima.
6.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. In- fatti, esso è formulato in maniera tale che la Corte non è posta in grado nem- meno di sapere a quali beni ci si riferisca, non bastando certo richiamare ge- nericamente un allegato al processo verbale di constatazione, senza dar conto testuale della sua utilizzazione nell'avviso di accertamento, negli atti difensivi e nelle sentenze di merito. Né tanto meno la Corte è stata messa in condizione di sapere se il ricorrente si riferisca a quegli stessi beni per i qua- li la sentenza impugnata ha adottato, nella sua motivazione, le argomenta- zioni qui sintetizzate al punto 1.3.a), cioè al materiale promozionale per o- maggi alla clientela e per la realizzazione di attività pubblicitaria, oppure se si riferisca ad altri beni ancora. La genericità del motivo viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e ne determina l'inammissibilità.
7. La riconosciuta infondatezza del primo motivo di impugnazione e la riconosciuta inammissibilità del secondo motivo comportano il rigetto del ricorso del Ministero delle finanze.
8. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
M 8 la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 1.150,00, di cui Euro Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2002. 150,00 per spese. Il Presidente Il relatore ed estensore Allektu ell, CANCELLERIA IL CANCELLIERE C 19 GIU. 2002 . Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Crunk canio E 6 5 8 N 9 . O 1 I N / A Z 4 I - / A R 6 B R 2 . T A . L S T R I L . P U A G . E B . D I R B L R A E T A T D A D 1 I I S 3 1 R E N E T E . S N T N I E A A S E M 0