Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Ma9 1 6 Composta dagli Ill.mi Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 8439/99 Consigliere Cron. 2080 Dott. Pietro CUOCO Dott. Natale CAPITANIO Rep.Rel. Consigliere Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud. 22/03/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SE MA, e LL ME, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 3, rappresentate e difese dall'avvocato GOVONI MAURO presso studio Avvocato DI MAURO STEFANO, giusta delega2001 1366 in atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza A. 201/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 17/07/98 R.G.N. 4601/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato GOVONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi depositati entrambi in data 6 ottobre 1995 NA TI e IL LL convenivano davanti al Pretore di Bologna l'Ente Poste Italiane esponendo di aver maturato il ai sensi diritto alla promozione automatica esercitato per il dell'art. 2103 C.C. per avere al trimestre previsto dalla legge successivamente 1° gennaio 1994 (momento di trasformazione dell'amministrazione postale in Ente Poste Italiane s.p.a.) mansioni superiori a quelle dell'effettivo inquadramento. Chiedevano, in conseguenza, la condanna dell'Ente convenuto all'attribuzione in loro favore della richiesta qualifica superiore con i relativi riconoscimenti giuridici ed economici. Disposta la riunione dei ricorsi, con sentenza depositata in data 11 febbraio 1997 il Pretore di Bolognax rigettava le domande. Con sentenza in data 22 aprile 1998 il Tribunale di Bologna, in accoglimento degli appelli proposti dalle lavoratrici, riconosceva ad entrambe il diritto a essere inquadrate nella qualifica superiore e, precisamente, alla LL quella di dirigente principale di esercizio a decorrere dal 3 28 luglio 1994 e alla TI quella di dirigente di esercizio a decorrere dal 1° aprile 1994. Condannava, in conseguenza, l'Ente convenuto a retributivecorrispondere le relative differenze dalla maturazione al saldo oltre gli accessori di legge e le spese del giudizio. Il Tribunale osservava, in particolare, che con l'entrata in vigore della legge che aveva privatizzato l'Amministrazione delle Poste Italiane ( 1 ° gennaio 1994) erano stati privatizzati immediatamente i rapporti di lavoro dei dipendenti, avendo l'art. 6 primo comma della legge n. 71 del 1994 stabilito che il personale restava alle dipendenze dell'ente con rapporti di diritto privato. L'immediata applicabilità al personale delle Poste del regime privatistico veniva, secondo il Tribunale, comprovata dal fatto che il legislatore aveva esplicitamente fatti salvi i trattamenti pensionistici e di quiescenza previsti per il rapporto di pubblico impiego e aveva escluso soltanto alcuni rapporti dal regime privatistico. lavoratrici andava Conseguentemente alle attribuita ex art. 2103 C.C. la promozione automatica da esse richiesta, avendo esse 4 esercitato per oltre tre mesi le mansioni superiori corrispondenti alle qualifiche richieste. L'Ente Poste Italiane ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resistono le lavoratrici con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso l'Ente Poste Italiane, denunziando falsa applicazione dell'art. 2103 c.C., dell'art. 6 sesto comma della legge 29 gennaio 1994 n. 71 nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su uno dei punti decisivi della controversia, deduce che il principio previsto dal primo comma del citato art. 6, secondo cui il personale delle Poste e Telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'Ente س ل ن con rapporto di diritto privato, risulta mitigato, د م in via transitoria, dall'altro previsto dal sesto comma dello stesso articolo, secondo cui "ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto (collettivo nazionale di lavoro)". Conseguentemente, conclude l'Ente ricorrente, erroneamente il Tribunale aveva attribuito alle ricorrenti la qualifica superiore da esse 5 richiesta, falsamente applicando il regime privatistico della promozione automatica. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. L'art. 6 citato, pur contenendo al primo comma secondo cui, a seguito della la regola privatizzazione delle Poste i dipendenti conservano il pregresso rapporto di lavoro con regime privatistico, ha, tuttavia, previsto al sesto comma una disciplina transitoria della conservazione ai detti dipendenti del trattamento economico e normativo dei pubblici dipendenti sino al momento in cui sarebbe stato stipulato per essi il contratto collettivo nazionale di lavoro (ciò che è avvenuto in data 26 novembre 1994). "Ne consegue che, in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza in data 5 settembre 1997 n.8587, ai dipendenti dell'Amministrazione delle Poste, che è stata trasformata in ente pubblico economico, continuano a trovare applicazione, quale regime transitorio, i trattamenti non solo economici ma anche normativi di natura pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo applicabile al rapporto, cosicchè prima di tale data non opera l'istituto della promozione 6 automatica in ragione dell'espletamento di fatto delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore rispetto a quella dell'effettivo inquadramento del lavoratore". Con il controricorso le lavoratrici chiedono che in caso di accoglimento del ricorso questa Corte demandi al giudice del rinvio il compito di accertare se esse abbiano diritto alla qualifica superiore per l'esercizio di fatto delle mansioni superiori ad essa corrispondenti dopo la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro e protrattesi per il tempo da questo previsto ai fini della promozione automatica (in conformità a quanto da esse richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio). In accoglimento per quanto di ragione del proposto ricorso, pertanto, la sentenza impugnata, in applicazione del principio sopra virgolettato enunciato da questa Suprema Corte a Sezioni Unite e condiviso da questa Sezione, va cassata in ordine alla pronunciata declaratoria di promozione automatica delle lavoratrici sino alla data di stipula del contratto collettivo del settore avvenuta il 26 novembre 1994, ferma restando per il giudice di merito e cioè per la Corte di Appello di 7 Bologna, alla quale la causa va rinviata anche per le spese del presente giudizio, la facoltà di accertare se le lavoratrici dopo la sopra indicata data di stipula del contratto collettivo ed entro i limiti delle domande proposte abbiano diritto alla richiesta promozione automatica per l'avvenuto effettivo esercizio delle mansioni superiori secondo le modalità e per il tempo previsto da tale contratto collettivo o, in difetto, secondo quanto previsto dall'art. 2103 c.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il proposto ricorso. R Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per giudizio, alla Corte le spese del presente d'Appello di Bologna. на Rome 22/3/2001 там! il Presidente: Natale CafitusII Cons. extensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, -6 LUG. 2001 VIL CANCELLIERE I D A 0 , S 3 1 S 3 O . A L 5 T T L R : , O A A B N ' S I L E L 3 D P E S 7 - D I A 8 T I N - S S 1 O N 1 P E S A M E I D G A E A G , D O E O E T L R T T T I S N A I R E I L G S D L E E E R O 8