Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
Non è suscettibile di sequestro preventivo, ai sensi del comma primo dell'art. 321 cod. proc. pen., il decreto ingiuntivo fondato su titoli cambiari là dove siano questi ultimi e non l'atto processuale il prodotto o profitto del reato. (Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo fondato su cambiali e su un assegno bancario abusivamente riempito e ritenuti prodotto o profitto dei delitti di usura e circonvenzione di incapace).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2013, n. 41727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41727 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/06/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1436
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 7305/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA;
nei confronti di:
ES RO N. IL 17/02/1959;
avverso l'ordinanza n. 80/2012 TRIB. LIBERTÀ di PESCARA, del 08/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Nel corso del procedimento penale nei confronti di AR DO e LE EO, imputati dei reati di cui agli artt.110, 643, 486 e 644 c.p. in danno di IL LA, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara dispose il sequestro di un assegno bancario tratto da IL LA, perché ritenuto abusivamente riempito in favore di LE EO, nonché di sei cambiali con scadenza mensile a decorrere dal 30 novembre 2008, in favore dello stesso LE ed emesse dal IL.
Nella fase dibattimentale del medesimo procedimento, il pubblico ministero chiese quindi il sequestro preventivo del decreto ingiuntivo ottenuto da LE EO sulla base delle stesse cambiali poi sottoposte a sequestro nel procedimento penale, decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancanza di opposizione ed azionato quale titolo esecutivo in una procedura di esecuzione immobiliare in danno del debitore IL LA.
Con ordinanza del 19.11.2012, il Tribunale di Pescara dispose il sequestro preventivo del Decreto Ingiuntivo n. 1466/2008 emesso dal Tribunale Civile di Pescara il 28.7.2008, e delle copie dello stesso munite di formula esecutiva.
Avverso tale provvedimento, propose istanza di riesame LE EO, e il Tribunale del Riesame di Pescara con ordinanza dell'8.1.2013, accoglieva l'istanza e disponeva la restituzione agli aventi diritto del decreto ingiuntivo e delle sue copie munite di formula esecutiva, rilevando che tale decisione trovava il suo fondamento nella coerenza del sistema giudiziario e nell'autonomia del sistema di tutele e garanzie proprie di ciascun settore del diritto;
che il debitore disponeva poi di ampi strumenti di tutela per pervenire alla sospensione della procedura esecutiva pregiudizievole ai suoi interessi, ed il giudice civile di strumenti efficaci per assicurare quel risultato.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendo la mancanza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'ordinanza motiva come se titolo del sequestro fosse il reato di usura, anziché quello di circonvenzione di incapace, e propone argomentazioni giuridicamente errate (l'affermazione secondo la quale il debitore avrebbe ancora tutela civilistica da esperirsi con l'opposizione all'esecuzione), ovvero contrarie alla logica e alla fisiologia stessa del procedimento penale (l'affermazione secondo la quale la tutela penale, ove ammessa, consentirebbe indiscriminata adozione di provvedimenti coercitivi); o, infine, contrarie allo stato della norma processuale penale (l'affermazione secondo la quale i titoli di formazione giudiziale non potrebbero essere sequestrati - per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori - neppure nel caso in cui il sequestro penale costituisca, come nel caso in esame, "extrema ratio" per evitare gravi ripercussioni alla vittima).
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico motivo di ricorso, nella parte in cui censura il provvedimento impugnato laddove non ritiene sequestrabile un decreto ingiuntivo basato su titoli provenienti da reato, è infondato;
nel resto, è inammissibile. In materia di misure cautelari reali, il sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema, con riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame ai sensi degli artt. 322 bis e 324 c.p.p., è limitato, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, al solo vizio di violazione di legge, e va quindi limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, sì da non essere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cfr. Cass. Sez. 2, sent.n. 5225 del 16/11/2006 Rv. 235861). Avendo il Tribunale ampiamente e logicamente motivato le ragioni dell'accoglimento dell'istanza di riesame, facendo puntuale riferimento anche alla giurisprudenza di questa Corte, le proposte censure di mancanza e illogicità della motivazione non sono quindi proponibili in questa sede.
2. Il legame di pertinenza regolato dall'art. 321 c.p.p., comma 1, che identifica quale oggetto della misura la "cosa pertinente al reato", esprime un nesso causale tra "res" e reato, nella duplice prospettiva di una causalità consumata (illecito già commesso) e causalità potenziale (sviluppi criminali agevolati dalla libera disponibilità del bene).
Tanto premesso, appare pacifico che possa considerarsi tale ciò che è prodotto o profitto del reato, ovvero - nella fattispecie - i titoli cambiari posti a base del decreto ingiuntivo;
non altrettanto dicasi per il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Pescara, e fondato sulle medesime cambiali emesse dalla parte offesa in favore del LE. L'atto processuale è, invero, astrattamente sequestrabile, solo quando è conseguenza immediata del reato, e - nel caso di specie - il decreto ingiuntivo in questione non è conseguenza immediata dei reati contestati e neppure è configurabile la c.d. truffa processuale, da momento che il giudice, quando influisce negativamente sul patrimonio di una delle parti lo fa non perché compie un atto di disposizione espressivo dell'autonomia privata e della libertà di consenso, ma perché esercita il potere eminentemente pubblicistico, connesso all'esercizio della giurisdizione (v., Cass.Sez. 2, sent. n. 3135/2002 Rv. 223830; Sez. 2, Sent. n. 29929/2007 Rv. 237699 per le quali non integra gli estremi dell'illecito penale l'induzione in inganno del giudice con artifici e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta "truffa processuale"). E pertanto - in conformità all'orientamento prevalente di questa Corte che il Collegio condivide e ribadisce - una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l'inquadrabilità dell'emissione del decreto ingiuntivo nello schema dell'illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile attraverso l'attivazione di uno strumento tipico del processo penale, non essendo configurabile alcun rapporto pertinenziale tra i reati contestati (usura, circonvenzione di incapace e falso) ed il provvedimento del giudice. In caso contrario, l'applicazione della misura cautelare reale stravolgerebbe poi il sistema delle impugnazioni previste dal codice di procedura civile a salvaguardia dei diritti delle parti (v. Cass. Sez. 2, sent.
n. 2726/1995 Rv. 201464; Sez. 6, sent. n. 4411/1994 Rv. 200642; e Sez. 6, sent. n. 4026/1999 Rv.215649, dove - esclusa la c.d. "truffa processuale" in un caso in cui era stato concesso decreto ingiuntivo in favore del creditore e quindi avviata una procedura esecutiva - è stato affermato che l'istituto del sequestro preventivo non può essere attivato per fini diversi da quelli previsti dalla norma ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile;
in sostanza, non può essere utilizzato per tutelare i privati interessi del debitore esecutato, i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta).
Non ignora il Collegio che, in senso contrario, in una sentenza di questa Corte (v. Sez. 6, sent. n. 2698/2005 Rv. 233496), invocata in ricorso e oggetto d'esame da parte dello stesso Tribunale del Riesame, è stato affermato che la chiara lettera della legge non autorizza "pregiudiziali esclusioni dei "beni" che possono costituire oggetto di sequestro preventivo (così che tra essi può rientrare, ove ne ricorrano in concreto tutte le condizioni, anche un decreto ingiuntivo)" e reclama accertamenti "concreti" di situazioni "concrete" che possono fisiologicamente portare a pronunzie di segno diverso in differenti situazioni.
Orbene, se è pur vero che la legge non autorizza pregiudiziali esclusioni dei "beni", e infatti - come sopra evidenziato - anche l'atto processuale è, invero, astrattamente sequestrabile, allorché è conseguenza immediata del reato, non altrettanto condivisibile è il corollario secondo cui la sequestrabilità dell'atto processuale conseguirebbe dal fatto che l'ottenimento di un decreto ingiuntivo per il pagamento di debiti contratti a seguito dell'attività criminosa del creditore determinerebbe un pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato o dei reati ipotizzati nel processo penale, "costringendo la persona offesa dal reato a subire conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle già derivanti dal reato". Infatti, il certamente pregevole intento di evitare sia il contrasto tra diverse pronunzie giudiziali che il pericolo di aggravamento di reati (come quello di truffa di cui alla sentenza n. 2698/2005 di questa Corte, o come quelli contestati nel presente procedimento, usura e circonvenzione di incapace) particolarmente odiosi quando le vittime si trovano in stato di debolezza fisica o psicologica (e quindi in condizioni di estrema difficoltà anche nella difesa dei propri interessi patrimoniali in sede civile), non può comunque portare, a parere di questo Collegio, ad una accezione del concetto di pertinenzialità così vasta da privarlo di ogni autonomo significato rispetto al pericolo di aggravamento delle conseguenze dal reato.
L'ordinanza impugnata non appare quindi censurabile, e il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2013