Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6216 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
O L 2 L -7 O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T 2 S 4 O 6 R . P R . M .P I D A U B . REPUBBLICA ITALIANA D l l a E . T LA CORTES6 21 6/0 1 b a N t E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 S 2 E . t r a Oggetto SEZIONE MA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4873/99 Dott. Mario CORDA Cron. 13764 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 9,463 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Ud.25/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta cop a studio dal Sig. IL SOLE 24 ORI S ENTENZA T 1000 per diritti L. 3 MAG-2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE + COMUNE DI ORISTANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIRE 3000 NICOTERA 29. presso l'avvocato ASCIANO F. " CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato LAURO GIOVANNI M., giusta delega a margine del ricorso;
CG509226 - ricorrente CG509201
contro
NN SI, elettivamente domiciliato ROMA presso la CG509176 CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, CG509151 rappresentato e difeso dall'avvocato CABIDDU MARIO, 2001 giusta delega a margine del controricorso;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 22/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 19/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Izzo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dell'ottavo motivo e per il rigetto nel resto del ricorso. -2- R.G. 4873/99 Svolgimento del processo Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Sardegna, n. 336 del 17 no- vembre 1975, venne approvato il piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica in località Torangius dell'agro di Oristano, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e la relativa opera fu dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente e di indifferibile esecuzione. Per la realizzazione del menzionato piano fu, tra gli altri, prima occupato e poi espropriato, a favore del Comune di Oristano, il fondo di mq. 300 catastalmente inte- stato a TA IN VI SA ma di proprietà di IL NA, il quale, con atto di citazione del 16 febbraio 1987, propose opposizione, innanzi alla Corte d'appello di Cagliari, avverso l'avvenuta determinazione dell'indennità d'espropriazione. Nel corso del giudizio entrarono in vigore le disposizioni dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, sicché l'Amministrazione, sulla base delle determinazioni del pro- prio consulente di parte, offrì all'espropriato l'indennità nella misura di £ 41.310 al mq. Il giudice, fondandosi sulla relazione del consulente d'ufficio, attribui al suolo il valore di £170.000 al mq., determinando l'indennità d'espropriazione in base alla menzionata disposizione normativa, senza procedere alla riduzione del 40% prevista per il caso di mancata accettazione dell'offerta. Determinò anche l'indennità per l'oc- cupazione, stimandola in una percentuale del valore venale del fondo nel corso dei singoli anni. Cons. Spírito est. R.G. 4873/99 Il Comune di Oristano propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari, articolato in dieci motivi. L'intimato si difende con con- troricorso. Motivi della decisione 1.1 Il giudice spiega che il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto alle sue con- clusioni partendo dalle cubature teoriche realizzabili secondo gli indici stabiliti da piano regolatore per l edilizia residenziale pubblica (adottato da Consiglio comunale di Oristano con delibera n. 86 del 2 aprile 1973 ed approvato con decreto del Presi- dente della Giunta regionale n. 336 del 17 novembre 1975), con cui era stato utiliz- zato un indice di fabbricabilità territoriale di 2,57 mc/mq (ritenendo ragionevole sti- mare il valore dell'area edificabile sulla base di quanto teoricamente realizzabile) e dal rilievo che il valore del fondo fosse pari, in quella zona ed in quel periodo, al 25% del volume edificabile;
per cui, assumendo il costo di base di produzione per il 1986 in lire 850.000 al mq. (pari a quello determinato per le regioni meridionali dal D.P.R. 11 dicembre 1987, n. 522), è pervenuto ad un valore dell'area di lire 182.000 al mq. per area con opere di urbanizzazione già realizzate, da cui dovevano essere sottratti gli oneri di urbanizzazione di circa lire 12.000 al mq. e, quindi, pari a lire 170.000 al mq. originario. Il primo motivo di ricorso riguarda l'indice d'edificabilità da attribuire all'area ai fini della stima delle aree espropriate. In particolare, il Comune imputa al giudice l'errore di avere utilizzato il maggiore indice di edificabilità (2,57 mc./mq) che, sulla base degli artt. 41 quater della legge n. 1150 del 1942 e 5 della L.R. Sardegna n. 17 del 1981, è applicabile alle sole opere di interesse pubblico realizzate nell'ambito del Cons. S ito est. 2 R.G. 4873/99 P.E.E.P. Invece, nella specie, si sarebbe dovuto tener conto degli standard del P.R.G. (1,5 mc/mq), ossia dell'edificabilità di diritto da parte del privato e non da parte della P.A. Sul punto il ricorrente lamenta, oltre la violazione di legge, anche l'omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione. Nel secondo motivo di ricorso, partendo dai presupposti svolti nel precedente moti- vo circa l'applicabilità degli standard regionali e non dei diversi indici di edificabilità previsti per il piano di zona, il ricorrente fa riferimento alla percentuale di cubatura sfruttabile dal privato, per accertare la volumetria per questi "commerciabile" ed avente, quindi, un valore stimabile. Sostiene in proposito che tra gli standard regio- nali v'è anche quello dell'art. 4, comma secondo, D.A. n. 2266-U/'83 (e/o art. 4, comma primo, D.P.G.R.S. n. 9743-271/'77) che suddivide lo standard generale di 100 mc./ab., attribuendone, tra l'altro, 10 mc. (ossia il 10%) a servizi pubblici. Tale ultima percentuale non costituisce un valore per il lottizzante (ossia non è "commer- ciabile"), perché è attribuita al Comune ed è da ubicarsi sulle aree da questo acquisi- te. Anche in relazione a questo motivo il ricorrente lamenta, oltre la violazione di legge, anche i vizi della motivazione. Il terzo motivo, con il quale si censurano esclusivamente vizi della motivazione, ri- guarda l'attribuzione al fondo di un valore pari al 25% o al 12% del volume edifica- bile, nonché al costo delle urbanizzazioni, tenendo sempre conto del criterio di stima utilizzato al fine di determinare il valore di un immobile in zona "C" di espansione dell'abitato, ancora da lottizzarsi. In particolare, il ricorrente premette che il C.T.U. ha preso a base di stima il valore di £ 850.000/mq. edificato, desunto dal D.P.R. 11 dicembre 1987, n. 522, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392 del 1978 (rife- Cons. Spirito est.Splatfest 3 R.G. 4873/99 rimento sul quale il ricorrente stesso concorda), e che in tale decreto la quota per- centuale del volume edificabile costituente controvalore dell'area (cd. "percentuale di permuta") è fissata nel 12%, mentre il costo di urbanizzazione è fissato nel 7%. Il Comune sostiene, allora, che il C.T.U., pur recependo il valore finale desunto da detto decreto, fissa la quota percentuale del volume edificabile costituente controva- lore dell'area nel 25% e stabilisce apoditticamente il costo delle urbanizzazioni in £ 12.000/mq. Tale ultima valutazione diverge nel rapporto 1:3,6 rispetto a quello indi- cato dal consulente di parte, delle cui considerazioni (continua il ricorrente) il giudice non ha tenuto alcun conto, limitandosi a recepire de plano la relazione del C.T.U. Nel quarto motivo è censurata la violazione dell'art. 194 c.p.c. Si sostiene che dal tenore della sentenza pare emergere che le valutazioni del C.T.U. non siano solo fon- date sul già citato decreto n. 522 del 1987, ma anche su precedenti stime ed accerta- menti. Invece, sostiene il ricorrente, le precedenti stime non riguardano aree omolo- ghe a quelle oggetto di causa;
quanto agli altri accertamenti, essi sono stati effettuati "... in via confidenziale ...(così in sentenza)" dal C.T.U. Tali argomentazioni del con- sulente, così come articolate, sarebbero insufficienti e, pertanto, sarebbe censurabile la sentenza che ad esse s'è adeguata per relationem.
1.2 Questi primi quattro motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono infondati e vanno respinti. In sintesi, il ricorrente, mediante queste censure, mira a porre in discussione l'ac- certamento compiuto dal giudice circa il valore venale dell'immobile espropriato, valore che costituisce base di calcolo per l'indennità d'espropriazione, secondo i crite- ri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. A tal fine il Comune individua alcune di- Cons. Spirity est. R.G. 4873/99 sposizioni normative, dalle quali ricava che gli standard risultano essere stati "legifi- cati", così da censurare la sentenza impugnata nella parte in cui essa, attribuendo il valore al fondo, tali ncrme avrebbe violato. Per il resto, l'Amministrazione censura la sentenza impugnata per vizio della motivazione e per l'acritico recepimento della C.T.U., al quale il giudice sarebbe pervenuto senza tenere adeguato conto delle de- duzioni contenute nella consulenza di parte. Nel pervenire a tali conclusioni il ricorrente non tiene, però, conto né della natura ed efficacia sul territorio del P.E.E.P., né del potere del giudice nell'accertamento del valore dell'area quale elemento di base per la determinazione dell'indennità d'espro- priazione. Quanto al primo punto, va ricordato che il piano per l'edilizia economica e popola- re, noto anche come piano di zona o piano 167, in quanto previsto, appunto, dalla legge 18 aprile 1967, n. 167 (successivamente integrata e modificata soprattutto per effetto delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, 25 marzo 1982, n. 94, 17 febbraio 1992, n. 179), costituisce il fondamentale strumento urbanistico attraverso il quale si realizzano i programmi per l'edilizia eco- nomica e popolare. A norma dell'art. 3 della menzionata legge n. 167, le aree da comprendere nei piani di zona devono essere scelte, di regola, nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espan- sione dell'aggregato urbano (zone C). Se non è possibile, il piano di zona, apportando modifiche al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, costituisce variante. Anche nell'ipotesi in cui la zona del piano non sia già prevista come zona d'espansione, destirata ad edilizia residenziale, ma ad esempio a zona agricola o a Cons. Spirito est.Shrigh est 5 ク R.G. 4873/99 zona in parte già edificata, l'approvazione del P.E.E.P. ha il doppio effetto di appro- vazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale di secondo livello ed ap- provazione del piano di zona attuativo di terzo livello (cfr. Cass. 16 gennaio 1992, n. 496). Nell'interpretare tale normativa e componendo un precedente contrasto di giuri- sprudenza, le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 11433 del 18 novembre 1997, hanno affermato che il P.E.E.P. rientra in un disegno normativo volto a con- sentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrata in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P. stesso, che del P.R.G. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel piano per l'edilizia popolare ed in esso abbia destinazione all'edilizia economica e popolare, che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sé elemento giusti- ficativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure dei limiti che il P.E.E.P. consente. Venendo alla fattispecie in esame e facendo riferimento ai concetti sopra esposti, può affermarsi che, una volta sopravvenuto un piano di zona, l'area subisce la con- formazione propria del piano stesso, sicché, nella determinazione del valore dell'area stessa, non può esser fatto riferimento che agli standards ad esso appartenenti, i quali (come ha correttamente rilevato il giudice) sono fatti salvi anche dalla legge regio- nale alla quale il ricorrente fa riferimento. Cons. Spiri 6 R.G. 4873/99 Ma, oltre tale rilievo, il punto risolutivo della questione va individuato nella consi- derazione che il potere del giudice di merito nella determinazione del valore dell'area (ossia del concreto valore che essa avrebbe assunto in una libera contrattazione di mercato) non è soggetto ad alcun limite e gli indici ai quali s'è fatto riferimento co- stituiscono solo alcuni dei punti di base che egli prende in considerazione per fornire risposta al quesito demandatogli. Tra gli altri elementi ai quali egli può fare riferi- mento vanno individuate le contrattazioni svoltesi per fondi analoghi nel periodo concomitante, le caratteristiche generali del fondo, la sua ubicazione, consistenza ed esposizione. L'esercizio di tale potere è incensurabile in sede di legittimità, se la mo- tivazione che ne sorregge l'esito è congrua e logica. Nel caso che ci riguarda, il giudice è giunto alle sue conclusioni sulla base di una numerosa serie di rationes decidendi (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata): a) ha in primo luogo affermato che le norme della legge regionale n. 17 del 1981 sono dirette ai Comuni e non trovano diretta applicazione nei confronti dei privati, con insuscetti- bilità, quindi, di modificare autonomamente gli strumenti urbanistici già approvati;
b) ha aggiunto, poi, che "... in ogni caso ..." l'art. 5 della legge regionale fa espressa- mente salvi i piani di zona già approvati al momento della sua entrata in vigore (co- me quello di Torangius); c) che "... comunque non risulta che il Comune di Oristano abbia adottato i nuovi parametri, il che pare anzi da escludere, posto che, se così fosse stato, il Comune non avrebbe avuto difficoltà a produrre i relativi atti delibe- rativi definitivi, cosa che non ha fatto evidentemente perché non esistono ..."; d) che il C.T.U. è pervenuto a risultati non solo corretti sotto il profilo tecnico- estimativo, ma anche aderenti alla realtà ..."; e) che "... si tratta d'altronde di valore Cons. SpiSpiritchest. 7 R.G. 4873/99 modesto, perché pari a circa un terzo del valore delle aree del centro del corrispon- pare del f) che ". dente periodo, che non pare bisognevole di altri commenti ' tutto inadeguato ed al di fuori della realtà commerciale che le aree di Torangius potessero valere nel 1986 un decimo di quelle del centro, come pretende il consu- lente di parte ...". Come si vede, dunque, il giudice è partito dal recepimento della stima tecnica del valore dell'area (come elaborata dal C.T.U.), della quale ha apprezzato la correttezza e la legittimità, per poi approdare ad una valutazione sintetica, adeguata a valori reali ed argomentata con una dovizia di motivazioni, che è incensurabile in questa sede, non solo perché essa è congrua e logica, ma anche perché è rimasta in parte immune dalle censure del ricorrente. S'è visto, infatti, che il Comune ha impugnato tutte le considerazioni che attengono ai dati tecnico-legali che hanno costituito la base della stima, ma nulla ha eccepito quanto alle affermazioni contenute in sentenza circa la mancata adozione (o la mancata prova dell'adozione) dei nuovi parametri e circa il raffronto tra le aree cel centro e quelle della zona Torangius (in pratica, le considera- zioni che sono state sintetizzate sopra dalle lettere da "c" ad "f"), le quali pure assu- mono la loro pregnante rilevanza nelle conclusive determinazioni alle quali la Corte di merito è pervenuta. Inoltre, tutte le precedenti considerazioni fanno giustizia anche della censura rivolta al giudice di acritico recepimento delle conclusioni della C.T.U. Al contrario, s'è potuto notare che la Corte cagliaritana ha svolto un recepimento critico ed argomen- tato delle affermazioni del suo consulente, per poi aggiungere ad esse il proprio ra- gionamento, assumente un peso rilevante nell'assunzione della decisione finale. Cons. est. 8 R.G. 4873/99 2.1 Nel quinto motivo il Comune ricorda di aver provveduto a notificare all'espro- priata, nel giudizio di merito, una rideterminazione dell'indennità d'espropriazione, fondata sulle risultanze del proprio consulente di parte;
che l'espropriata dichiarò, nello stesso grado e per il tramite del suo procuratore alla lite, di rifiutare tale ride- terminazione e di accettare il criterio di determinazione ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché la determinazione concreta che sarebbe stata effettuata dalla Corte d'appello. Il giudice, dunque, escluse l'applicabilità alla fattispecie della riduzione del 40% prevista dal 1° comma della citata norma, ammettendo l'espro- priata al beneficio del 2° comma della stessa disposizione, sul presupposto che la ri- duzione è applicabile solo in ipotesi di rifiuto di una giusta indennità e non con rife- rimento ad un indennità praticamente irrisoria e che, peraltro, il Comune non ha rite- nuto di offrire l'inder nità determinata dal C.T.U., come pure avrebbe potuto fare una volta presa visione della consulenza. Il ricorrente, quindi, lamentando la violazione di legge, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la semplice opposizione comporta, in via automatica, la riduzione del 40%, senza alternativa alcuna;
che, comunque, la dichiarazione di ac- cettazione dell'indennità deve essere pronunziata dalla parte personalmente e non, come è avvenuto nella fattispecie, dal procuratore alla lite, il quale non è dotato di poteri negoziali.
2.2 Il motivo è infondato e va respinto. Il ricorrente ripropone una questione che è stata ormai univocamente risolta da que- sta Corte regolatrice. Cons. Spirito estStunde est 9 R.G. 4873/99 Sin dai primi casi in cui s'è posto il problema dello jus superveniens, è stato, infatti, affermato che il secondo comma dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 - convertito nella legge n. 359 del 1992, recante nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993 nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della citata leg- ge, e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta in- contestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma della menzio- configura il menzionato diritto come correlato ad una proposta nata norma- dell'espropriante formulata sulla base dei nuovi criteri normativi. Sicché, nel caso in cui tale proposta non sia stata formulata e sia in corso il giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione senza far luogo alla decurtazione del 40%, che il secondo comma dell'art. 5 bis, nel testo risultante dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, prevede solo in ipotesi di mancata accettazione di una specifica proposta formulata dall'espropriante (Cass. 8 luglio 1998, n. 6656; 23 maggio 1997, n. 4620). Tale principio è stato, poi, ulteriormente perfezionato per le ipotesi (come quella di specie) in cui la nuova offerta dell'espropriante è avvenuta, ma in termini assoluta- mente incongrui rispetto alla concreta stima dell'indennità, qual'è quella che risulta all'esito del giudizio. S'è così affermato che la decurtazione del 40 % può ritenersi applicabile solo in caso di mancata accettazione di questa nuova e congrua determi- nazione (Cass. 28 aprile 1999, n. 4287), così come in concreto ha deciso il giudice di 15. Spicyto Cons. est. 10 R.G. 4873/99 merito, dando atto del carattere irrisorio della somma offerta dal Comune (£ 41.000/mq) a fronte di quella effettivamente accertata (£170.000/mq). Peraltro, sempre con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di esproprio, ancora in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992, n. 359, si è rilevato che la necessità che l'ente espropriante, alla luce della sentenza Corte cost. 16 giugnc 1993, n. 283, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri, in modo da porre l'espropriato in condizione di accettare l'indennità e sottrarsi all'abbattimento del 40%, comporta che la proposta dell'amministrazione debba esse- re ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua, e dunque complessivamente cali- brata alla fase processuale in cui essa interviene, e non palesemente mirata ad ottene- re l'abbattimento dell'indennità (Cass. 14 settembre 1999, n. 9814). Alle censure del ricorrente può agevolmente replicarsi che la proposta interpreta- zione della norma, così rigidamente sanzionatoria (basterebbe il rifiuto di qualsiasi offerta dell'espropriante per farne conseguire la prevista decurtazione del 40%), con- trasta con due ordin di ragioni: una prima, di fatto, che costringerebbe l'espropriato ad accettare anche la più modesta offerta, pur di evitare la tanto onerosa decurtazio- ne, in violazione, quindi, del canone fondamentale dell'art. 24 Cost.; l'altra, di diritto, che trascura il carattere di giudizio di cognizione piena del quale è fornito il proce- dimento disciplinato dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 (per un ampia trattazione sul punto e sul nuovo modello procedimentale assunto da tale giudizio a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, cfr. Cass. sez. un. 5 agosto 1997, n. 7191). Tale giudizio, infatti, non ha carattere meramente impugnatorio della stima eseguita dal- l'espropriante, ma ha come scopo la complessiva rivalutazione della stessa, che co- Cons. Spiritofest.Spiritodest. 11 R.G. 4873/99 stituisce oggetto della domanda;
sicché, l'avvenuto rifiuto, da parte dell'espropriato, della nuova, incongrua offerta dell'espropriante ed il riconoscimento della correttezza dell'indennità determinata dal C.T.U., con richiesta della sua liquidazione giudiziale (come è avvenuto nella specie), concretando la corretta esplicazione dei propri diritti e delle proprie facoltà processuali, non può costituire ragione della menzionata de- terminazione. D'altro canto, non può farsi a meno di rilevare che l'espropriante, da parte sua, è rimasto insensibile rispetto alle conclusioni della C.T.U., mantenendo ferma la totale adesione alle conclusioni del proprio consulente. Quanto alla questione dell'esistenza o meno del potere in capo al procuratore della parte di accettare l'offerta, quale svolgimento di attività negoziale, essa si potrebbe porre in un'ipotesi di avvenuta accettazione dell'offerta dell'espropriante, ma è del tutto irrilevante in questa fattispecie in cui, come s'è visto, il procuratore dell'espro- priato non ha affatto accettato l'offerta della controparte (la quale non è stata affatto riformulata sulla base dei risultati della consulenza d'ufficio), ma, nell'ambito dei suoi poteri processuali, s'è limitato a riconoscere la correttezza della determinazione contenuta nella C.T.U. ed a chiederne l'applicazione in sentenza.
3.1 Il sesto motivo di ricorso - nel quale vengono lamentati sia la violazione di legge, sia i vizi della motivazione - riguarda l'individuazione della data di immissione in possesso del fondo da parte dell'occupante e, quindi, della decorrenza del periodo di computo dell'indennità di occupazione legittima. Il giudice stabilisce che l'occupazione s'è protratta dal 3 giugno 1980 (fino al 23 maggio 1986, data d'emissione del decreto d'esproprio), quando fu redatto il verbale di stato di consistenza del fondo alla presenza dei tecnici comunali e del privato. Ag- Cons.Shirito est. 12 R.G. 4873/99 giunge che la tesi del Comune (secondo il quale lo stato di consistenza non prove- rebbe che l'occupazione temporanea del fondo sia avvenuta nella stessa data) "non pare tuttavia condivisibile, posto che la notificazione alla parte privata - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 2359 del 1865 - della data fissata per la redazione dello stato di consistenza alla presenza dei canneggiatori non si vede in che potesse consi- stere se non nella presa di possesso dei fondi al fine di consentire l'attuazione del piano di zona. D'altronde, nello stesso atto notificato alla parte il 7 maggio 1980 si faceva specificamente presente alla parte privata che l'espropriazione era preordi- nata alla realizzazione del piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica e che la parte non avrebbe potuto in alcun modo opporsi alle operazioni preventivate per il 3 giugno 1980" (cfr. pag. 11 della sentenza). Il Comune eccepisce oggi che la redazione dello stato di consistenza successiva alla data del decreto di occupazione temporanea e contestuale all'immissione in possesso è stata autorizzata solo con la legge n. 1 del 1978, norma acceleratoria che è applica- bile esclusivamente alle opere pubbliche e non anche a quelle di interesse pubblico, quali quelle di edilizia popolare ed economica;
che, alla data indicata in sentenza, era invece applicabile l'art. 71 della legge n. 2359 del 1865, che prescrive la redazione dello stato di consistenza prima dell'adozione del decreto d'occupazione; che il giudi- ce, dunque, nel ritenere che la redazione dello stato di consistenza implicasse neces- sariamente l'immissione in possesso, ha violato sia le menzionate norme, sia l'art. 2697 c.c., in quanto incombeva all'attrice provare la data d'immissione in possesso.
3.2 Il motivo è infondato e va respinto. R.G. 4873/99 Le norme delle quali il ricorrente denunzia la violazione sono assolutamente irri le- R.G. 4873/99 Le norme delle quali il ricorrente denunzia la violazione sono assolutamente irrile- vanti in relazione al punto in contestazione (peraltro, la legge n. 1 del 1978 già era entrata in vigore al momento dei fatti). Qui il giudice, infatti, non ha assolutamente proceduto ad interpretazione di norme di diritto, ha bensì espresso un giudizio di me- rito circa il momento iniziale dell'occupazione, al quale fare riferimento per il calcolo della relativa indennità. Tale accertamento (espresso nei termini sopra testualmente riportati) è incensurabile in sede di legittimità, siccome congruamente e logicamente motivato. Né sussiste violazione dell'onere legale della prova, visto che, decorrendo la do- manda dalla data di redazione dello stato di consistenza (come coevo all'effettiva immissione in possesso del fondo) ed essendone stati forniti gli elementi di fatto a fondamento, sarebbe spettato al Comune provare una diversa decorrenza, dimostran- do i fatti a fondamento dell'eccezione.
4.1 Il giudice ha liquidato l'indennità di occupazione legittima in una somma corri- spondente al 5% del valore venale del fondo nel corso dei sei anni durante i quali ha ritenuto essersi svolta l'occupazione stessa;
ha determinato l'indennità anno per anno in misura pari agli interessi sul valore venale del fondo nell'anno corrispondente ed, a tal fine, tenuto conto di un criterio equitativo, ha operato il calcolo sulla base degli indici di rivalutazione monetaria dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, determinando innanzitutto il valore venale del fondo alla data iniziale del- l'occupazione ed alla data finale, per poi stabilire la media tra i sei anni di riferimen- to;
ha escluso l'applicabilità in proposito dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, ritenendola norma riguardante la sola indennità d'espropriazione, come tale eccezio- Cons.Spinto est. 14 R.G. 4873/99 nale e non applicabile analogicamente ad altre fattispecie, quale l'indennità da occu- pazione legittima. Nel settimo motivo di ricorso il Comune esclude che gli indici I.S.T.A.T. siano uti- lizzabili per operazioni riferite a valori immobiliari, il cui mercato è influenzato da fattori diversi da quelli posti alla base dell'indice del costo della vita. Nell'ottavo motivo sostiene, poi, che il criterio indennitario dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 è estensibile anche all'indennità da occupazione legittima. Nel nono motivo sostiene, infine, che, in virtù dell'applicabilità della predetta nor- ma all'indennità d'occupazione, il giudice avrebbe dovuto anche in questo caso pro- cedere alla riduzione del 40%.
4.2 Per ragioni di ordine logico va esaminato prima l'ottavo motivo, il quale è fon- dato e va accolto. A norma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'indennità di occupazione legittima andava determinata nell'ammontare di 1/12 dell'indennità di espropriazione calcolata secondo i criteri dell'art. 16 della legge medesima. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 1980, dichiarò costituzionalmente illegittima l'ultima men- zionata disposizione normativa, sicché la giurisprudenza di questa S.C. ritenne che la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con riguardo ai fondi edificabili, dei criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 16, quinto, sesto e settimo comma, e, in via conseguenziale, dei criteri per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 20, terzo comma, comportasse, in riferi- mento a tale seconda indennità, che il citato art. 20, terzo comma, restasse inapplica- bile globalmente. anche ove prevedeva il parametro di un dodicesimo dell'indennità 7 Cons. Spirito est. 15 R.G. 4873/99 di espropriazione, e che, quindi, si rendessero operanti le regole generali della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ossia la valutazione del pregiudizio derivante dalla perdita del godimento e dei frutti del fondo, ragguagliabile, in carenza di più specifici ele- menti, agli interessi legali sull'importo dell'indennità di espropriazione. (Cass. sez. un. 11 novembre 1991, n. 12008). Successivamente entrarono in vigore i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359. Si pose, allora, il problema dell'applicabilità di questi criteri anche ai fini della de- terminazione dell'indennità di occupazione legittima, in quanto si ipotizzò che, mu- tando i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, cambiava anche il parametro cui rapportare l'indennità di occupazione legittima. Sul tema la giuri- sprudenza di questa Corte si divise: da una parte si escluse (come fa oggi la sentenza impugnata) che per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, cui era stato fino ad allora applicato il criterio equitativo dell'interesse legale ragguagliato al valore del bene, potesse essere applicata, direttamente ed analogicamente, la discipli- na di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, la quale concerne esclusivamente l'indennità di esproprio, e nulla dispone sull'indennizzo da occupazione legittima, e dunque costituisce normativa a carattere eccezionale, non applicabile oltre i limiti espressamente previsti (Cass. 28 luglio 1997, n. 7023; 26 giugno 1997, n. 5718; 26 maggio 1997, n. 4658; sez. un. 8 luglio 1996, n. 6223); da altra parte, invece, si so- stenne che, qualora l'indennità per il periodo di occupazione legittima fosse stata determinata dalla Corte d'appello, in esito al giudizio di opposizione alla stima, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, l'annullamento della Cons Spirito est. 16 7 R.G. 4873/99 pronuncia inerente a tale seconda indennità, in ragione della sopravvenienza in sede di legittimità delle regcle di cui all'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, si estendeva necessariamente alla statuizione inerente a detta indennità di occupazione, in quanto implicava il venir meno del parametro sulla cui base era stata liquidata, nonché del presupposto logico della liquidazione stessa, ossia della presumibile ri- spondenza di detti interessi all'entità dei frutti perduti durante l'occupazione (Cass. 27 gennaio 1995, n. 1014). A risolvere il contrasto è sopravvenuta Cass. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 493, la quale ha stabilito il principio (cui oggi la Corte presta adesione) secondo cui la mate- ria relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria preordi- nate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale dell'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865. Quest'ultima va interpretata nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la successiva espropria- zione, sia in quanto il procedimento per l'occupazione preliminare è divenuto (da autonomo e meramente collegato) una mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo, sia in considerazione dell'omogeneità morfologica e funzionale (compensazione di un medesimo pregiudizio) delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori e della conse- guente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità di occupazione, se determinabile, dunque, ai sensi del citato art. 72 della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale ap- plicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere Cons.• Senty est. 17 R.G. 4873/99 sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferi- bile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non anche con riferimento al valore venale del bene. Ciò anche nelle ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando, allo scopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa. La sentenza della Corte cagliaritana, che non ha fatto corretta applicazione di tali principi, va, dunque, cassata sul punto ed il giudice di rinvio dovrà, in base a quei principi stessi, procedere al nuovo calcolo dell'indennità d'occupazione. L'accoglimento dell'ottavo motivo produce l'assorbimento dei motivi settimo e no- no del ricorso principale.
5.1 Con il decimo motivo di ricorso il Comune denunzia il vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) del quale sarebbe affetta la sentenza impugnata, per avere questa or- dinato il deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, benché l'espro- priato non avesse proposto una siffatta domanda né in citazione né in sede di conclu- sioni, ma si fosse limitato a chiedere una pronuncia meramente dichiarativa.
5.2 Il motivo è infondato e va respinto. L'indennità riconosciuta in esito al giudizio di opposizione deve essere versata pres- so la Cassa Depositi e Prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclu- sa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore del- l'espropriato (Cass., 22 novembre 1990, n. 11279, in motivazione;
Cass., 29 ottobre 1990, n. 10455; Cass., 16 gennaio 1986, n. 226; Cass., 6 giugno 1983, n. 3825). est. 18 R.G. 4873/99 dellaQuesto principio si desume dall'espressa previsione dell'art. 72, terzo comma., legge 25 giugno 1865 n. 2359, il quale dispone che, qualora l'indennità (di occupa- zione) non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giu- diziari. Il quarto comma della medesima norma, inoltre, rinvia, per quanto riguarda il procedimento di offerta ed accettazione dell'indennità ed i reclami davanti al giudice ordinario, alle disposizioni relative all'indennità di espropriazione e al modo di de- terminarla, così realizzando una significativa identità di disciplina. D'altra parte, la medesima ratio giustifica per entrambe le indennità il deposito (in luogo del pagamento diretto), stante l'esigenza comune ai due casi di tutelare al tem- po stesso possibili pretese di terzi, titolari di diritti reali o di credito, i quali potrebbe- ro opporsi al pagamento della somma depositata in favore dell'espropriato, e la posi- zione dell'espropriante di fronte ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (per tali concetti, cfr. Cass. sez. un. 2 marzo 1999, n. 109). A tali concetti va affiancato l'altro costituito dalla natura e dagli effetti del modello procedimentale introdotto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971. Già s'è visto in precedenza (cfr. il precedente punto 2.2) che esso ha carattere di giudizio di cogni- zione piena e non meramente impugnatorio della stima eseguita dall'espropriante, avendo come scopo la complessiva rivalutazione della stessa, che costituisce oggetto della domanda. Combinando tra loro tali principi può desumersi, dunque, che, a prescindere dalla domanda formulata calla parte, al giudice, all'esito della propria indagine, non resta altro che condannare l'espropriante al deposito presso la Cassa dell'eventuale diffe- renza riscontrata tra l'indennità offerta e depositata e quella in concreto accertata (o, Cons. Spinto est. 19 R.G. 4873/99 comunque, il deposito dell'intera somma, nel caso in cui non vi siano stati affatto né l'offerta, né l'accettazione) ed il fatto che l'espropriato non abbia specificamente chie- sto l'emissione di tale ordine di deposito non può mai incidere sulla sentenza sotto forma di vizio di ultrapetizione. ☐ In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al solo motivo ottavo del ri- corso principale, con rinvio al giudice di merito, il quale provvederà alla ridetermi- nazione dell'indennità da occupazione legittima, adeguandosi ai principi enunciati nel precedente punto 4.2, nonché al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. I motivi settimo e nonɔ restano assorbiti dall'accoglimento dell'ottavo, mentre tutti gli altri motivi vanno respinti.
Per questi motivi
La Corte cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio di cassazione. 250.000 Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001. Il Presidente Мой L'Estensore CORTE SUPREMA O CASS IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile L Luisa Passinetti Depositsto in Cancelier L /2 O B 0 -1 I # 3 - MAG. 2001 6 D 2 X A E T D S 2 O 4 IL CANCELLIE 6 P . IM .R Мне Гошило .P D A D ll.B г E a T . b N ta E S 2 E 2 rt. a Cons. Spirito est. 20 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 3Registrate in 2 NOV. 2001 Seria 4 48829 250.000 al n. ILA (lire D a Cervizi p. (D.ssa FILIPPO). Responsabile Servizio Atti Giudiziar D 1 (Dr. M. RACCICHING