Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10689 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
1 0689/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOTALIANO CASSAZIONE LA CORTE U Oggetto anicurazionCIVILE Composta dagl Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20673/98 - Presidente Dott. Gaetano. FIDUCCIA Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 23307 Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 3636 Dott. Italo PURCARO Ud. 09/04/01 Consigliere Dott. RU DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA Richiesta copia st o del Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dietti L. 3000 02 OGO, 2001 TI RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBUONO 5, presso lo studio dell'avvocato FURLANETTO M D, difeso dagli avvocati LUCENTE UMBERTO, PARETE ANTONIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente - contro quale procuratore D'ADDARIO GIOVANNA, della La Fondiaria ass.ni agenzia di Torre de Passeri, nonchè della FONDIARIA S.P.A., in persona del Dott. Furci elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE Domenico, SPINELLI2001 MELLINI 271 presso lo studio dell'avvocato 696 GIORDANO TOMMASO, che lo difende unitamente 1 all'avvocato VENTURA ANTONELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 111/98 del Tribunale di PESCARA, emessa il 15/1/1997, depositata il 30/01/98; RG.443/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'anno 1991 IN RU, avendo assunto in appalto dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Se- cinaro il compimento di opere, contrasse con la La Fon- diaria Assicurazioni spa, in favore di ciascun ente ap- una polizza -cauzione a garanzia della rego-P lante, lare esecuzione dei lavori. Con citazione del 21.10.1996 D'Addario Giovanna, procuratore generale de La Fondiaria agenzia di Torre dei Passeri, premesso che l'IN non aveva pagato alcune rate di premio, la convenne dinanzi al Giudice di pace di S. Valentino in Abruzzo Citeriore per sentirlo condannare, a tal ti- tolo, al pagamento della complessiva somma di L.
2.400.000. In contumacia del convenuto l'adito giudice, 2 con sentenza del 7.12.1996, accolse la domanda. Su ap- pello dell'IN il Tribunale di Pescara, con sen- tenza del 30.1.1998, ha confermato la sentenza del Giu- dice di pace, osservando che l'IN era rimasto obbligato al pagamento dei premi perché non aveva tem- pestivamente consegnato alla società assicuratrice la documentazione comprovante il compimento e la regolare esecuzione dei lavori. Ricorre l'IN con quattro motivi. Resiste la d'Addario, nella predetta qualità, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col secondo e col quarto connesso motivo, che per antecedenza logica vanno previamente e congiuntamente esaminati, il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 318 cod.proc. civ. e vizi di motivazione, ri- propone in sostanza la denunzia (già disattesa dal Tri- bunale) di nullità dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio per indeterminatezza dell'oggetto. Soggetto, in particolare, che la società assicuratrice avrebbe omesso di indicare in quell'atto il numero dei ratei di premio scaduti ed i periodi di riferimento, così rendendo incomprensibile il contenuto della doman- il ricomenta da. Non chiarendo a quali esiti processuali dovrebbe. intendersi rivolta la denunzia di nullità, questa appa- re, comunque, infondata sia perché con le argomentazio- 3 ni svolte in ricorso il ricorrente mostra di aver bene inteso i termini e l'ambito della contestazione, sia perché il merito della controversia è stato esauriente- mente dibattuto dinanzi al giudice dell'appello, in conformità di quanto dispone l'art. 354 cod. proc. civ. Col primo motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod.civ.". Lamenta che il Tribunale, riconoscendo alla La Fondiaria il di- ritto di percepire i ratei di premio, abbia determinato un ingiustificato arricchimento della società assicura- trice, dal momento che i ratei si riferivano a periodi + di tempo successivi al compimento dei lavori in rela- zione ai quali le polizze-cauzioni erano state stipula- te. La doglianza è inammissibile perché trae fondamento da una tesi che il ricorrente prospetta per la prima volta nel giudizio di legittimità (v. Cass. 10.5.1995 n. 5106). Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., lamentando che il Tribuna- le abbia fondato la sua decisione su fotocopie delle polizze, anziché sugli originali. La doglianza è infon- data, giacchè, ai sensi dell'art. 2719 cod.civ. le CO- (Cass. 2.8.1990, n. pie fotografiche 0 fotostatiche Cass. 11.4.1984 n. 2330) di scritture hanno la 7745; stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale non sia stata -come nella specie non è stata espressamente disconosciuta. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali, nonché alla rifusione degli onorari, che sti- masi di liquidare in L. 1.200.000. 109T 250.000|
P.Q.M.
456T 40000 La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- 2f00e TOT. na il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 226.000/ oltre agli onorari, liquidati in L.
1.200.000. Roma, 9.4.2001. France 11 PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Clw. J IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ب 002 ا ل ه 2Depositata in Cancelleria A oggi, lì -3-0-60-2001---- M IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ACENZA DELLE ENTRATE ROMA 2 5. NOV 2002 4 Registrat (euro.CE # espcheabis Hti Giudiziari (PY M. HACSICHINE 5