Sentenza 5 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10644 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA CORTE UPPEMA DI CASSAZIONE1 0644/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 10418/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 13748/01 Cron. 23859 Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Dott. ANo VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 19/12/02 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA BRUZZESE PASQUALE, GRAZIOLI 20, presso lo studio VIALE DI VILLA dell'avvocato GIORGIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIO TOMMASO CAPUTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 ANTONIO DE FEO, giusta delega in atti;
controricorrente 5681 -1- nonchè
contro
CIAPI G PASTORE IN LIQUIDAZIONE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 13748/01 proposto da: : CIAPI CENTRO INTERAZIENDALE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE RAINONE, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
BRUZZESE PASQUALE, REGIONE PUGLIA;
intimati avverso la sentenza n. 2706/00 del Tribunale di BARI, depositata il 02/01/01 R.G.N. 1862/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. ANo VIGOLO;
udito l'Avvocato GAROFALO per delega CAPUTO;
udito l'Avvocato POTTINO per delega RAINONE;
udito UR AN udito il 'P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi e del ricorso -2- ......... incidentale. i. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 13 gennaio 1995 l'attuale parte ricorrente adiva il ET di Bari nei confronti del Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria - C.I.A.P.I. "G. Pastore" in liquidazione, nonché della Regione Puglia, deducendo di essere stata assunta, a tempo indeterminato, dal Commissario liquidatore del C.I.A.P.I., e che, in data 31 ottobre 1994, lo stesso Commissario le aveva intimato licenziamento a far data dal 31 dicembre 1994. In realtà, il rapporto avrebbe dovuto intendersi costituito direttamente con la Regione, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n.1369 e della legge regionale n.31/1982, in forza della quale la Regione aveva assunto in gestione diretta le funzioni già esercitate dal C.I.A.P.I., il personale era stato inquadrato in un ruolo unico regionale su domanda e previo superamento di prova di inidoneità, il C.I.A.P.I. era stato disciolto e la Regione aveva gestito la fase di liquidazione provvedendo alla provvista finanziaria e nominando, quali propri delegati, i commissari liquidatori;
le mansioni attribuite alla parte ricorrente si inserivano ed erano direttamente finalizzate all'attività di liquidazione. Tanto premesso la parte ricorrente chiedeva fosse affermato che il rapporto di lavoro si era instaurato direttamente con la Regione Puglia;
- fosse dichiarata l'inesistenza, nullità e inefficacia del licenziamento e/o l'assenza di giusta causa o giustificato motivo;
fosse condannata la Regione alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
- in subordine, che tali pronunce fossero emesse nei confronti del 1041801.doc 3 C.I.A.P.I., con condanna dello stesso ai sensi dell'art.8 della legge n.604/1966. Con sentenza in data 8 luglio 1997, il ET rigettava la domanda. L'appelio della parte soccombente veniva rigettato dal Tribunale con sentenza in data 7 novembre 2000. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, in via principale, la stessa parte con due motivi. Resistono la Regione e il C.I.A.P.I. con distinti controricorsi;
il C.I.A.P.I. ha contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a unico motivo. La Regione ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, la parte ricorrente in via principale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113, 324, 346, 414, 434 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.). Omessa e, comunque, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360,n.5 c.p.c.). Censura la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto essersi formato il giudicato in ordine alla presunta affermazione del ET - in realtà non contenuta nella sua sentenza - non censurata dall'appellante, circa la mancata deduzione, come 'causa petendi, con l'atto introduttivo del giudizio, dell'interposizione nelle prestazioni di lavoro ai sensi della legge n.1369 del 1960, laddove quelle statuizioni erano state, invece, oggetto di specifiche critiche contenute nell'atto di appello e quando il ET aveva deciso sul presupposto che le disposizioni della legge citata sarebbero 1041801.doc state applicabili alla pubblica amministrazione solo per attività imprenditoriali, dalla medesima in concreto non svolte. Anche in punto di sussistenza del giustificato motivo oggettivo, la parte ricorrente aveva proposto specifico motivo di impugnazione e sollecitato una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. Il motivo è fondato. Ha ritenuto il giudice di appello che non potevano accogliersi le censure concernenti l'esclusione, da parte del ET, dell'applicabilità della legge n.1369/1960 in assenza di attività imprenditoriale svolta da ente pubblico e concernenti, altresì, l'esclusione della avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro direttamente con la Regione, in quanto il primo giudice aveva fondato la propria decisione anche sulla ritenuta mancata deduzione col ricorso introduttivo, quale 'causa petendi', dell'applicabilità di tale normativa e sul punto, non essendovi stato appello dell'attuale parte ricorrente, si sarebbe formato il giudicato interno. Rileva, per contro, la Corte come non solo nella sentenza del ET non sia dato di leggere alcuna affermazione, neppure implicita, circa la mancata deduzione ad opera della parte ricorrente, quale 'causa petendi', della interposizione di manodopera vietata dall'art.1 della legge 23 ottobre 1960, n.1369, ma, al contrario, nella parte attinente allo 'svolgimento del processo' il ET ha espressamente riferito che la parte ricorrente avanzava le proprie pretese nel dichiarato presupposto che il rapporto di lavoro doveva intendersi costituito direttamente con la Regione in virtù della legge ult. cit. e ne indicava le ragioni in quattro punti. 1041801.doc 5 Paradossalmente, lo stesso Tribunale, nella propria esposizione dello 'svolgimento del processo' ha dato atto che la parte ricorrente aveva assunto con l'atto introduttivo del giudizio che il rapporto di lavoro doveva intendersi, per le stesse ragioni sopra dette, costituito direttamente con la Regione, sicché appare evidente anche la denunciata contraddittorietà della complessiva motivazione del giudice di appello. Deve essere, inoltre, sottolineato che quella 'causa petendi' è stata dal ET diffusamente presa in esame e disattesa nei 'motivi della decisione' (cfr. l'alinea "Nel merito la domanda..."). E' del tutto evidente che, in assenza di pronuncia del ET nei termini prospettati dal Tribunale, illogicamente la sentenza ora impugnata ha rimproverato all'appellante di non avere censurato tale supposto capo della decisione di primo grado. Restano logicamente assorbite dalle considerazioni sin qui svolte le censure contenute nel secondo motivo di impugnazione, proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt.1 ss. legge 23 ottobre 1960, n.1369, all'art.3 legge n.604/1966, all'art.18, 4° comma, legge n.300/1970 come modificato dall'art. 1, legge n.108/1999 [recte: 1990] e, in subordine all'art.8, legge n.604/66 come modificato dall'art.2, co.3, legge n.108/1990). Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, n.5 cod. proc. civ.)>> in punto, cioè, di applicabilità della legge n.1369/1960, anche in relazione alle risultanze processuali circa le concrete modalità di svolgimento del lavoro e di ravvisabilità della giusta causa (o del giustificato motivo) di licenziamento. 1041801.doc εες Ν 24-8-11 1991 ΕΤΤΞΟ NES IN OLLING O VA LVES INDO VOI OLISI N O 10 '07108 14 V OL VO Del pari assorbito è il ricorso incidentale del C.I.A.P.I., col quale è dedotta violazione degli artt. 112, 436 e 416 del c.p.c. ed in ogni caso per omessa motivazione su punto decisivo della controversia>>, ed è sostanzialmente riproposta la tesi difensiva della mancanza di imprenditorialità del preteso soggetto interponente e dell'interposto e la conseguente infondatezza della domanda. Le argomentazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, di ritenereimpongono dunque di accogliere il primo motivo d e assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata viene annullata in relazione alla censura accolte, e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, il quale giudicherà iuxta alligata et probata partium' tenendo conto delle considerazioni che precedono. Al giudice di rinvio è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2002. IL PRESIDENTE Vincenzoirears Miles IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE toppauco Depositato in Cancelleria joggi, -5LUG. 2003 IL CANCELLIERE 1041801.doc 7 ча со