CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2023, n. 43501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43501 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUD.SORVEGLIANZA NAPOLI nei confronti di: GIUD. SORVEGLIANZA GG LI con l'ordinanza del 07/06/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per una dichiarazione di competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia;
57; Penale Sent. Sez. 1 Num. 43501 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il quale, con ordinanza del 4 maggio 2022, rispetto alla richiesta di conversione della pena pecuniaria avanzata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia nell'interesse di DE Abdelaziz, gli aveva già trasmesso gli atti, tenuto conto della residenza del condannato a Giugliano in Campania (NA), Rione de Gasperi n. 36. 2. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha rilevato l'assoluta irreperibilità del soggetto presso il domicilio indicato dal Pubblico ministero di Reggio Emilia, come risultante dalla nota del 21 maggio 2022 redatta dai Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, dalla quale emergeva che l'DE era stato cancellato dalle liste comunali di Giugliano in Campania per irreperibilità a seguito dell'ultimo censimento del 19 dicembre 2013 e che lo stesso era irreperibile anche presso l'ultimo indirizzo indicato. Preso atto dell'assenza di altri indirizzi utili al rintraccio del condannato nel territorio di competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli e del verbale di vane ricerche allegato, detto magistrato, ai sensi dell'art. 677, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., ha disposto che gli atti fossero trasmessi al magistrato di sorveglianza del luogo nel quale era stata pronunciata la sentenza di condanna, così individuando il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il quale, a sua volta, ha declinato la propria competenza sollevando il conflitto negativo e trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione. 3. È stata depositata una memoria con cui il difensore d'ufficio del condannato ha chiesto che si affermasse la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia. 4. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente la competenza. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nel Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in linea con il condiviso principio, per cui «nel procedimento per l'esecuzione delle pene pecuniarie il pubblico ministero, accertata, sulla base del controllo formale degli atti trasmessigli dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione, l'impossibilità di esazione nei confronti di soggetto irreperibile, deve trasmettere gli atti per gli adempimenti dovuti al magistrato di sorveglianza individuato in base al criterio di cui all'art. 677, secondo comma, ult. parte cod. proc. pen., e cioè a quello del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, non potendosi all'evidenza, in tale ipotesi, fare ricorso al diverso criterio della residenza o del domicilio fissato dalla prima parte del citato secondo comma dell'art. 677 cod. proc. pen. e dall'art. 107, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689» (Sez. U, n. 35 del 17/01/1996, Nikolic, non massimata sul punto). 3. Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazione del suindicato principio di diritto con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per una dichiarazione di competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia;
57; Penale Sent. Sez. 1 Num. 43501 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 giugno 2022, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il quale, con ordinanza del 4 maggio 2022, rispetto alla richiesta di conversione della pena pecuniaria avanzata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia nell'interesse di DE Abdelaziz, gli aveva già trasmesso gli atti, tenuto conto della residenza del condannato a Giugliano in Campania (NA), Rione de Gasperi n. 36. 2. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha rilevato l'assoluta irreperibilità del soggetto presso il domicilio indicato dal Pubblico ministero di Reggio Emilia, come risultante dalla nota del 21 maggio 2022 redatta dai Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, dalla quale emergeva che l'DE era stato cancellato dalle liste comunali di Giugliano in Campania per irreperibilità a seguito dell'ultimo censimento del 19 dicembre 2013 e che lo stesso era irreperibile anche presso l'ultimo indirizzo indicato. Preso atto dell'assenza di altri indirizzi utili al rintraccio del condannato nel territorio di competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli e del verbale di vane ricerche allegato, detto magistrato, ai sensi dell'art. 677, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., ha disposto che gli atti fossero trasmessi al magistrato di sorveglianza del luogo nel quale era stata pronunciata la sentenza di condanna, così individuando il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il quale, a sua volta, ha declinato la propria competenza sollevando il conflitto negativo e trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione. 3. È stata depositata una memoria con cui il difensore d'ufficio del condannato ha chiesto che si affermasse la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia. 4. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente la competenza. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nel Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in linea con il condiviso principio, per cui «nel procedimento per l'esecuzione delle pene pecuniarie il pubblico ministero, accertata, sulla base del controllo formale degli atti trasmessigli dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione, l'impossibilità di esazione nei confronti di soggetto irreperibile, deve trasmettere gli atti per gli adempimenti dovuti al magistrato di sorveglianza individuato in base al criterio di cui all'art. 677, secondo comma, ult. parte cod. proc. pen., e cioè a quello del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, non potendosi all'evidenza, in tale ipotesi, fare ricorso al diverso criterio della residenza o del domicilio fissato dalla prima parte del citato secondo comma dell'art. 677 cod. proc. pen. e dall'art. 107, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689» (Sez. U, n. 35 del 17/01/1996, Nikolic, non massimata sul punto). 3. Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazione del suindicato principio di diritto con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente