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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14544 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NG EN nato in [...] il [...] EVER PACIFIC S.R.L. in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI PAVIA Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle IL;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione AL ET che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, depositata in data 12 dicembre 2025, il Tribunale di Pavia, sezione del Riesame, confermava il decreto del 31 ottobre 2025 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Pavia di convalida del sequestro probatorio effettuato dalla Guardia di Finanza di Melegnano avente ad oggetto accessori per telefonia mobile riproducenti marchi e/o modelli registrati da Apple, privi di etichettatura, per i reati di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14544 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 03/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza indicata hanno proposto ricorso l’indagato e la società Ever Pacific s.r.l. quale terza interessata con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, nonché procuratore speciale per il terzo interessato, ed articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di legge per assenza di un capo di incolpazione. In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevano sottolineato la assenza di un capo di incolpazione del decreto di convalida del PM che rinviava integralmente al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Sullo specifico punto il Tribunale del Riesame si è limitato a motivare che le circostanze fattuali sono esplicitate attraverso l’espresso riferimento al verbale di ispezione della polizia giudiziaria. Da siffatto verbale non si evince tuttavia quale delle due fattispecie di reato indicate (artt. 474 e 517 cod. pen.) debbano ritenersi contestate dal momento che si tratta di fattispecie disomogenee dal momento che: - l’art.474 cod. pen. si riferisce a prodotti recanti marchi contraffatti delle ditte produttrici e dunque presuppone a monte una condotta delittuosa di contraffazione;
- l’art.517 cod. pen. punisce la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni falsamente indicativi ed è sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore. Si tratta di reati che non possono concorrere e si pongono in rapporto di sussidiarietà a favore della fattispecie di cui all’art.474 cod. pen. Evidenzia la difesa come questa Corte ha più volte evidenziato che il decreto di sequestro probatorio non può contenere quanto al fumus delicti unicamente la indicazione delle norme di legge che si intendono violate e il luogo e il tempo del commesso reato, ma deve indicare la fattispecie provvisoria nei suoi elementi essenziali (Sez.2, n.46130 del 04/10/2023; Sez.6, n.56733 del 12/09/2018, Macris, Rv.274781) 2.2. Con il secondo e il terzo motivo comune i ricorrenti denunziano vizio di motivazione tradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto alla mancata risposta alle doglianze avanzate in sede di riesame sulla valutazione degli atti di indagine. 3 A fronte di uno specifico motivo con cui si lamentava il mancato vaglio critico da parte del Pubblico ministero in sede di convalida degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna risposta. Analogamente in sede di riesame i ricorrenti lamentavano che il fumus commissi delicti si fondava su di una valutazione eseguita da un ausiliario di Polizia giudiziaria di cui non si conosceva il nome e sulla base di fotografie dei prodotti poi sequestrati a questi inviate, anche esse sconosciute alla difesa. La risposta del Tribunale del Riesame non coglie nel segno e omette di confrontarsi con la effettiva doglianza difensiva. 2.3. Con il quarto motivo comune i ricorrenti denunziano vizio di motivazione tradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto alla mancata risposta sulle ragioni del sequestro probatorio. Le ragioni poste a fondamento della convalida del decreto del Pubblico ministero e cioè la necessità di svolgere accertamenti tecnici per verificare genuinità della merce ed eventuale contraffazione del marchio sono state condivise dal Tribunale del Riesame. La difesa ne lamenta la genericità a fronte delle numerose pronunzie di questa Corte che richiedono una motivazione effettiva e idonea motivazione in ordine alle finalità perseguite con il provvedimento di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1. Occorre preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Accanto a siffatto principio che sancisce dunque l’obbligo motivazionale anche in relazione alle ipotesi di sequestro probatorio, va egualmente considerato il principio fissato sempre dalle Sezioni unite, secondo il quale nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono 4 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Dunque, anche nell’ipotesi di provvedimenti di sequestro non è riconosciuto al Tribunale del Riesame il potere di integrare motivazioni carenti o mancanti del provvedimento genetico. 2.Operate queste premesse, che rappresentano dunque le coordinate ermeneutiche da osservare nell’esame dei ricorsi, va altresì ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (S.U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov Rv. 239692). 2.1. Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato. 2.1.1. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, ribadisce che il decreto di convalida del sequestro non si limita a richiamare le norme di legge che si ritengono violate, ma opera dei riferimenti al tempo, al luogo della condotta illecita ipotizzata e alla sua riferibilità all’indagato nella sua qualità di titolare dell’esercizio commerciale presso il quale gli accessori erano detenuti per la vendita. Inoltre, riproduce alcune specifiche circostanze fattuali quali il rinvenimento all’interno dell’esercizio commerciale di accessori per telefonia mobile riproducenti marchi e/o modelli registrati da Apple privi di etichettatura e contraffatti. Dunque, sussistono tutti gli elementi per ritenere delineata una contestazione congrua del fatto tenuto conto del momento processuale in cui è intervenuto il sequestro. 2.1.2. Né può ritenersi fondata la censura relativa alla indicazione nel provvedimento di due diverse fattispecie incriminatrici (artt. 474 e 517 cod. pen.) ben potendo il pubblico ministero ricorrere alla contestazione alternativa. 5 Questa Corte ha chiarito che anche a seguito dell’esercizio dell’azione penale, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa. (Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Bottiglieri, Rv. 285378) Siffatto principio risulta senz’altro valido nella fase delle indagini preliminari, rispetto all’attività svolta dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in relazione ad un provvedimento di sequestro probatorio. 2.2. Il secondo e il terzo motivo comuni di ricorso risultano manifestamente infondati. Ed invero il provvedimento del Pubblico ministero ricostruisce analiticamente la vicenda attraverso l’espresso e diretto richiamo al provvedimento di perquisizione e sequestro allegato al decreto di convalida quale parte integrante del medesimo ed in esso recepito. Dunque, il provvedimento di convalida opera un rinvio per relationem ai contenuti del provvedimento di iniziativa della Polizia giudiziaria, rinvio per relationem riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte purché sussistano determinate condizioni (S.U. n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), condizioni nel caso di specie rispettate. Così come l’ordinanza impugnata ha chiarito, con motivazione non apparente e immune da vizi logici, che: - l’attività di perquisizione ha condotto al sequestro degli accessori di telefonia da parte della Guardia di Finanza, in primo luogo, alla luce della preliminare valutazione effettuata da personale di Polizia giudiziaria in possesso di specifiche competenze tecniche nel settore della contraffazione di marchi e segni distintivi di prodotti commerciali;
- il controllo è stato effettuato nel piano di interventi finalizzati al contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato ai sensi del d.lgs. n.68 del 19 marzo 2001; - l’accertamento qualificato e preliminare della polizia giudiziaria è stato confortato dall’esame fotografico a distanza di un consulente tecnico del marchio Apple, di cui si è dato atto nel medesimo verbale di perquisizione e sequestro. 2.3. Il quarto motivo comune di ricorso è infondato. 6 La ordinanza impugnata ha chiarito che dalla lettura unitaria del provvedimento di convalida e di quello convalidato risulta “[..] adeguatamente esplicitata la relazione esistente fra i beni sottoposti a vincolo e l’incolpazione provvisoria, id est le ragioni che hanno imposto il trasferimento della loro disponibilità in capo all’Autorità procedente: accertarne la contraffazione attraverso una consulenza tecnica [..].” Nel provvedimento del PM, dunque, vi è l’indicazione che quanto oggetto di sequestro è corpo di reato e vi è vincolo diretto tra il bene e l’illecito; l’apprensione del bene avviene a fini probatori per la necessità di proseguire le indagini e svolgere gli opportuni accertamenti tecnici tramite apposita consulenza al fine di verificare la genuinità della merce e la reale contraffazione del marchio e/o dei segni dei modelli di titolarità di Apple. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle IL UC PI
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione AL ET che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, depositata in data 12 dicembre 2025, il Tribunale di Pavia, sezione del Riesame, confermava il decreto del 31 ottobre 2025 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Pavia di convalida del sequestro probatorio effettuato dalla Guardia di Finanza di Melegnano avente ad oggetto accessori per telefonia mobile riproducenti marchi e/o modelli registrati da Apple, privi di etichettatura, per i reati di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14544 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 03/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza indicata hanno proposto ricorso l’indagato e la società Ever Pacific s.r.l. quale terza interessata con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, nonché procuratore speciale per il terzo interessato, ed articolato nei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di legge per assenza di un capo di incolpazione. In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevano sottolineato la assenza di un capo di incolpazione del decreto di convalida del PM che rinviava integralmente al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Sullo specifico punto il Tribunale del Riesame si è limitato a motivare che le circostanze fattuali sono esplicitate attraverso l’espresso riferimento al verbale di ispezione della polizia giudiziaria. Da siffatto verbale non si evince tuttavia quale delle due fattispecie di reato indicate (artt. 474 e 517 cod. pen.) debbano ritenersi contestate dal momento che si tratta di fattispecie disomogenee dal momento che: - l’art.474 cod. pen. si riferisce a prodotti recanti marchi contraffatti delle ditte produttrici e dunque presuppone a monte una condotta delittuosa di contraffazione;
- l’art.517 cod. pen. punisce la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni falsamente indicativi ed è sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore. Si tratta di reati che non possono concorrere e si pongono in rapporto di sussidiarietà a favore della fattispecie di cui all’art.474 cod. pen. Evidenzia la difesa come questa Corte ha più volte evidenziato che il decreto di sequestro probatorio non può contenere quanto al fumus delicti unicamente la indicazione delle norme di legge che si intendono violate e il luogo e il tempo del commesso reato, ma deve indicare la fattispecie provvisoria nei suoi elementi essenziali (Sez.2, n.46130 del 04/10/2023; Sez.6, n.56733 del 12/09/2018, Macris, Rv.274781) 2.2. Con il secondo e il terzo motivo comune i ricorrenti denunziano vizio di motivazione tradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto alla mancata risposta alle doglianze avanzate in sede di riesame sulla valutazione degli atti di indagine. 3 A fronte di uno specifico motivo con cui si lamentava il mancato vaglio critico da parte del Pubblico ministero in sede di convalida degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna risposta. Analogamente in sede di riesame i ricorrenti lamentavano che il fumus commissi delicti si fondava su di una valutazione eseguita da un ausiliario di Polizia giudiziaria di cui non si conosceva il nome e sulla base di fotografie dei prodotti poi sequestrati a questi inviate, anche esse sconosciute alla difesa. La risposta del Tribunale del Riesame non coglie nel segno e omette di confrontarsi con la effettiva doglianza difensiva. 2.3. Con il quarto motivo comune i ricorrenti denunziano vizio di motivazione tradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto alla mancata risposta sulle ragioni del sequestro probatorio. Le ragioni poste a fondamento della convalida del decreto del Pubblico ministero e cioè la necessità di svolgere accertamenti tecnici per verificare genuinità della merce ed eventuale contraffazione del marchio sono state condivise dal Tribunale del Riesame. La difesa ne lamenta la genericità a fronte delle numerose pronunzie di questa Corte che richiedono una motivazione effettiva e idonea motivazione in ordine alle finalità perseguite con il provvedimento di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1. Occorre preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Accanto a siffatto principio che sancisce dunque l’obbligo motivazionale anche in relazione alle ipotesi di sequestro probatorio, va egualmente considerato il principio fissato sempre dalle Sezioni unite, secondo il quale nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono 4 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Dunque, anche nell’ipotesi di provvedimenti di sequestro non è riconosciuto al Tribunale del Riesame il potere di integrare motivazioni carenti o mancanti del provvedimento genetico. 2.Operate queste premesse, che rappresentano dunque le coordinate ermeneutiche da osservare nell’esame dei ricorsi, va altresì ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (S.U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov Rv. 239692). 2.1. Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato. 2.1.1. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, ribadisce che il decreto di convalida del sequestro non si limita a richiamare le norme di legge che si ritengono violate, ma opera dei riferimenti al tempo, al luogo della condotta illecita ipotizzata e alla sua riferibilità all’indagato nella sua qualità di titolare dell’esercizio commerciale presso il quale gli accessori erano detenuti per la vendita. Inoltre, riproduce alcune specifiche circostanze fattuali quali il rinvenimento all’interno dell’esercizio commerciale di accessori per telefonia mobile riproducenti marchi e/o modelli registrati da Apple privi di etichettatura e contraffatti. Dunque, sussistono tutti gli elementi per ritenere delineata una contestazione congrua del fatto tenuto conto del momento processuale in cui è intervenuto il sequestro. 2.1.2. Né può ritenersi fondata la censura relativa alla indicazione nel provvedimento di due diverse fattispecie incriminatrici (artt. 474 e 517 cod. pen.) ben potendo il pubblico ministero ricorrere alla contestazione alternativa. 5 Questa Corte ha chiarito che anche a seguito dell’esercizio dell’azione penale, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa. (Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Bottiglieri, Rv. 285378) Siffatto principio risulta senz’altro valido nella fase delle indagini preliminari, rispetto all’attività svolta dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in relazione ad un provvedimento di sequestro probatorio. 2.2. Il secondo e il terzo motivo comuni di ricorso risultano manifestamente infondati. Ed invero il provvedimento del Pubblico ministero ricostruisce analiticamente la vicenda attraverso l’espresso e diretto richiamo al provvedimento di perquisizione e sequestro allegato al decreto di convalida quale parte integrante del medesimo ed in esso recepito. Dunque, il provvedimento di convalida opera un rinvio per relationem ai contenuti del provvedimento di iniziativa della Polizia giudiziaria, rinvio per relationem riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte purché sussistano determinate condizioni (S.U. n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), condizioni nel caso di specie rispettate. Così come l’ordinanza impugnata ha chiarito, con motivazione non apparente e immune da vizi logici, che: - l’attività di perquisizione ha condotto al sequestro degli accessori di telefonia da parte della Guardia di Finanza, in primo luogo, alla luce della preliminare valutazione effettuata da personale di Polizia giudiziaria in possesso di specifiche competenze tecniche nel settore della contraffazione di marchi e segni distintivi di prodotti commerciali;
- il controllo è stato effettuato nel piano di interventi finalizzati al contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato ai sensi del d.lgs. n.68 del 19 marzo 2001; - l’accertamento qualificato e preliminare della polizia giudiziaria è stato confortato dall’esame fotografico a distanza di un consulente tecnico del marchio Apple, di cui si è dato atto nel medesimo verbale di perquisizione e sequestro. 2.3. Il quarto motivo comune di ricorso è infondato. 6 La ordinanza impugnata ha chiarito che dalla lettura unitaria del provvedimento di convalida e di quello convalidato risulta “[..] adeguatamente esplicitata la relazione esistente fra i beni sottoposti a vincolo e l’incolpazione provvisoria, id est le ragioni che hanno imposto il trasferimento della loro disponibilità in capo all’Autorità procedente: accertarne la contraffazione attraverso una consulenza tecnica [..].” Nel provvedimento del PM, dunque, vi è l’indicazione che quanto oggetto di sequestro è corpo di reato e vi è vincolo diretto tra il bene e l’illecito; l’apprensione del bene avviene a fini probatori per la necessità di proseguire le indagini e svolgere gli opportuni accertamenti tecnici tramite apposita consulenza al fine di verificare la genuinità della merce e la reale contraffazione del marchio e/o dei segni dei modelli di titolarità di Apple. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle IL UC PI