CASS
Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST MA nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 10/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9167 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata, nell'interesse di US JA, con riferimento ai reati per i quali è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna emessa in data 5 ottobre 2005; 2) sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata il 7 gennaio 2020. In particolare, il giudice dell'esecuzione riteneva più grave il reato di cui alla sentenza sub 2) per il quale era stata irrogata la condanna di anni nove e mesi due di reclusione e determinava la pena in continuazione per il reato di cui alla sentenza n.1 in anni due e mesi otto di reclusione. Allo stesso tempo la Corte territoriale evidenziava che l'aumento stabilito per il reato sub 1) non aveva, comunque, effetti sostanziali sulla pena da espiare poiché la relativa pena inflitta in sede di cognizione era stata già interamente espiata. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Francesca Mavilla, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 657 e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del credito di pena derivante dalla applicazione della disciplina del reato continuato e della fungibilità del periodo di carcerazione per custodia cautelare e dell'indulto. 2.2. Nello specifico il periodo di pena già espiata, per il reato sub 1), rientrando nel medesimo arco temporale e nello stesso disegno criminoso posto alla base dei reati oggetto dei reati sub 2) non poteva essere ignorato nella determinazione della pena residua da espiare, di talché la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il credito di pena risultante dalla nuova pena conseguente il riconoscimento della continuazione, in quanto inferiore rispetto al cumulo materiale delle due condanne sopra indicate. 2 3. Il Sostituto procuratore generale Olga Mignolo ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Anzitutto, deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta l'ammontare della pena come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, così come nemmeno l'avvenuta intera espiazione della pena inflittagli per il reato di cui alla sentenza n.
2. pari ad anni quattro e mesi due dì reclusione, ridotta ad anni due e mesi tre di reclusione a seguito di condono. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che il vincolo della continuazione non va confuso con l'inserzione delle corrispondenti pene nel medesimo cumulo parziale, con il conseguente effetto diminuente sulla pena;
in sostanza, l'applicazione della continuazione non comporta la deroga al principio di cui all'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435 - 01; n. 25186 del 2009 Rv. 243809 - 01; n. 1680 del 2000 Rv. 216418 - 01, n. 8109 del 2010 Rv. 246383 - 01, n. 6072 del 2018 Rv. 272101 - 01, n. 27948 del 2001 Rv. 219607 - 01). 2.2. Nel provvedimento impugnato la Corte di appello, assumendo che di fatto la continuazione riconosciuta non produceva effetti sulla pena residua siccome quella inflitta con la sentenza sub 1) era stata già interamente eseguita, ha omesso di effettuare alcuna analisi inerente al principio di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; in tal modo il giudice dell'esecuzione ha sancito che la riduzione di pena si colloca in quella eseguita senza produrre effetto rispetto a quella in corso, dando per assodata l'inibizione al cumulo determinata 3 dall'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., senza però fornire una adeguata spiegazione delle ragioni di tale conclusione. 3. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), affinché espliciti motivatamente rispetto all'ammontare della pena residua da espiare a seguito del riconoscimento della continuazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena Utili N r9 detentiva residua da espiare, con rinvio per nuovo giudizio Ila Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9167 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata, nell'interesse di US JA, con riferimento ai reati per i quali è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna emessa in data 5 ottobre 2005; 2) sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata il 7 gennaio 2020. In particolare, il giudice dell'esecuzione riteneva più grave il reato di cui alla sentenza sub 2) per il quale era stata irrogata la condanna di anni nove e mesi due di reclusione e determinava la pena in continuazione per il reato di cui alla sentenza n.1 in anni due e mesi otto di reclusione. Allo stesso tempo la Corte territoriale evidenziava che l'aumento stabilito per il reato sub 1) non aveva, comunque, effetti sostanziali sulla pena da espiare poiché la relativa pena inflitta in sede di cognizione era stata già interamente espiata. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Francesca Mavilla, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 657 e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del credito di pena derivante dalla applicazione della disciplina del reato continuato e della fungibilità del periodo di carcerazione per custodia cautelare e dell'indulto. 2.2. Nello specifico il periodo di pena già espiata, per il reato sub 1), rientrando nel medesimo arco temporale e nello stesso disegno criminoso posto alla base dei reati oggetto dei reati sub 2) non poteva essere ignorato nella determinazione della pena residua da espiare, di talché la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il credito di pena risultante dalla nuova pena conseguente il riconoscimento della continuazione, in quanto inferiore rispetto al cumulo materiale delle due condanne sopra indicate. 2 3. Il Sostituto procuratore generale Olga Mignolo ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Anzitutto, deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta l'ammontare della pena come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, così come nemmeno l'avvenuta intera espiazione della pena inflittagli per il reato di cui alla sentenza n.
2. pari ad anni quattro e mesi due dì reclusione, ridotta ad anni due e mesi tre di reclusione a seguito di condono. 2.1. Ciò posto, deve ricordarsi che il vincolo della continuazione non va confuso con l'inserzione delle corrispondenti pene nel medesimo cumulo parziale, con il conseguente effetto diminuente sulla pena;
in sostanza, l'applicazione della continuazione non comporta la deroga al principio di cui all'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435 - 01; n. 25186 del 2009 Rv. 243809 - 01; n. 1680 del 2000 Rv. 216418 - 01, n. 8109 del 2010 Rv. 246383 - 01, n. 6072 del 2018 Rv. 272101 - 01, n. 27948 del 2001 Rv. 219607 - 01). 2.2. Nel provvedimento impugnato la Corte di appello, assumendo che di fatto la continuazione riconosciuta non produceva effetti sulla pena residua siccome quella inflitta con la sentenza sub 1) era stata già interamente eseguita, ha omesso di effettuare alcuna analisi inerente al principio di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; in tal modo il giudice dell'esecuzione ha sancito che la riduzione di pena si colloca in quella eseguita senza produrre effetto rispetto a quella in corso, dando per assodata l'inibizione al cumulo determinata 3 dall'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., senza però fornire una adeguata spiegazione delle ragioni di tale conclusione. 3. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), affinché espliciti motivatamente rispetto all'ammontare della pena residua da espiare a seguito del riconoscimento della continuazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena Utili N r9 detentiva residua da espiare, con rinvio per nuovo giudizio Ila Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.