Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8226 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 2 I 1 Z . / A 4 N / R - 6 T 3 E B S . I R R . G L A L P REPUBBLICA ITALIANA E N A LA CORT SÚ8226 R D I L L L A E A IN NOME DEL POROLO D D T I A S E I T 3 N R E 1 MAD CASSAZIONE N E S E . I Oggetto T S N A E A DISCIPLINARE SEZIONE TERZA CIVILE V NOTATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 4833/01 - Consigliere Cron.18953 Dott. Giuliano LUCENTINI Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Rep. Dott. Ennio - Consigliere Ud. 14/06/01 MALZONE Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO C.C. ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: IL IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati GAETANO VALENTI e GRAZIA GUGLIOTTA con studio in 95100 CATANIA VIA ALBERTO MARIO 81, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
- intimato avversO la sentenza n. 4/01 della Corte d'Appello di 2001 CATANIA, emessa 1'08/01/01 e depositata il 18/01/01 1329 (R.G. 4/00); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/06/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', confermate dallo stesso in udienza, che ha chiesto;
si respinga il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo eA seguito di ispezione eseguita dal consiglio notarile dall'archivio notarile di Catania nei confronti del dr. RG IN, notaio in Belpasso, il procuratore della Repubblica di Catania iniziava l'azione disciplinare nei confronti del detto notaio per l'infrazione di cui agli artt. 47 e 48 1. n. 89/1913 per avere il medesimo omesso nell'atto n. 41780 rep. del 18.7.1997 la menzione della presenza dei testi o la rinunzia a tale presenza. del 7.10.1999,Il Tribunale di Catania, con sentenza riteneva il notaio colpevole dell'infrazione ascritta e lo condannava alla sanzione di f. mille di ammenda. Proponeva appello il notaio. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 18.1.2001, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che era infondata la censura di mancanza di intervento del p.m. davanti al tribunale, sia perché il procedimento era stato iniziato dal Procuratore della Repubblica, sia perché dal verbale di dibattimento in camera di consiglio del 7.10.1999, risultava essere intervenuto il p.m. in persona del dr. M. Scavo. Riteneva, inoltre la corte di merito che neppure fosse fondata la censura di nullità sotto il profilo delle mancate conclusioni del p.m., in quanto esse risultavano precisate Q 3 in verbale e la omessa trascrizione delle conclusioni del p.m. nella sentenza non dava luogo a nullità della stessa. Riteneva, poi, la corte nel merito provati i fatti ascritti all'incolpato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il notaio IN. Il P.G. presso questa corte ha presentato, a norma dell'art. 375 c.p.c. la richiesta di rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 154 1. 16.2.1913. per avere il tribunale emesso la sentenza senza l'intervento in udienza del pubblico ministero, la cui partecipazione nei procedimenti disciplinari contro i notai è invece obbligatoria.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Come si evince, infatti sia dalla decisione di primo grado, che dal verbale di udienza davanti al tribunale di Catania del 7.10.1999, che dalla sentenza di appello, il giudizio si svolto con la regolare partecipazione del pubblico è ministero, che lo ha promosso con richiesta del 4.2.1999 ed ha partecipato all'udienza camerale del 7.10.1999, nella persona del dr. M. Scavo ed ha formulato le sue conclusioni. Il fatto, poi, che nell'epigrafe della sentenza di primo grado sia stata fatta menzione dell'intervento del p.m., senza tuttavia specifica indicazione della persona che aveva rappresentato detto ufficio nell'udienza camerale, non una mancanza di intervento del p.m.integra ovviamente produttiva della nullità della sentenza, ma mera irregolarità della stessa, tenuto conto dell'impersonalità è incertezza in meritodell'ufficio, per cui non vi all'ufficio del p.m. che ha iniziato il procedimento disciplinare e che è stato parte del rapporto processuale, L' 'omissione della persona fisica che rappresentava il p.m. va considerata come un mero errore materiale, che non dà luogo a nullità della sentenza, ma può essere corretta con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.c. (cfr. Cass. 22.4.1992, n. 4843; Cass. 7.3.1995, n. 2654).
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione dell'art. 132,n. 3 c.p.c. non essendo state trascritte nella sentenza le conclusioni del p.m. e comunque per non aver tale ufficio formulato le conclusioni in udienza.
4. Anche questo motivo è infondato. Infatti il p.m. ha partecipato all'udienza del 7.10.1999 ed ha formulato le sue conclusioni. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, applicabile anche al procedimento disciplinare nei confronti dei notai, l'omessa trascrizione nell'intestazione della sentenza delle conclusioni effettivamente svolte dalle parti 5 comporta la nullità della sentenza, solo quando tali conclusioni non siano state esaminate dall'organo giudicante, con conseguente omessa pronuncia sulle domande o sulle eccezioni di parte, ○ con conseguente difetto di motivazione su punti decisivi prospettati, mentre, qualora le conclusioni siano state comunque esaminate ed oggetto di valutazione e pronuncia, come nel caso di specie, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. N. 6329 del 1996; Cass. N. 4240 del 1999; Cass. N. 12475 del 1999). Né il ricorrente assume che nella fattispecie vi sia stata un'omessa pronuncia in merito alle richieste conclusive del p.m.. 5. Con il terzo motivo di ricorso il notaio Inzerillo lamenta la violazione dell'art. 146 1.n., per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.
6. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Infatti, come si evince dall'imputazione, l'illecito disciplinare di cui trattasi è stato commesso il 18.7.1997 (omissione nell'atto n. 41780 rep. della menzione della presenza dei testi o della rinunzia a tale presenza), con la conseguenza che alla data di questa decisione non risulta decorso il termine prescrizionale di 4 anni dal giorno della Commessa infrazione (art. 146 1.n.).
P.Q.M.
6 Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, Il cons. est. Outario Segreto lì 14 giugno 2001. Sperance Francin Il Presidente عبية IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 1861U 2001 oggi, lilì E M IL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Giambattista U S E T E R N O I T N O E 2 C O R I . Z A N 5 A - 8 N I R 9 1 T L / R S P 4 I I A Z D / G 6 S D L W 2 E E I . E D S T D I A S N T E N E 1 S A S 3 E I I 1 R A . E N T A M 7