Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2016, n. 25673
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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L'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato da citato D.Lgs., prevede l'obbligo di traduzione, né, in linea generale, esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2016, n. 25673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25673
    Data del deposito : 4 maggio 2016

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