Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
L'omessa traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato da citato D.Lgs., prevede l'obbligo di traduzione, né, in linea generale, esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2016, n. 25673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25673 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
25 67 3 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA D CONSIGLIO DEL 04/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIO GENTILE N. 842 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Consigliere - N. 7556/2016REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE SGADARI Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHA JIANHUI N. IL 16/01/1992 ZOU ZHIPENG N. IL 22/10/1968 WANG ZECHENG N. IL 25/10/1971 avverso l'ordinanza n. 38/2016 TRIB. LIBERTA' di GENOVA, del 11/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA A ll RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. conco urs for "I'm werne elu the olel ого г Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Genova, sezione per il riesame delle misure coercitive, confermava l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli indagati per i reati di rapina e lesioni pluriaggravate.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per IO il difensore of digly ✓ de indagato che deduceva:
2.1. violazione di legge. Si deduceva la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di fronte al Tribunale per il riesame, in quanto lo stesso non era stato tradotto in lingua nota all'indagato alloglotta;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario. Si deduceva l'insufficienza degli indizi rimarcando che le chiavi rinvenute all'interno dell'abitazione del Wang non sarebbero quelle dell'appartamento nel quale era stata consumata la rapina;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non sarebbe stata fornita alcuna motivazione in ordine alla non adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto sarebbe stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di lesioni personali, malgrado non fossero state contestate aggravanti speciali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Circa la omessa traduzione dell'avviso dell'udienza di fronte al Tribunale per il riesame il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la mancata traduzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l'avviso in questione non è incluso nell'elenco degli atti per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato da citato D.Lgs., prevede l'obbligo di traduzione, né, in linea generale, esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare (Cass. sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, Rv. 261139). Al di fuori degli atti la cui traduzione è obbligatoria previsti dall'art. 143 comma 2 cod. proc. pen., l'art. 143 al comma 3, consente la individuazione di ulteriori atti che, pur non rientrando nell'elenco di cui al comma 2, siano ritenuti essenziali per la conoscenza e comprensione delle accuse (su richiesta dell'imputato, del suo difensore, o d'ufficio): si tratta di atti rispetto ai quali è rimesso al giudice l'apprezzamento in merito alla necessità di una loro 2 traduzione, ogni volta che gli stessi siano ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse. L'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il riesame non rientra tra quelli a traduzione obbligatoria. Inoltre, nessuna istanza di traduzione dell'atto risulta essere stata formulata dall'interessato al fine di qualificare l'atto in questione come atto la cui traduzione era necessaria per soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e conoscenza la cui realizzazione lo stesso legislatore, significativamente, confina nel perimetro delle sole "accuse" enucleate a carico dell'imputato (arg. ex art. 3, commi 3 e 4, della su citata Direttiva 2010/64/UE): l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, infatti, non contiene alcun elemento di accusa, ma solo la indicazione della data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore (Sez. 6, n. 34402 del 14/05/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248240; v., inoltre, Sez. 4, n. 2203 del 23/06/1999, dep. 16/11/1999, Rv. 215179)» (cosi ancora: Cass. sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, Rv. 261139). Infine: non può ritenersi violato il diritto di difesa dell'indagato, inteso nella sua declinazione diritto alla partecipazione consapevole al processo, dato che il Wang, se non vi avesse espressamente rinunciato, avrebbe partecipato (in quanto tradotto) all'udienza camerale, che si sarebbe svolta con la presenza di un interprete.
1.2. Il secondo motivo di ricorso che deduce la insufficienza del quadro indiziario posto a sostegno della valutazione di colpevolezza è manifestamente infondato. La valutazione di colpevolezza si fonda, infatti, su una serie di elementi (tra i quali il decisivo riconoscimento effettuato dalla persona offesa) che sorreggono I valutazione di gravità del quadro indiziario, anche in assenza dell'elemento di prova oggetto delle censure, ovvero la riferibilità delle chiavi rinvenute nell'appartamento dell'indagato all'abitazione ove si era consumata la rapina. Il collegio condivide, sul punto, il consolidato orientamento della Corte di IO secondo cui allorché con il ricorso per IO si lamenti : l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass. sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Cass. sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231832) 1.3. Infondato è anche il motivo di ricorso che censura la assenza di motivazione in ordine alla idoneità cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico. 3 Le Sezioni unite della Corte di IO (con sentenza del 28 aprile 2016) hanno chiarito che il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, anche qualora abbia accertato l'indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. In coerenza con tali linee ermeneutiche, che valorizzano la discrezionalità del giudice nella valutazione concreta di adeguatezza delle cautele disponibili, il collegio di merito rilevava la assoluta e inidoneità della cautela domiciliare a contrastare le esigenze rilevate, in tal modo esprimendo il giudizio "concreto" richiesto dalla Corte di legittimità nell'esercizio della cognizione cautelare sulla adeguatezza della misura scelta. Se, come nel caso di specie, le esigenze cautelari sono ritenute di tale gravità da escludere, a priori, la possibile adeguatezza della cautela domiciliare, la motivazione circa la esclusiva idoneità cautelare della misura carceraria esaurisce gli oneri motivazionali del giudice, ritenendosi implicita la valutazione di inadeguatezza relativa alle misure meno afflittive e, segnatamente, degli arresti domiciliari, sebbene applicati con la modalità di controllo elettronico permanente.
1.4. Il quarto motivo di ricorso che lamenta la illegittima applicazione della misura della custodia in carcere al reato di lesioni aggravate è inammissibile in quanto la violazione di legge veniva proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il collegio condivide sul punto la giurisprudenza secondo cui è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. sez. 5, n. 24963 del 28/02/2014 Rv. 259217).
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa 4 al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 4 maggio 2016 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Mario Gentile Mario Gentill DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 GIU 2016 IL REMADI IL Cance L IERE Claudia Pianel RTE 5