Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N A 8 I O 5 9 I 1 . R Ce 61990 Z / N 4 A A / - R 6 T T 2 B U S . . I B R I L . G L EPUBBLICA ITALIANA P R . E A D E DLL OPOLO ITA ANO00774/0 1 T R . B L E A A D T A D I I 1 S E R 3 N T 1 E COR E S N Oggetto T . E I N S A A TRIBUTI E SEZIONE TRIBUTARIA M CONTENZIOSO NOTIFICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20561/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI Cron. 1564 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Ud.21/09/00 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CARSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPLE SENTENZA Richiesta copia studio. SOLE 24 ORE aal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti Li NI IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIN 22 GEN 2001 CANCELLIERE SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato ROMANO GIOVANNI, difeso dall'avvocato MAGISTRI PIETRO, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLERIA -.tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 controricorrente 1465 avverso la sentenza n. 97500305/97 della Commissione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1 N. 61990 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/10/97; Rilasciata copia legale udita la relazione della causa svolta nella pubblica al Sig. MAGISTR per diritti ✓.12000+2 udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio ✓ CANCELLIERE MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MAGISTRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CANCELLERA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo.
1. Fatto. motivi del ricorso e del controricorso CANCELLERIA 1.1. HI BI, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- SO ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Ro- ma ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo rituale la notifica di un avviso di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
1.2. In fatto, la HI, con il ricorso intro- duttivo, ha impugnato un avviso di mora emesso a segui- to della notifica, ex art. 140 c.p.c., di un avviso di liquidazione d'imposta, sostenendo la irritualità di quest'ultima. 2 1.3. In questa sede, la HI deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di moti- vazione, la nullità della notifica in quanto dalla re- lata della stessa non risulta che siano stati effettua- ti gli adempimenti propedeutici di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c.
1.4. Il Ministero resiste deducendo, a sua volta, che tutti gli adempimenti procedurali sono stati effet- tuati e che, quindi, ogni eventuale vizio di forma do- vrebbe essere ritenuto sanato.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2. Come è noto, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, "la notificazione dell'atto introdut- tivo del giudizio nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. Civ. ha carattere eccezionale ed è subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, nel caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai sog- (ed in sequenza tassativa) in-getti alternativamente dicati nell'art. 139, e cioè a persona di famiglia o addetta alla casa (all'ufficio, ecce), о al portiere dello stabile dove è l'abitazione (o l'ufficio, ecc.), o ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. L'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle 3 persone e alle condizioni prescritte deve inoltre ri- sultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificatore non potendosi desumere per im- plicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata" (Cass. Civ., sez. 1, 9 agosto 1996, n. 7309; conf. sez. 1, 4 settembre 1996, n. 8071, sez.1, 4 aprile 1998, n. 3497). Quindi, appare errata l'affermazione, contenuta nella motivazione della sen- tenza impugnata, secondo la quale la notifica ex art. perche 140 c.p.c. sarebbe valida "dagli atti risulta" che gli adempimenti prodromici sarebbero stati comunque effet- tuati, a prescindere dalla attestazione contenuta dalla relata.
2.3. Inoltre, in linea di principio, la nullità non "può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta af- fissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento" (sent. 8071 del 1996). Quindi, l'eccezione prospettata dal Ministero resistente, secondo la quale tutti gli adempimenti propedeutici sarebbero stati comunque posti in essere, a prescindere dalla mancata attestazione de- gli stessi, è del tutto irrilevante.
2.4. Conseguentemente, l'eccezione di nullità del- la notifica dell'avviso di liquidazione, in forza del quale è stato poi notificato alla ricorrente l'avviso di iscrizione a ruolo, è fondata. La sentenza impugnata deve essere cassata e la decisione, anche sulle spese, deve essere rinviata al giudice a quo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonia Merone) (dr. Vincenzo Carbone) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CE ST 19 GEN, 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 CE ST E N O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / N S A 4 I I - / G R 6 B 2 E A R . . L T R . L U P A . A D B D . I B L E R E A T T D A T N I I 1 E S R 3 S N 1 E E E T S . I N A A M 5