Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia determinato in base alle norme del codice di procedura civile; è pertanto da ritenersi di valore indeterminabile la controversia di separazione dei coniugi, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1999, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO Presidente
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere
Dott. Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 9536/96 proposto da
BA NI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 92 presso lo studio dell'Avv. Carlo Silvetti, che unitamente all'Avv. Prof. Loriana Zanuttigh la difende come da procura a margine del ricorso,
RICORRENTE
contro
EZ IA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso lo studio dell'Avv. Livio Gagliardini, che unitamente all'Avv. Bernardo Marino lo difende come da procura a margine del controricorso,
CONTRORICORRENTE
per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia del 23.5.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.7.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Loriana Zanuttigh.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 28 L.13.6.1942 n. 794, l'avv. Daniela Baggi chiedeva al tribunale di Pavia la liquidazione della propria parcella professionale di cui alla nota informativa del 29.11.1995, per l'assistenza legale prestata in favore del prof. LU ZZ nella controversia relativa alla separazione giudiziale dei coniugi, all'affidamento della minore ES e ai rapporti economico-patrimoniali delle parti.
Con ordinanza 23.5.1996, il tribunale, a fronte della notula di L.78.340.500, liquidava in favore dell'avv. Daniela Baggi la somma complessiva di L. 29.548.000, oltre IVA e CPA, con detrazione dell'acconto di L. 11.728.650.
Il tribunale, pur dando atto dell'elevato impegno professionale profuso dall'avv. Daniela Baggi, sia per la delicatezza delle questioni, sia per i numerosi ricorsi ed atti interinali innestatisi nella causa principale, sia per la copiosa corrispondenza e gli intensi contatti in studio e telefonici, riteneva tuttavia che, ai fini della determinazione del valore della causa, non poteva prendersi in considerazione, ne' in via preminente ne' in esclusiva, l'ammontare delle pretese patrimoniali, innestandosi le stesse nel più ampio contesto dei rapporti matrimoniali, che il giudizio di separazione tendeva a regolare. Pertanto la causa andava ritenuta di valore indeterminabile, con conseguente applicazione delle relative tariffe indicate nelle tabelle A e B del D.M. n, 585 del 1994. Riteneva poi il tribunale che, dato il suddetto elevato impegno dell'avv. Daniela Baggi, in base alla complessità e ampiezza del contenzioso, le menzionate tariffe andavano applicate nei valori massimi, per cui, ferme restando le voci indicate dal professionista, la parcella andava liquidata in complessive L. 29.548.000. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Daniela Baggi, deducendo quattro motivi ai quali LU ZZ ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge e falsa applicazione del D.M.
5.10.1994 n. 585, si assume che l'impugnata ordinanza è viziata sotto il profilo della motivazione in relazione alle disposizioni normative applicabili alla fattispecie in esame. Invero, pur dando atto dell'elevato impegno professionale profuso dal legale e della delicatezza e complessità delle questioni trattate, l'impugnata ordinanza ha omesso di considerare che, alla stregua della norma richiamata (art. 5 del D.M. n. 585 del 1994), la liquidazione poteva anche superare il "doppio" dei massimi stabiliti. Inoltre con argomentazioni, non condivisibili ha ritenuto che l'aspetto economico aveva, secondaria importanza, laddove la centralità dell'elemento patrimoniale, senza trascurare i delicatissimi profili relativi all'affidamento della minore, risultava da tutta la documentazione in atti, specie per ciò che riguardava il procedimento interinale per sequestro giudiziale avente ad oggetto titoli fino alla concorrenza di L. 801.000.000. Il motivo è infondato.
Il tribunale ha affermato che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione degli onorari professionali, bisognava considerare che si trattava di un giudizio di separazione dei coniugi, dove le varie pretese patrimoniali dedotte, ancorché di rilevante ammontare, non potevano prendersi in considerazione in via nè preminente ne' esclusiva, innestandosi nel più ampio contesto dei rapporti matrimoniali, che il giudizio di separazione tende a regolare e a riequilibrare, sulla scorta di principi e criteri di natura non squisitamente economica.
L'affermazione evidenzia che il tribunale ha considerato il contenuto sostanziale della domanda, e, a tal fine, dopo aver rilevato che riguardava essenzialmente i rapporti personali e l'affidamento della prole, ha ritenuto che l'aspetto economico non assurgeva ad elemento qualificante della domanda, dove non rivestiva valenza autonoma o prevalente rispetto ai suddetti rapporti personali.
Il Tribunale ha dato, quindi, giustificazione della sua decisione, che, in quanto basata su esatte argomentazioni logico- giuridiche, si sottrae ai denunciati vizi.
Ed invero, poiché per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia, da individuare in base alle norme del codice di procedura civile (art. 5 e 6 della tariffa professionale), va considerata di valore indeterminabile la controversia di separazione dei coniugi, in quanto (art. 10 c. p. c.) la causa petendi della domanda è il rapporto matrimoniale e la sua sospensione il petitum;
per cui l'eventuale indicazione dell'ammontare degli aspetti patrimoniali connessi non ha rilevanza alcuna sulla determinazione del valore della causa.
2. Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione del D.M.
5.10.1994 n. 585, si censura l'impugnata ordinanza perché non ha considerato che, nelle controversie di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 6, comma 5, per la determinazione degli onorari massimi (presupposti come dovuti dallo stesso tribunale) bisogna far riferimento a quelli previsti per le cause di valore fino a L. 1.000.000.000, e non a quelli per le controversie tra i 50 e i 100 milioni, valevoli per la determinazione degli onorari minimi. Il motivo è infondato.
Il tribunale, dopo aver dato atto dell'elevato impegno professionale del legale e della complessità e ampiezza della controversia, ha ritenuto opportuno applicare le tariffe, di cui alle tabelle A e B del D.M. n. 585/95, nel massimo ed ha quindi liquidato per onorari la somma di L. 17.030.000.
La censura risulta generica dal momento che non indica quale avrebbe dovuto essere il diverso ammontare dell'onorario rispetto a quello liquidato dal tribunale in conformità dei suddetti parametri legali, in relazione al ritenuto valore indeterminabile della causa.
3. Con il terzo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art.92 c.p.c., si censura l'impugnata ordinanza laddove ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, e si assume che non ricorrevano i presupposti.
Il motivo è infondato.
È jus receptum che in tema di spese processuali la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nel caso della soccombenza reciproca, sia in quello della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione;
ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi (che non ricorre nella fattispecie) della violazione del principio secondo cui le spese- non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero della decisione del giudice di merito di disporre la compensazione con la indicazione di ragioni palese- mente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. fra le tante: C s. 10.7.1997 n. 5174; 14.3.1995 n. 2949).
4. Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.M. 585/1994, ultra ed extra petizione, si censura l'impugnata sentenza per non aver considerato, allorché ha ritenuto la causa di valore indeterminabile, che nel giudizio, pur trattandosi di vicenda giudiziale separativa, erano state chieste consistenti misure economiche di pagamento: domande queste tutte squisitamente patrimoniali, e, quindi, di valore intuitivamente determinabile.
Il motivo è infondato.
Con esso, nonostante le più articolate e puntuali esplicitazioni svolte dalla difesa nel corso della discussione orale, si ripropone in sostanza la doglianza del primo mezzo. Inutilmente la ricorrente tenta di valorizzare l'aspetto patrimoniale della vicenda, senza riuscire comunque a intaccare le ragioni della decisione del tribunale: le pretese economiche, le richieste di pagamento, l'attribuzione di somme di denaro possono sul piano logico legittimare la rilevanza della questione economico-patrimoniale, ma nulla tolgono al dato conclusivo di una causa essenzialmente di natura separativa e, come tale, di valore indeterminabile. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 6 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999