Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1999, n. 610
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Sentenza 22 gennaio 1999

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Per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia determinato in base alle norme del codice di procedura civile; è pertanto da ritenersi di valore indeterminabile la controversia di separazione dei coniugi, non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l'ammontare delle richieste economiche connesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1999, n. 610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 610
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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