Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12604 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
LA COR E PREMA DICASSAZIONE12 604 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1540/00 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron. 26486 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 3340 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. Ud. 28/03/03 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DA US, D'AQUI SAVERIA, in proprio e nq di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Daniele, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO che li difende anche disgiuntamentePELLICANO', all'avvocato PIETRO SCARAMUZZINO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NUOVA MAA ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del 2003 Dirigente Dott. Massimo Zanotti, elettivamente 778 domiciliata in ROMA VIA MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato WALTER FARRUGGIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1155/99 della Corte d'Appello di ! TORINO, Sezione III Civile, emessa il 18/06/99 e depositata il 26/08/99 (R.G. 1418/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CARESTIA che ha concluso in Generale Dott. Antonietta via principale per il rinvio a nuovo ruolo per prova rinuncia, in subordine cessazione della materia del contendere ed in subordine ancora per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 22.7.1997, la S.p.a. Nuova MAA Assicu- razioni conveniva davanti al Tribunale di Torino Giu- seppe DA e IA D'UI proponendo opposizione al precetto con il quale i predetti le avevano intimato il 2 pagamento della somma di L. 169.510.260 in forza di sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 18.5.1995. 2 Il tribunale, con sentenza del 9.9.1998, rigettava l'opposizione. Pronunciando sull'appello della MAA, al quale ave- vano resistito il DA e la D'UI, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 26.8.199, lo accoglieva;
dichiarava nullo ed inefficace il precetto;
condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio gra- do. Avverso la sentenza il DA e la D'UI hanno pro- posto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Ha resistito, con controricorso, la MAA. MOTIVI DELLA DECISIONE La resistente ha documentato la transazione inter- venuta tra le parti, depositando copia della quietanza di risarcimento sottoscritta dal DA e dalla D'UI, nella quale si dà atto dell'avvenuto pagamento, da par- te della Nuova MAA, della somma di L. 193.244.902 e si conviene l'abbandono dei giudizi in corso, con compen- sazione delle spese. Va quindi dichiarata cessata la materia del conten- dere, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. ! Le spese del giudizio di cassazione vanno compensa- te.
P.Q.M.
3 La Corte dichiara cessata la materia del contende- re. Spese compensate. Così deciso in Roma il 28.3.2003 IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE витии Шля IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIER 1 Innocenzo Battista 4