Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' PO LO ITALIAN0 1 86 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 7866/99 Consigliere Cron. 4608 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA PAPPACENA GRAZIA, 91, presso lo studio dell'avvocato VIA CRESCENZIO LUCISANO LUCIO, che la rappresenta e difende, giustal delega in atti;
- ricorrente
contro
SI AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 21352/98 del Tribunale di ROMA, 4394 -1- depositata il 04/12/98 R.G.N. 77744/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, AU PI proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. avverso il precetto con cui la signora IA AP chiedeva che venisse pagata la somma di lire 62.920.620 in esecuzione della sentenza del 22 dicembre 1987-5 febbraio 1988, la quale, accertata la pregressa esistenza di un rapporto di partecipazione della stessa AP all'impresa familiare con AN ed RT PI (rispettivamente suocero e coniuge della stessa), condannava questi ultimi al pagamento della somma di lire 33.100.000, oltre accessori di legge. Esponeva il ricorrente di non essere tenuto al pagamento della somma per intero, bensì, ai sensi dell'art. 752 c.p.c., solo per la quota ereditaria spettantegli;
e poiché, per effetto delle disposizioni del dante causa AN PI, egli era stato chiamato all'eredità per una quota di due noni della massa ereditaria, 14 illegittimamente gli si richiedeva il pagamento dell'intero importo. Concludeva, pertanto, perché fosse accertato e dichiarato che era tenuto a corrispondere solo i 2/9 della somma richiesta, con condanna della AP al risarcimento dei danni sul presupposto della temerarietà della lite (art.96 c.p.c.). La convenuta non si costituiva in giudizio. Il Pretore accoglieva il ricorso e dichiarava che AU PI era tenuto al pagamento dei 2/9 della somma richiesta con il precetto, condannando la convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria, liquidati equitativamente in complessive lire 5.000.000. Avverso tale pronuncia proponeva appello la AP, cui resisteva lo PI chiedendone il rigetto. Con sentenza del 4 dicembre 1998, l'adito Tribunale di Roma confermava la decisione di primo grado, osservando che la AP, pienamente consapevole della intervenuta successione, avrebbe dovuto agire, in base agli artt. 752 e 754 c.c., nei confronti di AU PI solo per la quota di sua spettanza, "ben potendo, e dovendo, accertare prima di agire la quota di responsabilità dello stesso”. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la AP con un unico motivo. Resiste lo PI controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art.378 c.p. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione IA AP denuncia falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., assumendo che il Tribunale di Roma -omettendo, peraltro, di specificare quale dei due criteri previsti da detto articolo era da ritenersi applicabile alla fattispecie- avrebbe errato nel respingere il motivo di gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado, che la M condannava al risarcimento del danno per "responsabilità aggravata". Il ricorso è fondato. Come è noto, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96 c.p.c. fissa una integrale e completa disciplina della responsabilità risarcitoria per fatti e comportamenti processuali delle parti, esaurendone tutte le ipotesi, sicché resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art.2043 c.c., rispetto al quale l'art.96 si pone come norma speciale (cfr. Cass. 12 gennaio 1999 n.253). In particolare, il primo comma del citato articolo del codice di rito fonda la responsabilità aggravata ivi prevista sul comportamento della parte soccombente, che abbia "agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave ..."; il secondo comma aggiunge che il risarcimento è dovuto nel caso in cui il giudice accerti "l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata senza la normale prudenza. ....". 2 Si tratta di due diverse ipotesi di responsabilità, delle quali la seconda, nel contemplare il criterio della “normale prudenza", rappresenta una previsione eccezionale, che trova pertanto applicazione nei soli casi dalla stessa norma espressamente previsti, mentre tutti gli altri casi ricadono sotto la disciplina del primo comma, il quale fa invece riferimento al criterio del dolo o della colpa grave (Cass. 21 febbraio 1985 n.1545). Orbene, la fattispecie in oggetto non rientra né nella ipotesi generale né in quella eccezionale. La ricorrente, infatti, richiedendo la notificazione allo PI di un atto di precetto, non ha né agito né resistito in giudizio, né tanto meno ha iniziato o compiuto l'esecuzione forzata, non essendo esso atto di esecuzione ma solo M un'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e, quindi, un atto preliminare ed estrinseco al processo esecutivo ( ex plurimis, Cass.28 giugno 1980 n.4111). L'atto di precetto, infatti, per chiara volontà del legislatore, è configurato come un atto esterno al processo esecutivo, che precede l'esecuzione forzata (v. art.479 c.p.c.), la quale, viceversa, inizia col pignoramento (art.491 c.p.c.). Esso non costituisce neppure una domanda e pertanto non determina la pendenza di alcuna lite (cfr. Cass. 18 febbraio 1992 n.2000). Ne discende che l'atto di precetto, non essendo idoneo ad "agire o resistere in giudizio”, non può comportare una responsabilità ex art.96, primo comma, c.p.c., e pertanto non poteva, questa, essere ascritta alla ricorrente. A maggior ragione deve escludersi la configurabilità di qualsiasi responsabilità, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, il cui disposto come innanzi chiarito ha carattere eccezionale rispetto alla previsione contenuta nel primo comma e, pertanto, va applicato soltanto alle ipotesi in esso specificamente previste. Il Giudice a quo avrebbe dovuto, quindi, escludere l'applicabilità della 3 norma al caso in discussione, non essendo l'atto di precetto idoneo ad “iniziare o compiere l'esecuzione forzata". Nel caso in esame, dunque, non ricorreva nessuno dei requisiti richiesti dall'art.96 c.p.c. per configurare una responsabilità per lite temeraria a carico della ricorrente, la quale non solo non ha iniziato l'esecuzione forzata ma non si è neppure costituita nel giudizio di opposizione al precetto promosso dallo PI dinanzi al Pretore di Roma. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla proposta censura. Ne consegue che, ricorrendo nella specie violazione di norme di diritto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, rigettandosi la domanda proposta dallo PI per risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. L'esito della lite induce a compensare, tra le parti, per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, così come liquidati, dai rispettivi Giudici, gravando gli altri due terzi sulla AP. Stimasi, invece, compensare per intero le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura proposta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da PI AU per risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.; compensa, tra le parti, per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, così come liquidati, gravando i Í restanti due terzi sulla AP;
compensa per intero le spese di questo giudizi o D , O L 3 Roma, 13 novembre 2001. L 0 3 1 O A 5 B . S S . I T A R D N Il Consigliere est. Il Presidente T A ' , A 3 L A T 7 L S S - E E O 8 P - D P S 1 I I M 1 S I Phill N N G A E E O D S IL CANCELLERE G I E A G A T D Depositats in Car E N L E O E , T S O 9709. T A E I R L T R L I S I E PROL D G D E 4 O R