Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10562 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC 0.5 6 2 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RILASCIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMOBILE Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 21061/98 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron. 23180 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 3579 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. NN SETTIMJ Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LI, elettivamente domiciliata in ROMA н VIA APPIA NUOVA 519, presso lo studio dell'avvocato А PALMIERI C, difesa dagli avvocati GIOVAGNORIO SILVIO, COLUCCI GIOVANNI, giusta delega in atti;
B F ace once studio - ricorrente IL SOLE 24 ORE - 1500 per diritti L. contro 02 AGO. 2001 GIOVANNI,DI IL elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo studio dell'avvocato OTTOLENGHI ENZO, che 10 difende LIRE 1500 CANCELLER unitamente all'avvocato LIMENTANI UGO, giusta delega 2001 in atti;
controricorrente 0400820 627 -1- avverso la sentenza n. 493/97 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 15/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per 1'improcedibilità del ricorso. -2- ---- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE ET IN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 4.11-15.12.97 della Corte d'appello de L'Aquila con atto notificato NN Di GI il 14alla controparte novembre 1998 e depositato nella cancelleria di questa Suprema Corte il 12 dicembre 1998, il ventottesimo giorno, cioè, dalla data di notifica dell'atto medesimo. Il Di GI resiste con controricorso, illustrato con memoria nella quale deduce l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini di cui all'art. 369 cpc. Il ricorso è improcedibile per inosservanza del termine di venti giorni fissato per il deposito dall'art. 369 cpc e, stante la perentorietà del dedotta dal termine stesso, l'improcedibilità, soltanto nella memoria depositata ex resistente art. 378 stesso codice, va comunque rilevata d'ufficio e non può essere sanata dalla costituzione del resistente medesimo (v. tra le tante Cass. n.3939/87 S.U.). Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 3
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NN Di GI, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 172.900 172.900 oltre a L.
2.000.000 per onorari. Roma 10 aprile 2001. вети ien tensore Alfredo Merif IL CANCELLIERE 01 109T 250.000 Francesco Catania 456T 20000 TOT. 270000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2. AGO 2001 IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Iscritto a ruolo il 3008 10 Ufficio di Roma 2 www1776. Art. D. 4 Y-YW