Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. dall'esposizione per consuetudine della cosa alla pubblica fede, la sottrazione di un portafoglio dall'interno di una borsa da donna, lasciata aperta e poggiata su una poltroncina di una discoteca, rientrando nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustodita la propria borsa da parte di chi in discoteca abbandoni temporaneamente il posto per andare a ballare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 11423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11423 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAZA Carlo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 3893
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 12459/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
KHALY M'BENGUE N. IL 10/10/1985;
avverso la sentenza n. 1549/2012 TRIBUNALE di MANTOVA, del 30/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15.10.2013 il Tribunale di Mantova dichiarava non doversi procedere, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., nei confronti di Khaly M'Bengue, escluse le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 11 bis e art. 625 c.p., n. 4, dal reato di furto - per essersi impossessato, al fine di trarne per sè profitto, di una borsa, contenente un portafoglio, sottraendola alla proprietaria RA LU, che l'aveva momentaneamente appoggiata su di una poltrona della discoteca "Mascara" di Mantova - per mancanza di querela.
2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'inosservanza di norme processuali e della legge penale, in particolare dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 624 c.p., comma 3 e art. 625 c.p., n. 7, atteso che, pur avendo il giudice di prime cure ritenuto che nella fattispecie in esame fosse più correttamente configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e non quella di cui all'art. 625 c.p., n. 4, ha ritenuto di non riqualificare tale ultima circostanza, laddove, dalla lettura del capo di imputazione, era ben evidente che il fatto era stato commesso su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e nel capo medesimo erano già contenuti tutti gli elementi della suddetta aggravante, con la conseguenza che il furto non era procedibile a querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Mantova, dopo aver ricostruito i fatti sulla base del narrato della persona offesa RA LU - nel senso che, in data 12.11.2009, mentre quest'ultima si trovava in un locale notturno denominato "Mascara" ed era intenta a ballare, l'imputato le sottraeva la borsa, collocata sotto le giacche poste sui divanetti di fronte alla pista da ballo, e specificamente il suo portafoglio - evidenziava che non si configurava nella descritta vicenda l'aggravante contestata nel capo di imputazione, di cui all'art. 625 c.p., n. 4, avendo più volte la S.C. evidenziato che, nel caso in cui vengano lasciati incustoditi beni personali in locali pubblici, l'aggravante configurabile è quella di cui all'art. 625 c.p., n. 7, ossia l'affidamento alla pubblica fede, circostanza questa che tuttavia non poteva ritenersi nella fattispecie in esame, all'esito della riqualificazione dell' aggravante erroneamente contestata, perché "nella parte descrittiva dell'imputazione l'affidamento alla pubblica fede non era contemplato".
Tale ultima valutazione appare censurabile.
Giova richiamare innanzitutto i principi espressi da questa Corte, che si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, secondo cui la sottrazione di un portafoglio dall'interno di una borsa da donna, lasciata aperta e poggiata su una poltroncina di una discoteca, integra il reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 7, dall'esposizione per consuetudine della cosa alla pubblica fede, rientrando nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustodita la propria borsa da parte di colei che in discoteca abbandoni temporaneamente il posto per andare a ballare (Sez. 4, n. 2477 del 07/03/1995 Rv. 200909). Nel caso di specie, dunque, può convenirsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui non risulta configurabile nella vicenda in esame l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4 del furto con destrezza, non ricorrendone i presupposti, bensì quella di cui all'art. 625 c.p., n.
7. Non appare corretto, invece, il passaggio successivo contenuto nella medesima sentenza in base al quale non potrebbe operarsi la riqualificazione dell'aggravante originariamente contestata in quella di cui all'art. 625 c.p., n. 7, non essendo contenuto, in sostanza, nell'imputazione un riferimento specifico alla pubblica fede. È sufficiente richiamare in proposito i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa indicazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 2, 10/01/2013, n. 14651;
Sez. 6, 28/09/2012, n. 40283). In definitiva, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, ne' l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, presentandosi bastevole, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, che l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, 16/09/2008, n. 38588). Nel caso di specie, il capo di imputazione ha addebitato all'imputato di essersi impossessato di una borsa contenente un portafoglio, sottraendola alla proprietaria RA LU, che l'aveva momentaneamente appoggiata sulla poltrona della discoteca tale imputazione erano chiaramente contenuti gli estremi del fatto integranti l'esatta circostanza aggravante, tali da consentire all'imputato l'espletamento di ogni difesa sul punto. In dipendenza, pertanto, della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7), che determina la punibilità di ufficio del reato di furto, ai sensi dell'art. 624 c.p., comma 3 la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2015