Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Integra l'ipotesi di reato ( di cui agli artt. 17 e 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e non mero illecito amministrativo l'inosservanza, da parte di affittacamere e albergatori, dell'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. le generalità delle persone da esse alloggiate.
Commentario • 1
- 1. Albergatore deve comunicare identità clienti all'autorità (Cass. 7128/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2022
Costituisce (ancora) reato la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo. Corte di Cassazione sez. III penale ud. 19 gennaio 2022 (dep. 1° marzo 2022), n. 7128 Ramacci Presidente – Gai relatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, ex artt. 129 e 459 c.p.p., nei confronti di F.N.imputata, come da richiesta di emissione del decreto penale di condanna, del reato di cui all'art. 109 TULPS, per non avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 42565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42565 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3003
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026411/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VIGEVANO;
nei confronti di:
1) MO IO N. IL 23/05/1958;
avverso SENTENZA del 09/01/2007 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Montagna A. che ha chiesto annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Gip presso il Tribunale di Vigevano, richiesto da parte del locale P.M. dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di NT FL imputato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 109, comma 3, pronunciava sentenza di non doversi procedere a carico del predetto, ex art. 129 c.p.p., "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" sul rilievo che tale fatto fosse stato depenalizzato dalla L. n. 203 del 1995. 2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l'anzidetto Tribunale che motivava il gravame per violazione di legge: il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109 era stato riformulato dalla L. 135/2001 senza previsione di autonome sanzioni rendendosi così applicabili quelle di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.17. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. Ed invero la L. 135/2001, riformulando il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, ha di fatto abolito la sanzione amministrativa introdotta con la L. n. 203 del 1995, con l'effetto di rendere la condotta ivi prevista punibile R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 17. Il fatto ascritto all'imputato risulta dunque costituire contravvenzione e non è - in oggi, e non lo era al momento della sua commissione (20.07.2003) - depenalizzato. In tal senso, invero, si è già pronunciata questa Corte di legittimità con decisioni che qui vanno richiamate e ribadite cfr. Cass. Pen. Sez. 1 n. 1966 in data 17.12.2004, Rv. 230612, P.G./Passilongo; Cass. Pen. Sez. 3, n. 37145 in data 07.07.2005, Rv. 232474, P.M./Parati. Tanto ritenuto, risulta evidente che l'impugnato provvedimento va annullato siccome affetto da violazione di legge. Si impone dunque annullamento senza rinvio. Gli atti vanno restituiti al Gip del Tribunale di Vigevano per l'ulteriore corso di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore al Gip del Tribunale di Vigevano. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008