Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 42565
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra l'ipotesi di reato ( di cui agli artt. 17 e 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e non mero illecito amministrativo l'inosservanza, da parte di affittacamere e albergatori, dell'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. le generalità delle persone da esse alloggiate.

Commentario1

  • 1Albergatore deve comunicare identità clienti all'autorità (Cass. 7128/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 marzo 2022

    Costituisce (ancora) reato la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo. Corte di Cassazione sez. III penale ud. 19 gennaio 2022 (dep. 1° marzo 2022), n. 7128 Ramacci Presidente – Gai relatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, ex artt. 129 e 459 c.p.p., nei confronti di F.N.imputata, come da richiesta di emissione del decreto penale di condanna, del reato di cui all'art. 109 TULPS, per non avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 42565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42565
Data del deposito : 6 novembre 2008

Testo completo