Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
La decisione di inammissibilità della richiesta di revisione non deve essere preceduta dal contraddittorio tra le parti, e quindi il richiedente non può interloquire sul parere reso dal pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul contraddittorio nella fase di ammissibilitàGastone Andreazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2010, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
02 37 8 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Udienza un Camera di Consiglio del 25 novembre 2010
composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Aldo Grassi, Presidente
N. Registro Generale Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere 20199/10 ниби 1800 D.ssa Silvana de Berardinis, Consigliere
Dr. Maurizio Fumo, Consigliere
Dr. Gerardo Sabeone, Consigliere
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da CH AL, nato il [...] avverso l'Ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Perugia del 9.11.2009
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
lette le Requisitorie del PG. presso questa Corte (nella persona del Cons. Tindari Baglione) che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In fatto.
Il Tribunale di Roma, in data 25.11.1994, ha assolto CH AL da varie imputazioni tra cui, per quel che qui interessa, quella di bancarotta fraudolenta impropria conseguente alla procedura concorsuale a cui fu assoggettata la società assicuratrice PREVIDENZA, al cui consiglio di amministrazione egli sedeva, responsabilità esclusa per il ricorrente in quanto egli fu ritenuto ignaro delle condotte illecite commesse da altro consigliere di amministrazione, Luciano SGARLATA.
A seguito di appello del PM. la Corte territoriale di Roma, in totale riforma, condannò, in data 24.11.1997, il AL, ritenendolo colpevole del reato fallimentare, decisione sostanzialmente confermata (per quanto qui rileva) dal rigetto del ricorso, assunto da Sentenza, ormai irrevocabile, della Cassazione.
Con istanza, depositata il 24.6.2009, la difesa del AL ha promosso istanza di revisione presso la Corte d'Appello di Perugia, insistendo nella propria innocenza nei reati per cui è stato condannato, ribadendo la propria ignoranza circa le condotte di fraudolenza commesse da SGARLATA, che egli aveva - anche formalmente - delegato alla gestione della società. A sostegno della propria affermazione il ricorrente sostiene che i giudici del merito ebbero ad ignorare le nuove prove offerte: dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive, per cui ebbe sempre a protestare incompetenza sulla gestione, mostrandosi incapace a rendere informazioni al riguardo a chi gliele chiedeva, circostanza confermata da ex dipendenti e da politici che attestarono la preoccupazione che il Governo disponesse una tutela verso la posizione dei fiducianti. Venne anche allegata una prima sentenza che dimostrava l'esistenza di un ragguardevole credito del AL verso la PREVIDENTE, sintomo della sua buona fede, non essendo receduto
nonché prodotta altra decisione che assolvendo gli amministratori della collegata OTC Spa - consentiva di configurare una sorta di ne bis in idem nell'accertamento della sua buona fede.
L'istanza è stata dichiarata inammissibile con Ordinanza 9.11.2009 della Corte territoriale umbra, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., poiché (in buona sostanza) si ritenne che le produzioni non riescono a scalfire il principio di diritto, a suo tempo stabilito dalla Cassazione nella lettura dell'art. 40 cpv. c.p., che ascrive la responsabilità all'amministratore - salvo il caso di elusione del controllo, non imputabile al soggetto anche in dipendenza dalle altrui condotte pregiudizievoli per la società, quando detti comportamenti non siano stati doverosamente impediti.
Avverso l'Ordinanza di inammissibilità interpone ricorso la difesa del AL sulla base dei seguenti motivi:
- la norma dell'art. 634 c.p.p. impone uno scrutinio limitato alla idoneità astratta delle nuove prove e modificare la decisione soggetta alla revisione, senza che sia possibile relativamente ad esse giudizio prognostico;
le prove offerte all'esame non sono mai state dichiarate inattendibili, ma sono state giudicate inammissibili;
l'Ordinanza trascura l'assoluzione del primo giudice, che non si ancorò ad un postulato indimostrato sulla ignoranza del AL circa la gestione illecita di
SGARLATA; la giurisprudenza di questa Corte impone un accertamento sul profilo soggettivo dell'amministratore colpevolmente inerte ed a ciò sovvengono le prove offerte al nuovo esame;
Il Procuratore generale (Cons. Selvaggi), con Requisitorie scritte del 24.7.2010, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 9.11.2010 è stata depositata memoria difensiva con allegato.
In diritto
Il ricorso non è fondato e non viene accolto.
Preliminarmente la difesa ha evocato questione di legittimità costituzionale relativa all'assenza di integrale contraddittorio nella procedura di impugnazione su provvedimento proteso alla revisione. Si afferma, cioè, che mentre è stato richiesto
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parere al riguardo al Procuratore Generale non viene consentito alla difesa di
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interloquire sullo stesso, non essendo messa al corrente del suo contenuto, una volta che esso sia depositato.
Ma la questione non presenta effettivo interesse. Innanzitutto, la rilevanza della prova, cui è subordinato il giudizio favorevole di ammissibilità dell'istanza di revisione, non attiene al momento valutativo della prova medesima. Pertanto, non si presenta necessità di procedere allo scrutinio in contraddittorio tra le parti, dovendosi esclusivamente disporre di una valutazione della relativa idoneità ad infrangere il giudicato (cfr. da ultimo Cass., sez. II, 27.1.2009, Scopece, Ced Cass., rv. 243286). Al contempo, poiché l'art. 634 c.p.p. non contempla le medesime modalità dettate dall'art. 127 c.p.p., la giurisprudenza di questa Corte ritiene legittima anche l'adozione della decisione de plano. Inoltre, il Collegio (con ciò convenendo con l'orientamento del PG. presso questa Corte) non condivide l'assunto (pur affermato da Cass., Sez. V, 14.6.2007, CED Cass. 237600;
Cass. Sez. 1, 24.6.2010, Zito, CED Cass. 248029) per cui risulta doveroso, anche alla luce della giurisprudenza europea, l'obbligo della Corte d'Appello di rendere noto il parere del PG. alla parte privata. Invero, in questa ottica si trascura che l'avvio alla procedura è generato dall'iniziativa del condannato ed il contraddittorio (cartolare) si esaurisce con la comunicazione delle ragioni dell'istanza alla parte pubblica. Diversamente opinando si darebbe vita ad un'irragionevole sequela di reciproche comunicazioni, nella ricerca di una pari opportunità tra le parti che permetta di interloquire in guisa paritaria.
Per quel che concerne il merito della domanda si osserva che la validità formale delle richieste poste a sostegno dell'istanza non coincide con una effettiva novità degli argomenti, carattere essenziale per il vaglio della istanza. Essi, giustamente, sono ritenuti iterativi di questione già scrutinata e non sono suscettibili di condurre ad una diversa valutazione nei termini decisivi di cui all'art. 631 c.p.p.
L'indefettibile posizione di garanzia ricoperta dall'amministratore in seno all'organismo che egli gestisce, impone una peculiare vigilanza ed il dovere di conoscenza, come esattamente già affermato dalla Suprema Corte (nel caso di specie, anche alla luce del vistoso tratto fraudolento che ha caratterizzato il comportamento del co-amministratore), pur in considerazione di eventuali errori ed imprecisioni (di data sull'assunzione dell'incarico) palesate dal giudice del merito. Né la riforma societaria ha, per quel che concerne la posizione del ricorrente, alterato il profilo della possibile responsabilità penale, non avendo modificato il testo della norma incriminatrice (Cass. Sez. Un. 26.2.2009, Rizzoli) ed, anzi, avendo più precisamente delineato l'obbligo di consapevole partecipazione alla gestione (supponendo il primario dovere di agire in modo informato, cfr. l'attuale art. 2381 co. 6 cod. civ.) Non è, infine, ravvisabile preclusione assimilabile al ne bis in idem nella decisione resa in sede giudiziale sulla gestione OTC, in considerazione della diversa premessa in fatto rispetto a quella qui considerata, che esclude l'identità dei tratti essenziali del fatto, richiesta dall'art. 649 c.p.p.
Nel resto le censure mosse riguardano il vaglio delle prove offerte, dunque, un profilo di merito estraneo allo scrutinio del giudice di legittimità
L'inidoneità dell'apporto offerto dal ricorrente, giustifica la soluzione assunta in via preliminare dalla Corte territoriale.
Da queste considerazioni discende il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010
Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA
( goldeGrain Il cons. est. addi 25 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calmela Lanzuise