Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2007, n. 6080
CASS
Sentenza 26 ottobre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Integra il reato di lottizzazione abusiva cosiddetta "negoziale", non soltanto la vendita di un terreno frazionato in lotti, ma anche la vendita di quote di un terreno indiviso mediante un unico atto di trasferimento a più acquirenti, così da imporre al suolo un equivalente assetto proprietario, purché ne risulti inequivocamente da elementi indiziari la destinazione a scopo edificatorio.

Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva negoziale, il frazionamento di un terreno, da intendersi in modo atecnico, riferendosi a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso.

Integra il reato di lottizzazione abusiva anche la cosiddetta lottizzazione "mista", consistente nell'attività negoziale di frazionamento di un terreno in lotti e nella successiva edificazione dello stesso. (Fattispecie nella quale due appezzamenti di terreno, aventi ciascuno una superficie di poco più di duemila metri quadri, erano stati predisposti e destinati ad una plurima edificazione residenziale, in zona ove l'edificazione era consentita esclusivamente per lotti non inferiori a diecimila metri quadri e con la prescrizione di una superficie minima edificabile di seicento metri quadri).

Commentari11

Mostra tutto (11)
  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    NOTA A TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE RIESAME, ORDINANZA del 24 gennaio 2020, n. 2 Edilizia ed urbanistica: lottizzazione abusiva di terreni ANDREA ROMANO Tra gli “atti equivalenti” alla “vendita” cui fa riferimento il primo comma dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 rientra anche l'acquisto della proprietà dei singoli lotti parcellizzati mediante “usucapione”, nell'ipotesi in cui la stessa risulti fittizia, in quanto tesa a dissimulare il reale accordo traslativo sottostante (1). La disposizione che prevede la scriminante della fattispecie di reato di lottizzazione abusiva nell'ipotesi di divisione ereditaria non può trovare applicazione in riferimento alla lottizzazione abusiva c.d. “mista” …

     Leggi di più…

  • 2TAR Puglia, Lecce, sezione I, sentenza 21 ottobre 2025, n. 1397
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3TAR Puglia, Lecce, sezione I, sentenza 21 ottobre 2025, n. 1397
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO I ricorrenti hanno agito, dinanzi a questo T.A.R., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 512 del 25 ottobre 2024, a firma del dirigente del Settore pianificazione e gestione del territorio del Comune di Brindisi, avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 DPR 380/2001... Accertamento di lottizzazione abusiva ex art. 30 DPR 380/2001... Preavviso di sanzione ex art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001". A sostegno del ricorso, essi hanno proposto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990. Violazione delle regole del giusto …

     Leggi di più…

  • 4Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. prot. 3924/A.T. del 5 settembre del 2010, notificata il successivo giorno 8, che ha contestato la lottizzazione abusiva del lotto di cui alla particella n. 581, località Contrada Sarricchione, di Afragola. Avverso la decisione la parte deduce il seguente motivo di appello: I. Error in iudicando - Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti - Intrinseca illogicità della motivazione - Violazione degli artt. 64, commi 2 e 4, 65 c.p.a. - Erronea applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione al denunciato eccesso di potere. 2. …

     Leggi di più…

  • 5Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. I coniugi P.-C. hanno acquistato, nell'anno 2008, un terreno agricolo in Comune di Olbia, loc. Raica, della superficie di oltre 23.000 mq da Simplicio A. e Antonella Ca. (Foglio 38, Mappale 518, già Mappale 419, a sua volta originato dal Mappale 127). 2. L'area all'interno della quale si colloca il fondo è classificata nel Programma di Fabbricazione con la seguente destinazione urbanistica: Zona E - Agricola, in cui "sono ammessi fabbricati ed impianti destinati alla produzione agricola o zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e alla trasformazione delle produzioni aziendali, nonché fabbricati residenziali per imprenditori e conduttori agricoli". 3. …

     Leggi di più…
Mostra tutto (11)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2007, n. 6080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6080
Data del deposito : 26 ottobre 2007

Testo completo