Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Al rigetto del ricorso segue la condanna della so- cietà soccombente a pagare le spese del presente giudi- zio di cassazione secondo determinazione di cui in di- spositivo. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liqui- date in € 89.00= oltre € 1.300 (mille trecento) per onorari. Roma, 18 ottobre 2002 IL FRESIDENTEF RESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fujour Angel Julian DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 CE ST 17 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi IN ST CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Roma 2 il 26-5-2003 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia serie 4 al n. 20016 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/8/2002) ORE DI CANCELLERIA Goerto Ricci 5 difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO VALENTINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avversO la sentenza n. 64/99 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa 15/04/99 e depositata il 10/05/99 (R.G. 148/98); causa svolta nella pubblica udita la relazione della Consigliere Dott. Francesco udienza del 18/10/02 dal TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Bolzano con sentenza del 16.11.1998 dichiarava la nullità della citazione notificata in da- ta 5.10.1997 dalla società DU NO e Co .s in persona del suo legale rappresentante, neis.a.s confronti della società EN NO s.a.s. e di Ti- ziano EN in proprio e condannava la società istan- te al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti. -La Corte di appello di Trento, con sentenza emessa nella Sezione distaccata di Bolzano e pubblicata il con 10.5.1999, rigettava la impugnazione la quale, in unico motivo, la società DU NO e Co. s.a. s., la- 2 mentando la erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. in quanto le spese del giudizio erano state poste a suo carico in difetto di una situazione di soccombenza, as- sumeva a riguardo che la mancata instaurazione del rap- porto processuale, determinato dalla inesistenza della procura al suo difensore, avrebbe escluso la individua- zione di una parte soccombente. La società DU NO s.a.s. ha proposto ri- corso per cassazione in base ad unico motivo. Resistono con controricorso NO EN e la s.a.s. EN NO di NO EN e Co. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di doglianza denunciando la violazione la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91, 92, 82, 83, 156 e 290 c.p.c. la socie-- tà ricorrente assume che l'atto di citazione radical- mente ed insanabilmente nullo aveva impedito la instau- razione del rapporto processuale, per cui, essendo pre- cluso al giudice adito ogni esame del merito della do- manda risarcitoria, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenerla parte soccombente tenuta alle spese. Aggiunge la ricorrente che anche la determinazione delle spese, nell'importo di lire 27.000.000, dovrebbe essere censurata sotto il profilo della illogicità ma- nifesta, vista l'assenza di ogni attività giudiziaria. 3 Il motivo nel suo complesso non può essere accol- to, per cui il ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo profilo della censura, relativo al preteso concetto di soccombenza siccome derivante esclusivamente dalla decisione della controversia nel merito sostanziale, questa Corte, a conferma di un ri- salente, indiscusso ed ovvio suo pacifico indirizzo (ex plurimis: Cass., sez. nn. 583/99), deve ribadire che, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine pro- cessuale, richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statui- zione sulle spese, una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito. Il che avviene anche quando, come avvenuto nel caso di specie, sia dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, determina- ta dalla inesistenza della procura al difensore. Quanto al secondo profilo di censura, con il quale sostanzialmente si denuncia la erronea determinazione delle spese nell'importo liquidato, rileva questo giu- dice di legittimità che non solo il motivo è generico, giacchè non si precisano quali siano stati i criteri e le voci della tariffa forense malamente applicati, ma che trattasi, comunque, di doglianza nuova, non idonea- mente prospettata già con il rimedio dell'appello. 4 Al rigetto del ricorso segue la condanna della so- cietà soccombente a pagare le spese del presente giudi- zio di cassazione secondo determinazione di cui in di- spositivo. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liqui- date in € 89.001 oltre € 1.300 (mille trecento) per onorari. Roma, 18 ottobre 2002 IL FRESIDENTEREST IL CONSIGLIERE EST. fuporer durtAngel Jinline IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CE ST 17 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi IN ST CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 26-5-2003 serie 4 al n. 20016 versate € 149.77 delle Entrate di Roma 2 il apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/8/2002) HEDI CANCELLERIA ento Ricci 5