Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2014, n. 25295
CASS
Sentenza 27 febbraio 2014

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In tema di testimonianza indiretta, l'ufficiale o agente di P.G. può essere chiamato a deporre sulle dichiarazioni ricevute da una persona in imminente pericolo di vita, successivamente deceduta, solo se, per l'eccezionalità ed urgenza della situazione, egli si era limitato a raccogliere in modo estemporaneo ed informale quanto riferito dal dichiarante; qualora invece egli abbia formalmente verbalizzato le dichiarazioni, queste ultime non possono formare oggetto di testimonianza indiretta stante il divieto di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., salva la possibilità di acquisire il verbale al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 512 dello stesso codice, per la sopravvenuta impossibilità di ripetizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che dichiarazioni raccolte in un atto formalmente intestato come "verbale di denuncia orale" sottoscritto dal solo verbalizzante e recante indicazione espressa dalle ragioni della mancata sottoscrizione del dichiarante fossero acquisibili ex art. 512 cod. proc. pen. con conseguente operatività del divieto di testimonianza indiretta).

Commentario1

  • 1Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2014, n. 25295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25295
Data del deposito : 27 febbraio 2014

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