Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B 04772 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI SA Composta dai Magistrat. -R.G.13834/00 Erminio Ravagnani -Cron.10732Presidente Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Cd.19.11.02 Gabriella Coletti Oggetto: Giovanni Amoroso - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società di Trasporti e Servizi per PERROVIE DELLO STATO Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep.56911, difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, Enzo Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) 4643 presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
SERIO Euticchio, difeso dagli avv.ti Antonino Spinoso unita- mente agli avv.ti Antonio Pugliese e Paolo Pugliese, con do- micilio eletto presso il primo in Roma, viale delle Milizie n. 1, come da procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di D Genova n 41 in data 12/21 aprile 2000 (R.G. 123/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca/ udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Genova, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a Serio Euticchio, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno, rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la s.p.a. Ferrovie dello Stato e che l'intimato ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria.
considerato che
con i quattro motivi di ricorso ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/m.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurato nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione dellc eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme gencrali;
ritenuto che
entrambe le tesi sucsposte sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a confermia dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamerui collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che comprometie l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati canche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma 4 soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quello già vagliate dalle citatc pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparcndone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q.M.
la Corte rigella il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 II Cons,-est. Il Presidente Bruns Baltim cells Amin Ravage A 0 S 1 3 S . 3 A T 5 T " , R . I A A S D L , O L 7 Í L N O - B K 1 ( I 1 E D A S IL CANCELLIERE D E L A E G A T , S G O O O E R T P L Depositato in Cancelleria T T I S M I I R A I G L A 28 MAR. 2003 E D L D R E O E psel. D T N IL CANCELLIERE E S E zau co 5