Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di proposto alla gestione societaria. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica).
Commentari • 2
- 1. Sicurezza sul lavoro: infortunio e responsabilità del legale rappresentante di società (Cass. pen. n. 49214/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 30 gennaio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 18 dicembre 2012, n. 49214 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che in caso di infortunio mortale di un prestatore di lavoro che non sia regolare ed in mancanza di protezione di un vano ascensore, è responsabile il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori di costruzione di un fabbricato (nella fattispecie concreta un albergo). 2. La fattispecie In primo grado il tribunale aveva condannato il ricorrente alla pena della reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto lo aveva ritenuto …
Leggi di più… - 2. Sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 41991/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2012
1. Premessa Nella decisione in commento del 25 ottobre 2012, n. 41991 i giudici della Corte, intervenendo ancora sul tema degli infortuni sul lavoro, hanno ribadito e constatato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio di un operaio che si era recato in un cantiere (per il primo giorno di lavoro) e, in quel frangente era caduto a terra (1) riportando gravi lesioni. Ciò era avvenuto a causa del cedimento di un pannello in vetroresina che non aveva retto il peso del dipendente. L'imputato veniva condannato nei primi gradi di giudizio e, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione. Nelle proprie difese l'imputato ha sostenuto che il prestatore di lavoro non avrebbe dovuto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2006, n. 28358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28358 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
58
م
ا
Registro Generale n. 10165/2005
28358 /06 04.07.2006 Udienza Pubblica
Sentenza n. 1276
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Ernesto Lupo Presidente
Consigliere 1. dott. Pierluigi Onorato
Consigliere rel.
2. dott. Alfredo Teresi
Consigliere 3. dott. Mario Gentile
4. dott. Claudia Squassoni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON EN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pinerolo in data 14.10.2004 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli art. 33 - 34 - 267 – 355 - 389 d. P.R. n. 547/1955; 11 - 12 - 58
-
d.P.R. n. 303/1956; 4 d. lgs. n. 626/1994 e 4 d. lgs. n. 277/1991;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e i motivi nuovi;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 14.10.2004 il Tribunale di Pinerolo condannava ON EN alla pena dell'ammenda per avere, quale legale rappresentante dell'Amer Eco s. r. 1. [avente ad oggetto la produzione di articoli di pelle e similari, e di tessuti speciali], omesso di adottare dispositivi antinfortunistici.
La società aveva iniziato l'attività nel maggio/giugno 2001 all'interno di un capannone industriale
[prima adibito a sede dell'impresa manifatturiera Manifattura abiti s. a. s., dichiarata fallita nel giugno 2001 insieme al socio RI RG, proprietario dell'edificio] occupando alcuni locali nei quali aveva allestito una zona laboratorio, con macchine utensili, e una zona ufficio ed assumendo alcuni operai.
L'ASL aveva effettuato due ispezioni [l'una in data 30.11.2001 e l'altra il 29.1.2002] e concluso l'accertamento con verbale del 30 gennaio 2002 contestando all'imputato le violazioni delle norme
riportate in epigrafe, imponendogli prescrizioni e assegnandogli, per la ritenuta pericolosità dell'ambiente di lavoro, un termine di 10 giorni per l'adeguamento.
Verificato l'inadempimento delle prescrizioni nel termine assegnato, dopo che era stata respinta motivatamente una richiesta di proroga, i locali aziendali erano sottoposti a sequestro preventivo con provvedimento 11.02.2002.
L'azienda aveva svolto un'attività modesta, mirata alla predisposizione di prototipi e alla formazione del personale, per circa 8 mesi, assumendo FI UC, quale direttore di produzione, IA MA, adibita a mansioni d'ufficio, Di MA RO, impiegato tecnico e due operaie addette alla cucitura, ed occupando, pur avendo a disposizione l'intero edificio, una parte dei locali su cui il ON aveva fatto eseguire alcuni lavori d'impiantistica elettrica e di manutenzione della caldaia.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato premettendo alcune considerazioni in fatto:
l'ispezione del 30.11.2001 non era stata trasfusa in un autonomo verbale verosimilmente per "
l'insussistenza d'irregolarità accertate;
le asserzioni del teste Magri, secondo cui in entrambe le ispezioni erano state riscontrate le "
medesime irregolarità, non erano credibili anche perché contrastanti con quelle rese dall'altro ispettore Ruffinato;
il verbale d'ispezione era stato redatto il 30.01.2002 nella sede dell'Amer Eco con
☐
contestuale imposizione delle prescrizioni da osservare entro 10 giorni;
una richiesta di proroga era stata respinta per la concreta situazione di pericolo in cui versavano i lavoratori,situazione sicuramente insussistente dato che gli ispettori avevano fatto passare due mesi dalla primo sopralluogo senza adottare alcun provvedimento;
il sequestro preventivo del giorno 11.02.2002, ore 15,30, era stato disposto dagli ispettori prima del verbale di verifica redatto alle ore 16.50 dello stesso giorno, e denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione "circa i criteri di valutazione delle "
testimonianze rese dagli ispettori Magri e Raffinato” i quali si erano contraddetti in più punti;
non avevano redatto il verbale dell'ispezione del 30.11.2001, né avevano disposto la rimozione, al momento della prima ispezione, dell'incombente pericolo per i lavoratori;
violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità perché nel dicembre 2001 la curatela fallimentare della Manifattura Abiti aveva notificato all'Amer Eco atto di citazione per il rilascio dell'immobile. All'epoca la società Amer Eco aveva dimesso ogni attività con la disattivazione dell'impianto elettrico. L'unica dipendente aveva il compito di custodire le attrezzature della società. In dibattimento l'ispettore Magri, in contrasto con quanto esposto nel verbale 30.01.2002, aveva chiarito che nel primo sopralluogo la situazione non era drammatica come quella riscontrata a gennaio e che, perciò, non erano stati adottati provvedimenti immediati;
violazione dell'art. 34 d.P.R. n. 547/1955 per avere ritenuto il Tribunale che la società avesse in corso un'attività produttiva con conseguente pericolo d'incendio e che gli estintori rinvenuti nell'azienda fossero irregolari per il mancato controllo semestrale;
violazione dell'art. 33 del d.P.R. n. 547/1955 per avere il giudicante erroneamente ritenuto che gli estintori dovessero essere distribuiti in tutti i locali dello stabilimento industriale,
violazione dell'art. 355 d.P.R. n. 547/1955 in ordine all'apodittica affermazione che il
■
contenuto delle taniche rinvenute in azienda fosse gasolio o materiale infiammabile;
violazione dell'art. 11, commi 1 2-3 d.P.R. n. 303/1956 per l'erronea affermazione che il "
locale produzione nel gennaio 2002 fosse utilizzato dai dipendenti ed avesse una temperatura inadeguata;
2 "
violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 303/1956 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il bruciatore dell'impianto di riscaldamento fosse acceso nell'ispezione del 30 novembre 2001;
violazione dell'art. 4, comma 4, d. lgs. n. 626/1994 in ordine all'affermazione di responsabilità per l'omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione perché l'incombente non andava attuato per l'inattività dell'azienda,
violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, d. lgs. n. 626/1994 in ordine alla ritenuta sussistenza dell'obbligo della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia perché l'azienda era inattiva sia perché delegato all'incombente, sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni svolte, era il direttore di produzione FI;
violazione dell'art. 40 d. lgs. n. 277/1991; mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inosservanza dell'obbligo di procedere alla valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori perché l'azienda era inattiva;
violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati sopraindicati sulla base dell'erroneo convincimento che il datore di lavoro avesse negligentemente trascurato il dovere di osservare le nome sull'igiene e sulla sicurezza dei lavoratori avendo egli effettuato lavori di manutenzione, i soli possibili e concretamente attuabili in considerazione del fatto che la sua azienda occupava i locali di altra azienda dichiarata fallita, il cui curatore aveva adottato iniziative giudiziarie per ottenere il rilascio dell'immobile. Inoltre, egli ragionevolmente poteva confidare nel fatto che l'azienda Manifattura Abiti avesse osservato le norme sulla sicurezza dei lavoratori;
violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla disapplicazione dell'istituto del concorso formale eterogeneo di reati contravvenzionali colposi ravvisabile quando la realizzazione contemporanea di fattispecie contravvenzionali per la violazione di obblighi giuridici imposti in materia di igiene e di sicurezza sia stata determinata da un'unica condotta complessivamente considerata;
violazione di legge in ordine alla determinazione della pena per non avere il Tribunale differenziato il trattamento sanzionatorio, stabilito in misura assai elevata, per ciascuna ipotesi di reato e sul diniego della sospensione condizionale della pena;
violazione degli art. 187, 190 e 495 c.p.p. per la revoca dell'ordinanza che aveva ammesso prove decisive, quali l'esame testimoniale del RI sull'individuazione dei locali occupati dall'Amer Eco, nonostante l'inattività dell'azienda, nonché l'esame di altri testi sulle migliorie apportate.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Con motivi nuovi, depositati in data 11.04.2006, il ricorrente denunciava mancanza di motivazione sulla congruenza o meno delle prescrizioni tecniche impartite dagli ispettori col verbale del 31.01.2002 e sulla congruenza o meno del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni.
Il ricorso non è puntuale perché censura erroneamente e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, perché sono stati specificati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato ed è stata confutata ogni obiezione difensiva, con logica motivazione che non può essere censurata.
Ha accertato il Tribunale che la società Amer Eco ha utilizzato sin dal giugno 2001 e fino ai primi giorni del mese di febbraio 2002 parte di un capannone industriale, già sede di altra società dichiarata fallita, per la produzione di articoli in pelle e tessuti speciali allestendovi una zona laboratorio con circa 30 macchine cucitrici e una zona ufficio;
assumendo alcuni dipendenti ed eseguendo alcuni lavori di manutenzione, sicché il titolare era tenuto all'osservanza degli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza dei lavoratori.
3 Sono, quindi, inconferenti i rilievi relativi all'attività svolta dall'impresa Manifattura Abiti fino alla dichiarazione di fallimento, dovendo il ON attenersi alla suddetta normativa anche se, in ipotesi, il titolare di quell'impresa non l'avesse osservata.
Non l'esimeva da responsabilità la parziale occupazione del capannone, né l'effettuazione di lavori di manutenzione, giudicati inidonei ad assicurare la piena osservanza delle normativa in materia, né le azioni giudiziarie intraprese [nel luglio/ottobre 2001] dalla curatela per ottenere il rilascio dell'immobile, avendo egli continuato l'attività aziendale fino alla data del sequestro preventivo [11.02.2002], sicché correttamente è stata revocata l'ordinanza che aveva ammesso l'esame testimoniale del RI sull'individuazione dei locali occupati dall'Amer Eco, nonostante l'inattività dell'azienda, nonché l'esame di altri testi sulle migliorie apportate dal ON perché privi di decisività.
La funzionalità aziendale è stata costatata dagli ispettori dell'ASL nel corso dei due sopralluoghi effettuati il 30.11.2001, senza stesura di un verbale, e il 29.01.2001 a seguito dei quali era stato redatto il verbale del 30.01.2002 in cui erano specificate le violazioni accertate e imposte le prescrizione da osservare entro il breve termine di 10 giorni per la ritenuta pericolosità dell'ambiente di lavoro.
Alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, al rapporto dell'ispettore del lavoro deve essere riconosciuta piena efficacia probatoria, poiché fa fede delle operazioni e delle contestazioni in essi contenute, sicché il giudice può legittimamente trarre il proprio convincimento dagli elementi risultanti dal verbale redatto dall'ispettore del lavoro, che è un organo della polizia giudiziaria, trattandosi di elementi probatori legalmente acquisiti al processo e formanti parte integrante del rapporto [Cassazione Sezione II, n. 3089/1983, 12/10/1982 - 14/04/1983, Flamini, RV. 158375;
Cassazione Sezione III, n. 7083/1994, 26/04/1994 - 16/06/1994, Sorrentino, RV. 199004; Cassazione Sezione III n. 6547/1992 22/04/1992 - 29/05/1992, Pescatore, RV. 190497: “Il verbale degli ispettori del lavoro, che sono ufficiali di polizia giudiziaria, quando contenga la descrizione di cose, di tracce o di luoghi, suscettibili di modifica nel tempo per eventi naturali o per comportamenti umani, va inserito nel fascicolo del dibattimento. Esso costituisce documentazione di attività irripetibile proprio perché descrittiva di una situazione accertata in un determinato momento storico. L'irripetibilità non attiene, infatti, alla "verbalizzazione" ma al suo contenuto. Ne deriva che di esso deve darsi lettura e va utilizzato come prova ai fini del giudizio"].
Sono, quindi, irrilevanti le doglianze difensive dirette a sminuire la forza probatoria promanante dal verbale 30.01.2002 che riassume gli esiti delle ispezioni eseguite e descrive le violazioni riscontrate che non possono essere vanificate da modeste difformità emerse in sede di esame testimoniale, né da pretese incongruenze temporali in ordine alla stesura del verbale di verifica dell'inadempimento delle prescrizioni rispetto all'adozione del sequestro preventivo perché nel predetto verbale si dà atto che
“contestualmente al presente atto si procede a sottoporre al vincolo del sequestro preventivo i locali occupati dalla ditta Amer Eco s.r l.", sicché è irrilevante iil suddetto verbale sia stato materialmente redatto poco dopo l'adozione dei predetti atti. che
Il d. lgs n. 758/1994, contenente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, ha introdotto uno specifico rimedio amministrativo, quale è quello previsto dagli art. 20 e segg., per la sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche in materia di sicurezza del lavoro.
Quindi, la procedura amministrativa persegue la finalità di eliminare le situazioni di illiceità che pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli utenti, con la conseguenziale estinzione del reato, mediante la (eventuale) condotta fattiva e premiale dell'indagato, e richiede l'effettività dell'adempimento e, ai fini dell'estinzione del reato, anche il pagamento della somma dovuta.
La procedura si attiva impartendo al contravventore una prescrizione, da notificare o comunicare, e fissando per la regolarizzazione un termine, da stabilire in relazione alla gravità ed al grado di pericolosità delle violazione, fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al p.m. la notizia di reato inerente alla contravvenzione.
Nel caso in esame, le prescrizioni sono state imposte con l'assegnazione di un termine breve giustificato dalla diffusa pericolosità dell'ambiente di lavoro, che ha pure precluso di accordare la proroga richiesta dall'imprenditore, sicché è incensurabile l'apprezzamento discrezionale assunto motivatamente dagli ispettori nell'ambito di un'attività amministrativa [censurata nei motivi nuovi, ma che inammissibili perché non afferenti ad alcuno dei motivi enunciati in ricorso), a nulla rilevando il fatto a seguito della prima ispezione non sia stata avviata la procedura di regolarizzazione.
Le altre doglianze, circa la disattivazione dell'impianto elettrico, che, in effetti, era in pessime condizioni di "
manutenzione;
■ la tenuta degli estintori rinvenuti nell'azienda, che, invece, era irregolare per il mancato controllo semestrale e per la loro irrazionale sistemazione;
la presenza di taniche sulle quali non era apposta alcuna indicazione idonea a rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto;
l'utilizzazione del locale produzione da parte delle operaie, che aveva nei mesi invernali una
☐
temperatura insufficiente essendo l'impianto di riscaldamento praticamente inefficiente;
il funzionamento del bruciatore [che secondo gli ispettori era privo di condotti che scaricassero verso l'esterno i fumi prodotti dalla combustione] nel corso dell'ispezione del 30 novembre 2001, investendo questioni di fatto correttamente decise dal Tribunale, sono improponibili in sede di legittimità.
Ribadito che l'accertato funzionamento dell'azienda a partire dal giugno 2001 imponeva al datore di lavoro di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, va rilevato che diretti ed esclusivi destinatari della normativa antinfortunistica sono i dirigenti e le persone indicate negli art. 4 e 5 del d. P.R. n. 547/1955, i quali possono trasferire ad altri soggetti tecnicamente preparati i compiti loro demandati in tema di prevenzione infortuni in base ad attribuzioni effettivamente delegate e volontariamente assunte.
Se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme, per quanto attiene all'adozione degli apparati strumentali necessari a preservare l'incolumità dei lavoratori è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggetive.
Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, responsabilità penale perché il legale rappresentante, anche non svolge mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società..
Pertanto, il predetto non può esimersi da responsabilità adducendo incompetenza tecnica oppure la lontananza del cantiere di lavoro dalla sede della società perché tali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale ad esperti l'osservanza delle norme antinfortunistiche
5 La delega comporta affidamento di attribuzioni proprie del ruolo dirigenziale a persona tecnicamente preparata e capace che l'abbia volontariamente accettato nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi;
deve essere fornita di poteri autoritativi e decisori pari a quelli del legale rappresentante della società ed idonei a conseguire i presidi antinfortunistici, compreso l'accesso ai mezzi finanziari;
tanto la delega quanto la volontaria assunzione delle suddette attribuzioni devono risultare da atti inequivoci e devono essere specificamente provate. (Cassazione
Sez. IV n. 9994/1994, 08/09/1994 - 20/09/1994, Cairo, RV. 193062).
Nel caso in esame, l'imputato non ha provato di avere conferito ad altri soggetti formale delega dei poteri nella materia de qua, sicché correttamente è stato ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di quello di procedere alla valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori.
E' infondato anche il motivo relativo alla disapplicazione dell'istituto del concorso formale.
Premesso che il Tribunale ha ritenuto che l'imputato abbia negligentemente trascurato i suoi doveri di datore di lavoro in ordine all'igiene e alla sicurezza, va rilevato che l'art. 81 cod. pen. non pone alcuna distinzione tra delitti e contravvenzioni.
La riduzione dei diversi reati in un trattamento sanzionatorio unico rientra nelle previsioni di detta norma perché il concorso formale, che è legato ai molteplici effetti lesivi di un'unica azione od omissione, può anche derivare da mera colpa.
Nel caso in esame, è stato accertato che le molteplici ed eterogenee violazioni sono state commesse con distinte condotte, sicché è da escludere che la realizzazione di più fattispecie contravvenzionali per la violazione di obblighi giuridici imposti in materia di igiene e di sicurezza sia stata determinata da un'unica e contemporanea condotta complessivamente considerata.
Non è fondata la generica censura sulla determinazione della pena, soltanto pecuniaria, correttamente calcolata alla stregua dell'oggettiva gravità di ciascuna violazione.
Grava sul ricorrente l'onere delle spese processuali.
PMQ
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 4.07.2006. il presidente il consigliere estensoreབས་བ་ལངས་ན་ Елит Сир been DEPOSITATA INDACANCELLERIA
A JON
S
- 8 AGO 2006 S
A
C
IL CANCELLERE CI Paco auratt
6