Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
È configurabile un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta, allorché il programma criminoso dei compartecipi preveda un numero indeterminato di delitti di truffa o di insolvenza fraudolenta e la consecutiva distrazione dei beni dell'impresa, nel cui nome gli associati svolgono l'attività contrattuale, fino a quando la stessa non venga dichiarata fallita. (Nell'occasione la Corte ha osservato prefigurare come termine dell'attività criminosa il momento della dichiarazione di fallimento - dichiarazione che è comunque subordinata all'iniziativa dei creditori dell'impresa e non è predeterminabile da parte degli associati - conferma la genericità del programma associativo e non dimostra, di per sè, l'unicità dell'iter criminoso, relativamente ai singoli reati-fine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2003, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 21/11/2003
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1864
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 024975/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IU, N. IL 05/05/1946;
2) RA DA, N. IL 17/03/1966;
3) MP FILIPPO, N. IL 20/07/1944;
4) ET RO, N. IL 16/06/1945;
avverso ORDINANZA del 28/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO, di rigetto. RITENUTO
1 - Il Tribunale di Firenze, accogliendo l'appello del P.M. di Livorno avverso ordinanza reiettiva del GIP, ha disposto la misura di custodia in carcere di ON G. e degli arresti domiciliari nei confronti di Di EN G., RR D., PA F. e TT G., qualificando gravi gl'indizi di colpevolezza a loro carico per essersi associati (capo A: art. 416 CP), in veste qualificata ON e Di EN, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 641 CP (capi C - U), e ritenendo il pericolo di reiterazione specifica per tutti.
Secondo la ricostruzione, gl'imputati soci della Auto Help srl, fallita nel febbraio 2002, in fase avanza di dissesto, programmavano una serie indeterminata di delitti fraudolenti in danno dei fornitori di merci, dissimulando l'insolvenza, in ciascun caso puntualmente verificatasi. La graduazione delle condotte e i diversi precedenti giustificano le diverse scelte.
Con il ricorso di ER si denuncia: violazione 1^ - art. 273 CPP;
2^ - art. 274 CPP - omessa motivazione, 3^ - art. 275 CPP - omessa motivazione.
Con il ricorso per RA si denuncia: 1^ - violazione art. 274 lett. c CPP;
2^ - omessa motivazione sul punto;
2^ - erronea qualificazione dei fatti;
Con i ricorsi per MP e ET, proposti dal comune difensore, si denuncia:
1^ - violazione art. 416 CP - vizio di motivazione circa il ruolo di ciascuno dei due indagati;
2^ - vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari;
2 - Questione comune dei ricorsi è se vi sia violazione di legge circa il reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta. Il motivo (1^) di ciascun ricorso è infondato (il corrispondente 3^ di RR è generico).
Il GIP ha escluso il reato associativo contestato, ed invece ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta non contestata, alla luce del fatto che la società era, al momento delle contrattazioni, nella sua fase terminale. Il Tribunale sostiene invece la concorrenza del reato associativo per commettere un numero indeterminato di delitti con frode (allo stato qualificati come insolvenze), con gli stessi delitti, ed eventualmente con la bancarotta per distrazione. Ed in concreto tanto ritiene essersi verificato.
Difatti, altro è l'oggetto giuridico del reato di insolvenza fraudolenta, commesso con la contrattazione in nome di un'impresa che cagiona un evento direttamente offensivo del patrimonio del soggetto passivo, altro l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta, consistente nella distrazione consecutiva dei beni o valori in tal modo acquisiti dal patrimonio dell'impresa dichiarata fallita. E ogni reato di bancarotta, a differenza di ciascuna insolvenza fraudolenta, si consuma nel momento unico in cui è dichiarato il fallimento. Pertanto nulla esclude che i due reati, quello concretatosi in danno di un contraente e quello in danno del complesso dei creditori, possano concorrere.
Tanto premesso, per quanto allo stato interessa, è configurabile il reato associativo di più persone, per l'attuazione del programma criminoso di un numero indeterminato di delitti di truffa od insolvenza fraudolenta e di consecutiva distrazione di beni acquisiti dall'impresa sociale nel cui nome si svolgono le contrattazioni, finché non dichiarata fallita. Di fatti la prefigurazione della dichiarazione di fallimento, quale termine dell'attività criminosa, non significa perciò stesso la necessaria unicità del disegno criminoso dei reati fine, mentre l'impossibilità di fissarla preventivamente nel tempo, in quanto subordinata all'iniziativa dei creditori dell'impresa, conferma la genericità del programma associativo.
Conclusivamente l'ordinanza del Tribunale risulta incensurabile in punto di diritto.
In punto di motivazione, non è stata proposta la questione di commissione del reato da parte di ON, ed è non consentita e manifestamente infondata l'argomentazione dei ricorsi in punto di responsabilità personale, per conto di PA e Girardi. Difatti consiste nell'offerta di argomenti di merito, in rapporto alle sostenute qualità delle persone ed alla indeterminatezza dei ruoli sociali, a fronte dell'evidenza desunta dagli incontestati comportamenti finalistici a ciascuno specificamente attribuiti. Finalmente risultano non fondate le censure in punto di esigenze cautelari di tutti i ricorsi, in rapporto al pericolo ipotizzato. La motivazione è coerente sotto il profilo oggettivo (modalità dei fatti) e soggettivo (precedenti), ed oltre, anche sotto questo aspetto i ricorsi richiedono valutazioni alternative di merito.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004