Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11065
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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La disciplina della rimozione dei veicoli in sosta vietata (la quale ultima costituisce sanzione accessoria alle sanzioni amministrative previste per la violazione dei comportamenti di cui al primo comma dell'art. 159 C.d.S.), comporta che la stessa venga disposta dagli organi di polizia cui spetta l'espletamento del relativo servizio, che gli enti proprietari della strada possono affidare a terzi stabilendone le modalità ( con riferimento alla durata dell'affidamento, ai requisiti che il terzo affidatario deve possedere, le caratteristiche dei mezzi con i quali deve essere assolto il servizio, la determinazione delle tariffe secondo un disciplinare unico). Detto affidamento, realizza una ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio, e la convenzione tra la p.a. ed il concessionario non può essere valutata alla stregua di un accordo di natura privatistica, nel quale le spese della rimozione del veicolo e di custodia del mezzo possano essere considerate il corrispettivo di un contratto misto di trasporto e di deposito nell'interesse della p.a., ricomprendendo, invece, la concessione del servizio anche il diritto del concessionario alla percezione, da parte dei soggetti destinatari della sanzione amministrativa, del corrispettivo, la cui entità è stata stabilita unilateralmente dalla p.a. concedente mediante approvazione delle relative tariffe.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11065
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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