Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
In materia di confisca, è prevista contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione solo la facoltà di proporre opposizione, indipendentemente dalla circostanza che la decisione sia stata adottata "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., oppure irritualmente, ex art. 666, comma terzo, cod. proc. pen.. Ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e deve essere trasmesso al giudice dell'esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2006, n. 38694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38694 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/11/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3321
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 020867/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NN SC;
2) DI NN ET;
3) FRAPI S.R.L.;
4) EDICOLE MILANESI S.A.S.;
avverso ORDINANZA del 12/10/2004 della CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI Grazia;
lette le conclusioni del P.G., Dott. IACOVELLI CO Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 21.4.2006 della Corte di Appello di Milano, con la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per la decisione dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 12 ottobre 2004 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di procedura svolta in contraddittorio fra le parti a norma dell'art. 666 c.p.p., ha dichiarato inammissibile la richiesta, presentata ex art. 676 c.p.p. in data 22.12.2004 da Di VA CO, Di VA ET, Frapi s.r.l. ed Edicole Milanesi s.a.s., di declaratoria di inefficacia nei loro confronti della confisca dei beni disposta con sentenza 26.6.1996 dal Tribunale di Milano (confermata dalla Corte di Appello il 21 marzo 2000 e divenuta definitiva il 16.10.2000).
Gli iniziali istanti hanno proposto opposizione chiedendo l'accoglimento della richiesta di restituzione dei beni. La Corte di appello, con provvedimento in data 21.4.2006, rilevato che il procedimento si era già svolto nel contraddittorio delle parti così assorbendo la fase della opposizione, ha qualificato la opposizione come ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa corte.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rilevato che, trattandosi di provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 676 e 667 c.p.p., pur se a seguito di fissazione dell'udienza camerale invece che de plano come previsto dalla norma, il rimedio esperibile restava quello della opposizione davanti allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento, cui ha chiesto la trasmissione degli atti, rilevando altresì che nella procedura incidentale si era verificata una nullità assoluta poiché non era stato citato il condannato.
Si verte in una ipotesi di istanza volta ad ottenere la restituzione di cose che avevano formato oggetto di confisca nell'ambito di un procedimento penale. Il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede, in tal caso,
che i provvedimenti siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il giudice dell'esecuzione, investito della istanza di restituzione delle cose confiscate, invece di procedere de plano, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti ed ha deciso all'esito di tale udienza.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddicono, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v. Cass. sez. I, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349; Cass. sez. I, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che, in materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v.
Cass. sez. III, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464; Cass. sez. III, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599). Questo Collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, la impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché provveda sulla opposizione proposta in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p.
P.Q.M.
Qualificata la impugnazione come opposizione dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006