Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante, ostativi alla riparazione, le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, a nulla rilevando che nelle more si siano smarrite le bobine sulle quali le conversazioni intercettate erano state materialmente registrate. (Fattispecie nella quale il ricorrente era stato prosciolto in sede di cognizione proprio per lo smarrimento - intervenuto in un momento presumibilmente successivo rispetto a quello di emissione dell'ordinanza cautelare - delle bobine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2010, n. 40511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40511 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 06/10/2010
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1167
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 44009/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU CO N. IL *24/09/1950*;
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 26/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 23/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
lette le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosi ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
CU CO, ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza, in data 23.10.2008, della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha respinto la richiesta volta ad ottenere equa riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal *21.11.2003* al *25.02.2004* in ordine al delitto di detenzione illegale d'armi.
La Corte ha rigettato l'istanza, ritenendo che il CU\ avesse concorso a dare causa alla detenzione con colpa grave, desumibile, congiuntamente, dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, riprodotte in bobine successivamente smarrite (e proprio tale smarrimento era all'origine del proscioglimento del ricorrente) e dalle parziali ammissioni dell'interessato nel corso dell'interrogatorio.
A base del ricorso il ricorrente pone, quale unico motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale. Argomenta che nel caso di specie va applicata la disposizione di cui all'art.314 c.p.p. in ragione della formula assolutoria emessa a favore dell'istante del "perché il fatto non sussiste".
Con richiesta scritta, il procuratore Generale, nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con memoria tempestivamente depositata chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Il motivo esposto è manifestamente infondato sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
La manifesta infondatezza emerge dalla non specificità del motivo. La Corte d'Appello ha evidenziato la non condivisibilità in diritto della tesi prospettata dall'istante secondo cui la le conversazioni dell'istante, oggetto di intercettazioni telefoniche, non potevano essere prese in considerazione per la valutazione del comportamento ai fini della esclusione dell'equa riparazione, stante la non reperibilità delle bobine. Si è argomentato da parte dei giudici della riparazione che nel caso di specie non si è in presenza di intercettazioni dichiarate inutilizzabili in quanto acquisite nel rispetto delle forme di legge, bensì venute a mancare - in un momento verosimilmente successivo a quello della emissione dell'ordinanza cautelare - in conseguenza della materiale dispersione delle bobine. Quindi, non può trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (4^ sezione sentenza del 27.05.2008 n. 21069) richiamato nell'istanza dal ricorrente, secondo cui l'inutilizzabilità delle intercettazioni comporta il divieto di trame elementi dimostrativi del dolo o della colpa grave ostativi all'insorgere del diritto alla riparazione.
A fronte di tale congrua e condivisibile motivazione, in quanto conforme al dato normativo ed ai principi giurisprudenziali affermati da questa Corte, il ricorrente ha solo 4 evidenziato che la formula assolutoria del "perché il fatto non sussiste" di per sè legittima il riconoscimento dell'equa riparazione.
Il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass 5 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;
Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Il mero richiamo nella memoria difensiva depositata dall'Avvocatura dello Stato per conto del costituito Ministero, a giurisprudenza di legittimità in materia di equa ripararne senza argomentazioni in diritto relative alla questione affrontata rende giusta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 6 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010