Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2016, n. 28571
CASS
Sentenza 1 giugno 2016

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Massime1

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'ingegnere progettista e direttore dei lavori di realizzazione di un nuovo tetto di un fabbricato - individuata nella mancata effettuazione di una preliminare valutazione delle condizioni statiche dell'edificio, sia nello stato di fatto che in quello post-intervento - e la morte e le lesioni occorse agli abitanti del palazzo, interamente collassato in occasione del terremoto, non avendo il giudice di merito chiarito le ragioni in base alle quali ritenere che, informata sullo stato di fragilità del fabbricato e sulla sua scarsa capacità di resistenza alle azioni sismiche, l'assemblea condominiale avrebbe sicuramente deliberato l'effettuazione di non meglio precisati interventi di consolidamento strutturale dell'intero edificio, ovvero che, in mancanza di tale delibera, i singoli condomini avrebbero certamente abbandonato per mesi l'edificio, allertati dalle prime scosse simiche).

Commentario1

  • 1Art. 40 - Rapporto di causalità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Causalità Le discussioni sulla causalità vengono solitamente precedute dall'evocazione della nota sentenza Franzese delle Sezioni unite (SU, 30328/2012), dalla quale – tuttavia – non di rado si traggono principi ed enunciazioni opposte. Ad oltre dieci anni da tale importante e condivisa pronunzia, si pone, in conseguenza, la necessità di una breve messa a fuoco ed attualizzazione di alcune questioni di principio, anche alla luce della recente esperienza giuridica. Come è noto, l'ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio logico controfattuale, necessario per riscontrare l'effettivo rilievo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2016, n. 28571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28571
Data del deposito : 1 giugno 2016

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