Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza, non, essendo risarcibile la minore godibilità della vita, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 Cost. Consegue, che in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto che sia conseguita alle sofferenze indotte dallo stress da rumore illecitamente provocato con un comportamento integrante gli estremi di reato non è configurabile un danno biologico risarcibile.
Commentario • 1
- 1. Cosa si intende per danno esistenziale?https://www.studiolegale-online.net/
Il danno esistenziale è quello derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica. La categoria del danno esistenziale è stata elaborata piuttosto di recente dalla giurisprudenza, e non trova alcuna esplicito riscontro normativo. Il danno esistenziale si differenzierebbe dalle altre tipologie di danno, e precisamente: dal danno patrimoniale, poiché non è determinato da un pregiudizio economico di qualsiasi natura; dal danno morale perché l'azione compiuta dal responsabile può non integrare gli estremi di un reato e perché non consiste in una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IO, HI AR, LI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO RADIUS, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RG AT EN;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 07077/97 proposto da:
RG AT EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO CIROTTI, difesa dall'avvocato GAETANO MARTELLUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LI IO, HI AR, LI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GORIZIA 25/C, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO RADIUS, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 899/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 6/3/96 depositata il 13/03/96; RG.2796/94 + 2994/94. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato RODOLFO RADIUS;
udito l'Avvocato GAETANO MARTELLUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tra il 1988 ed il 1989 LI FA, AR EC e OR FA, i primi due usufruttuari ed il terzo proprietario di un appartamento sito in Roma, evocarono in giudizio EN BO TT, ER EN, il figlio MA EN ed TO CO, chiedendo che fosse ordinata la cessazione dell'attività di fabbro svolta dal 1984 da MA EN e dal suo socio CO nel locale sottostante le camere da letto del loro appartamento;
locale di proprietà della BO TT e locato a ER EN perché fosse adibito a deposito di frutta e verdura.
Chiesero anche che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni loro derivati dalle immissioni sonore.
Con sentenza del 5.6.1993 l'adito tribunale di Roma condannò la proprietaria del locale BO TT ed il conduttore ER EN a non provocare ulteriori immissioni e, ritenuto che il fatto integrasse gli estremi del reato di cui all'art. 659, secondo comma c.p., a risarcire agli attori il danno morale, liquidato in L.
20.000.000.
In appello, per quanto in questa sede ancora interessa, la BO TT si dolse della qualificazione del fatto, delle conclusioni raggiunte dal tribunale in ordine alla sussistenza del danno morale e della estensione anche a lei della responsabilità. Gli attori della omessa condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico.
La corte d'appello di Roma, con sentenza n. 899 del 13.3.1996, accolse l'appello della BO TT mandandola esente da responsabilità e rigettò (per quanto rileva in questa sede) quello degli attori, escludendo che nella specie essi avessero subito un danno alla salute.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione LI FA, AR EC e OR FA affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso EN BO TT, che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo. Al ricorso incidentale resistono con controricorso i ricorrenti principali. La BO TT ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.
2. I ricorrenti in via principale si dolgono col primo motivo della mancata estensione dell'obbligo del risarcimento del danno alla proprietaria dell'immobile, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 113, 110 e 185 c.p., nonché omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Sostengono, sotto un primo profilo, che la corte di merito ha errato per aver escluso la configurabilità di concorso nel reato della BO TT sulla scorta delle sole considerazioni che non è configurabile una partecipazione colposa nel reato doloso e che l'art. 40, secondo comma, c.p. non poteva trovare applicazione. La corte - affermano - avrebbe dovuto invece indagare se non sussistesse un'ipotesi di concorso doloso nel reato (ex art. 110 c.p.) ed avrebbe dovuto "riscontrare la sussistenza degli elementi costitutivi della partecipazione della BO TT nel reato commissivo dei EN", avendo ella agevolato il perpetrarsi della condotta illecita dei EN con l'astenersi da ogni intervento, cui era peraltro tenuta come proprietaria della cosa locata.
Si dolgono poi, per altro verso, che nella sentenza gravata difetti ogni cenno alla possibilità, pur prospettata in via subordinata dagli appellanti, di ravvisare la responsabilità civile della proprietaria dell'immobile per il reato commesso dal conduttore e dal figlio.
3. La censura è infondata sotto il primo profilo ed inammissibile sotto il secondo.
3.1. L'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 659, secondo comma, c.p. è costituito dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Pacifico essendo che la BO TT non aveva esercitato attività di fabbro, sotto il primo profilo va immediatamente rilevato che la corte di merito non ha ravvisato "l'adesione della sua volontà al comportamento del soggetto che aveva materialmente agito". Ha dunque escluso l'indispensabile elemento psichico del concorso - il quale appunto consiste in una coincidenza di volontà dei singoli concorrenti (Cass.pen., 3.3.1987, sez. I Graziani) - correttamente affermando che non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato la mera conoscenza della condotta del reo.
In ordine all'incidenza causale della sua condotta omissiva (art. 40 c.p.), la corte d'appello ha ritenuto che la BO TT "non avrebbe potuto in alcun modo materialmente impedire l'inizio e tanto meno la prosecuzione dell'attività illecita", in tal modo escludendo il nesso causale sulla scorta di un apprezzamento necessariamente ipotetico, com'è inevitabile nei reati commissivi mediante omissione. Apprezzamento, inoltre, di mero fatto, come tale insindacabile in cassazione. E comunque esteso anche alla considerazione di quanto ella avrebbe potuto in concreto fare (inizio di una causa civile di risoluzione del contratto per inadempimento), implicitamente considerato inidoneo ad impedire la prosecuzione (quantomeno per un tempo apprezzabile) dell'attività costituente reato.
Va qui ricordato che, in una fattispecie per molti versi simile alla presente (Cass., n. 318 del 1986), questa corte ha bensì ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato la responsabilità del proprietario per le immissioni eccedenti la normale tollerabilità provenienti dall'immobile locato, ma ha considerato anche che i giudici di merito avevano accertato che aveva "egli stesso locato l'immobile di sua proprietà con destinazione a forno e quindi essendo ben consapevole degli effetti dannosi per i proprietari dell'immobile sovrastante dell'attività che sarebbe stata esercitata dal conduttore".
3.2. Il secondo profilo di censura è, invece, inammissibilmente prospettato per la prima volta in questa sede, avendo i ricorrenti posto la questione della ipotetica responsabilità civile della BO TT per il reato commesso da altri solo (e, dunque, tardivamente) con la comparsa conclusionale depositata in appello e non con l'autonomo atto d'appello dai medesimi proposto, ovvero con la comparsa di risposta contenente anche l'appello incidentale. E la deduzione non poteva non essere specifica, atteso il carattere generale del principio secondo il quale nessuno può essere chiamato a rispondere del fatto altrui, derogato in ambito civile solo in presenza di fatti giustificanti uno speciale criterio di imputazione della responsabilità, fra i quali non si annovera il rapporto locativo.
Altra e non affrontata questione è quella della ripartizione della responsabilità tra locatore e conduttore per i danni provocati dalla cosa in custodia, a mente dell'art. 2051 c.c.. 4. Col secondo motivo del ricorso principale si addebita alla corte d'appello di aver negato la risarcibilità del danno biologico, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost, 1126 e 2043 c.c. e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo.
Si dolgono in sostanza i ricorrenti che la corte di merito abbia escluso il danno biologico sol perché, secondo quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, le immissioni sonore, pur superiori al limite della normale tollerabilità, non avevano provocato una malattia, ma solo uno stato ad essa prodromico.
Sostengono che, invece, nel danno biologico dovrebbe ricomprendersi anche il pregiudizio alla personalità dell'individuo connesso allo stress inevitabilmente connesso alla immissione sonora eccedente il limite della normale tollerabilità.
4.1. La censura è infondata.
La corte di merito ha rilevato che il tribunale aveva escluso la presenza di patologie riferibili all'esposizione al rumore ed ha ritenuto che il danno biologico non può essere liquidato ove la salute non sia stata in concreto pregiudicata.
Ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il danno alla salute, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza. Non, dunque, la minore godibilità della vita è in sè risarcibile, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 della Costituzione (Cass., n. 10628/1998). Ne discende che, in difetto di prova di una lesione della integrità psicofisica del soggetto che sia conseguita alle sofferenze indotte dallo stress da rumore illecitamente provocato con un comportamento integrante gli estremi di reato (sofferenze che, pure, già di per se stesse incidono sulla qualità della vita e sono tuttavia risarcibili solo quale danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c.), non è configurabile un danno biologico risarcibile.
5. Resta assorbito il ricorso incidentale, col quale la BO TT deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 659 c.p. e contraddittorietà della motivazione per avere la corte di merito ritenuto che la condotta che aveva provocato le immissioni sonore integrasse il reato di cui alla norma sopra indicata. Esso è, infatti, oggettivamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale col quale è stata contestata la non estensione della responsabilità alla BO TT. Responsabilità che rimane esclusa a seguito del rigetto del ricorso principale stesso.
6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza dei ricorrenti in via principale.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna LI FA, AR EC e OR FA alle spese, che liquida in L.246.000, oltre a L.
2.000.000 per onorari.
Roma, 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.