Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative, l'emanazione dell'ordinanza di convalida a norma dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689, come integrato dalle sentenze n. 534 del 1990 e n. 595 del 1995 della Corte costituzionale, presuppone che: a) l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento; b) l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato abbia depositato in cancelleria la documentazione prevista nel secondo comma dell'art. 23; c)Il pretore valuti i motivi dell'opposizione (i quali delimitano l'oggetto del relativo giudizio) ed escluda che essi siano fondati sulla base degli atti esistenti, costituiti dall'atto di opposizione e dai documenti ad esso eventualmente allegati, nonché dalla documentazione depositata dall'amministrazione. L'assenza di uno solo dei tre presupposti rende nulla l'ordinanza pretorile di convalida (nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso in base al rilievo che il pretore aveva convalidato l'ordinanza sulla base della sola osservazione che il ricorrente non era comparso alla prima udienza, mentre nulla aveva detto in ordine ai motivi dell'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/1999, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, difeso all'avvocato MAURIZIO D'AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAPITANERIA PORTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
- intimato -
avverso il provvedimento della Sezione distaccata di Pretura di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, emesso il 16/10/96; rg.1210/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento I, assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Pretore di Ascoli Piceno - Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, depositato il 19 marzo 1996, GI TI proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, con cui gli era stata applicata la sanzione amministrativa di L.
5.000.000 per la violazione degli artt.
2-4 della legge n.192/1977 (avere raccolto, per porre in commercio, molluschi eduli lamellibranchi in acque precluse). L'opponente deduceva: a) la inosservanza dei termini previsti per la contestazione della violazione dall'art.14 della legge n.689/1981; b) la insussistenza della violazione;
e) la eccessività della sanzione e la mancata applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981.
Costituitasi la Capitaneria di porto con comparsa di risposta e documenti, alla prima udienza del 16 ottobre 1996 l'opponente non compariva. Il Pretore, rilevato che il ricorrente non aveva addotto alcun legittimo impedimento, convalidava l'ordinanza opposta, ai sensi dell'art.23 della legge n.689/1981. Avverso la ordinanza di convalida GI TI ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Nessuno si è costituito per la Capitaneria di porto.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.23 della legge 24 novembre 1981 n.689, osservando che il quinto comma di detto articolo - applicato dal pretore - è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale;
il pretore, quindi, sarebbe dovuto entrare nel merito dell'opposizione anche in assenza dell'opponente, tenuto conto che aveva documentalmente tutti gli elementi per decidere e per accogliere il ricorso.
Il motivo di ricorso è fondato.
Occorre premettere che l'art.23 della legge 24 novembre 1981 n.689, nel regolare il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-
ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, prevede, nel quinto comma, che il pretore "convalida il provvedimento opposto" quando "alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento". Questa disposizione normativa è stata integrata da due sentenze additive di illegittimità costituzionale: 1) Corte cost. 5 dicembre 1990 n. 534 ha subordinato la convalida al fatto che l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione non risulti dalla documentazione allegata al ricorso dell'opponente; 2) Corte cost. 18 dicembre 1995 n. 595 ha escluso che il pretore possa emanare l'ordinanza di convalida quando l'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione abbia omesso il deposito dei documenti previsti nel secondo comma del citato art.23, deposito da effettuarsi anteriormente alla prima udienza anche quando l'amministrazione non si costituisca in giudizio.
Quindi l'ordinanza del pretore di convalida presuppone che: a) l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento;
b) l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato abbia depositato in cancelleria la documentazione prevista nel secondo comma dell'art.23; c) il pretore valuti i motivi dell'opposizione (i quali delimitano l'oggetto del relativo giudizio) ed escluda che essi siano fondati sulla base degli atti esistenti, costituiti dall'atto di opposizione e dai documenti ad esso eventualmente allegati, nonché dalla documentazione depositata dal l'amministrazione. L'assenza di uno solo dei detti tre presupposti rende nulla l'ordinanza pretorile di convalida, che, secondo l'espressa previsione del quinto comma dell'art.23, è ricorribile per cassazione.
Nel caso di specie il pretore ha convalidato l'ordinanza- ingiunzione sulla base della sola osservazione che il ricorrente non era comparso alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, mentre nulla ha detto in ordine ai motivi della opposizione. L'ordinanza di convalida è, quindi, priva di motivazione in ordine alla infondatezza ex actis del ricorso presentato dal TI, che il pretore avrebbe dovuto verificare prima di convalidare, tenuto conto che la Capitaneria di porto aveva depositato la prescritta documentazione.
Consegue che l'ordinanza impugnata va cassata, in accoglimento del primo motivo. Ciò comporta l'assorbimento degli altri due motivi del ricorso, che concernono la fondatezza dell'opposizione. La causa va rinviata al pretore mandamentale di Ascoli Piceno, il quale accerterà, sulla base degli atti, se l'opposizione proposta dal TI è fondata o meno e, qualora concluderà per la infondatezza, emanerà nuova ordinanza di convalida motivata sul punto.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Pretore mandamentale di Ascoli Piceno, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999