Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2006, n. 517
CASS
Sentenza 22 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è necessariamente scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite, mentre è essenziale l'accertamento correlato alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al contesto in cui le dichiarazioni sono rese. (Nella fattispecie, relativa ad un'intervista ad esponente di associazione animalista, in polemica con altre associazioni dello stesso tipo, la S.C. ha ritenuto di non riconoscere l'esimente del diritto di cronaca, avendo il giornalista riportato dichiarazioni risultate non veridiche e omesso di effettuare qualsiasi accertamento sul possibile travisamento dei fatti da parte dell'intervistato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2006, n. 517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 517
    Data del deposito : 22 novembre 2006

    Testo completo