Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è necessariamente scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite, mentre è essenziale l'accertamento correlato alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al contesto in cui le dichiarazioni sono rese. (Nella fattispecie, relativa ad un'intervista ad esponente di associazione animalista, in polemica con altre associazioni dello stesso tipo, la S.C. ha ritenuto di non riconoscere l'esimente del diritto di cronaca, avendo il giornalista riportato dichiarazioni risultate non veridiche e omesso di effettuare qualsiasi accertamento sul possibile travisamento dei fatti da parte dell'intervistato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2006, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 22/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2015
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 29982/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IA, nata il [...];
avverso la Sentenza del 24.2.2005 resa dalla Corte d'Appello di Venezia;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Aurelio Galasso, ha concluso per il rigetto del ricorso. È presente per la Parte Civile l'avv. Luigi Ravagnan del Foro di Venezia che chiede dichiararsi l'inammissibilità (o, comunque, il rigetto) del ricorso e deposita conclusioni e nota spese, nonché copia della Sent. Pretura C.le di Venezia n. 1663/97 del 16.10.1997 e Pretura C.le di Venezia n. 444195 dell'8.3.1995.
Per la difesa è presente l'avv.to Luigi Pasini del Foro di Padova che insiste per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
IA EL è stata condannata dal Tribunale di Padova, con sentenza del 16.6.1998, perché responsabile del delitto di diffamazione, reato aggravato sia dall'attribuzione di fatto determinato sia dal mezzo della stampa. Oggetto dell'imputazione è un'intervista concessa a tal PI OC, esponente di associazione animalista (la cui posizione processuale è stata già definita). Il reportage, pubblicato sul giornale LA NUOVA VENEZIA del 3.8.1996, concerneva l'attività dell'ASSOCIAZIONE ZOOLOGICA VENEZIANA, che, nel loro contenuto critico e nella alterazione dal vero, vi lesse offesa alla reputazione dell'organismo. La Corte d'Appello di Venezia dichiarò, con sentenza del 24.2.2005, l'estinzione del reato per prescrizione, sì che l'attuale procedimento si svolge ai sensi dell'art. 576 c.p.p.. Avverso la decisione avanza ricorso la difesa della EL lamentando, con unico motivo, l'errata applicazione della legge penale attesa la giurisprudenza di questa Corte in tema di diffamazione a mezzo di intervista e la carente motivazione sulla infedeltà della informazione e la attendibilità dell'intervistato. All'odierna udienza il P.G., nella persona del Cons. Dott. Aurelio Galasso conclude per il rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
La difesa ha instato per l'applicazione della esimente di cui all'art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ex art. 59 c.p., comma 1, soprattutto a proposito dell'erroneo accenno ad una condanna del responsabile dell'associazione animalista, quanto costui definì la vicenda processuale a seguito di oblazione. Istanza che, astrattamente, potrebbe esser accolta. Non vi sarebbero, infatti, difficoltà logiche ad attribuire ad una comprensibile, e dunque, "scusabile" negligenza l'aver espresso un giudizio di condanna a fronte dell'estinzione del reato per il tramite oblativo: il procedimento liberatorio, invero, trae le mosse da una mancata contestazione della penale responsabilità del fatto ascritto (sicché in sè l'ignoranza disciplina penalistica, da cui hanno tratto le mosse i giudici dell'appello, non appare prospettiva che concretamente esaurisce il giudizio).
Ma la ricorrente non considera il profilo dell'addebito concretato da ulteriori ed inveridiche dichiarazioni, assai importanti nel contesto del discorso oggetto dell'intervista (e della motivazione della decisione impugnata) e che, ridondando a detrimento della reputazione dell'associazione, attestano la ricorrenza del delitto. La difesa ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte sullo specifico tema della diffamazione perpetrata dal giornalista che riporti le parole di persona intervistata: le sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30.5.2001, Galiero, CED Cass. 219651), invocata dalla difesa della ricorrente, precisa - tuttavia - che la condotta del giornalista che pubblichi intervista portante altrui dichiarazioni, non è necessariamente scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Eppertanto, essenziale è l'accertamento correlato sia alla qualità dei soggetti coinvolti ed alla materia in discussione, sia al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese.
Orbene, come si legge nella decisione impugnata e nello stesso ricorso tra varie associazioni e la vertenza giudiziale, che era sorta al riguardo, aveva avuto una forte ripercussione presso l'opinione pubblica locale.
L'animosità che aveva contrassegnato la diatriba, avrebbe dovuto imporre una accurata valutazione del possibile travisamento dei fatti, frutto di un'anomosità faziosa. Al contempo, lo stesso intervistato, il OC, era esponente di una di queste associazioni, sì che la probabilità di una vis polemica, portatrice di distorsione dal vero, era elevatissima e massimo doveva essere lo scrupolo di verifica dell'imputata sulla veridicità del fatto, in tutti i suoi elementi. Le infedeltà tra quanto pubblicato (ancorché esse siano formalmente attribuite a persona intervistata) e quanto appartenente alla realtà accertata non sono, quindi, coperte da giustificazione di sorta.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere in favore della parte civile le spese liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere in favore della parte civile le spese liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007