Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17246 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
DR MO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17246/2026 Roma, li, 13/06/2026
- Presidente -
AR NI OR
NI OR
Sent. n. sez. 560/2026 UP - 29/04/2026 R.G.N. 5834/2026
ZO EZ
AR TE AR
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal
SENTENZA
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: SC CO nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d'appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere NZ EL. Lette le conclusioni scritte per l'udienza pubblica senza discussione orale, non ri- chiesta da alcuna delle parti, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro- curatore gen. Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. Corrado Brilli per SC CO, che ha chiesto dichiararsi inammis- sibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698- Firmato Da: DR MO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: ZO EZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dal Procuratore della Repubblica di Arezzo, con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Arezzo, l'11 gennaio 2022, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto perché il fatto non costituisce reato CO SC dal reato ascrittogli (delitto p. e p. dall'art. 589-bis, commi 1 e 5 n. 2, cod. pen., perché, quale conducente della vettura Nissan Qashqai tar- gata DP 146EJ, cagionava con colpa, mediante violazione delle norme sulla circo- lazione stradale, il decesso di EL PI;
colpa consistita in negligenza, im- prudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale ed in particolare degli artt. 140, 141 comma 1 e 142 commi 1 e 2 e, 143, comma 1, d.lgs. 285/92; in particolare, alla guida della predetta autovettura, percorrendo la strada comunale Ristradella Loc. Il Matto nei pressi del numero civico 55, senza assicurarsi di non creare pericolo per la circolazione, con velocità di circa 70 km/h e quindi non adeguata alle circostanze ed alle caratteristiche della strada e co- munque superando il limite di 50 km/h previsto dalla segnaletica verticale, nonché invadendo la corsia di marcia opposta, nella quale marciava l'autovettura, Hyundai Atos tg. BZ458KK, collideva frontalmente con la stessa cagionando in conseguenza dell'urto e per effetto del correlato traumatismo cranico, la morte della predetta EL PI. In Arezzo, il 6/11/2019).
2. Come ricorda la sentenza impugnata la vicenda in esame è relativa ad un incidente stradale, la cui dinamica non è oggetto di contestazione. Si discute, in- vece, sulla capacità di intendere e di volere al momento dell'incidente da parte dell'imputato.
2.1. Sin dal primo grado è stata esclusa la configurabilità di una responsabilità penale in capo al SC, ritenendo che questi abbia causato l'incidente perché colto da un improvviso colpo di sonno, provocato da una malattia di cui all'epoca del fatto non sapeva di essere affetto, e cioè da apnee ostruttive del sonno (cd. OSAS), patologia che solo successivamente veniva accertata dall'INPS in grado severo, e che determinava il riconoscimento all'imputato di una percentuale di invalidità civile pari al 34%. Secondo il GUP, la condotta di invasione della carreg- giata opposta, che ha causato l'incidente mortale, è stata il risultato di una se- quenza causale connessa allo stato di infermità sopraindicato (sconosciuta all'im- putato al momento del fatto), che aveva portato all'improvvisa e inevitabile perdita di coscienza, determinata dall'ipossigenazione dei tessuti e dal conseguente stato di grave affaticamento. Nella sentenza di primo grado si ricorda che la consulenza tecnica sulla dinamica dell'evento risultava compatibile con un impatto - quanto
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all'imputato - "con un corpo inerte", non essendo stati coinvolti nelle lesioni gli arti periferici superiori e inferiori che, in un normale stato di tensione ed estensione, subiscono le lesività tipiche dello scontro. Nell'immediatezza dei fatti, le analisi ematiche sull'imputato restituivano un esito positivo rispetto ad un discreto quantitativo di benzodiazepine (delorazepam) "compreso in un range terapeutico", segnale di un percorso farmacologico intra- preso dall'imputato al fine di bilanciare i sintomi tipici della patologia, manifestatasi seppur non ancora diagnosticata, i quali, per la loro intrinseca aspecificità (sonno- lenza diurna, insonnia notturna, spossatezza diffusa), non consentivano una ade- guata diagnosi precoce. L'imprevedibilità dell'evento, oltre alla non consapevolezza da parte di Cane- schi della condizione in cui egli versava, ha condotto il giudice di primo grado alla sentenza assolutoria, avallata dalle risultanze di più contributi specialistici conver- genti. Esclusa la distrazione alla guida o il consumo di sostanze alcoliche, il perito dott. Pier Guido Ciabatti, otorinolaringoiatra esperto in materia di apnee notturne, ha ritenuto che SC, al momento dell'incidente, non fosse cosciente, per un colpo di sonno verosimilmente causato da OSAS, patologia all'epoca non cono- sciuta dall'imputato.
2.2. Con il gravame nel merito la pubblica accusa aveva chiesto la riforma della sentenza impugnata, ponendo in discussione gli esiti della perizia e delle consulenze di parte su cui si era determinato l'iter motivazionale assolutorio. In particolare, aveva evidenziato come non si fosse tenuto conto del fatto che la mancanza di diagnosi della patologia successivamente riscontrata, ha portato l'im- putato alla volontaria assunzione di potenti ansiolitici e sonniferi e alla altrettanto volontaria guida del veicolo, nella piena consapevolezza degli effetti dei medicinali assunti. Aveva, inoltre, invitato a considerare che risultano altre improvvise per- dite di coscienza da parte dell'imputato, al di fuori e prima del momento del sinistro e l'ulteriore assenza di tale sintomatologia durante il lungo periodo di ricovero e osservazione ospedaliera successivo al sinistro. L'incapacità naturale al momento del fatto, pertanto, secondo la prospettazione della Pubblica Accusa, non sarebbe tale da escludere la colpevolezza, alla luce della piena volontà e consapevolezza da parte dell'imputato del trattamento terapeutico cui si sottoponeva, oltre alla piena coscienza dell'azione di guida intrapresa sotto l'effetto di farmaci.
2.3. Nel giudizio di appello, la Corte territoriale ha ritenuto necessario appro- fondire l'aspetto relativo alla assunzione di benzodiazepine da parte dell'imputato, disponendo una perizia, affidata al dott. Brunero Begliomini (medico legale) e al Prof. Guido Mannaioni (direttore UOC Tossicologia Università di Firenze). E, all'e- sito dell'esame orale dei periti, sulla base della relazione scritta da loro redatta, i giudici fiorentini hanno ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: DR MO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: ZO EZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
confermata. Ciò sul rilievo che è emerso, in maniera ritenuta chiara e comunque neppure posta in discussione dalle parti, che SC aveva assunto benzodiaze- pine almeno 72 ora prima dell'incidente, e che quindi, quando egli si mise alla guida, non aveva alcun rischio di colpi di sonno o di assopimento legato alla as- sunzione di tali sostanze (essendo sconsigliata la guida per 12/24 ore al massimo dopo l'assunzione). E che non vi sono neppure motivi per affermare che SC fosse consapevole di essere affetto da OSAS, trattandosi di patologia che fu dia- gnosticata solo dieci mesi dopo l'incidente, e che comunque non è di immediata riconoscibilità nelle sue manifestazioni, tanto che non di rado viene diagnosticata solo dopo eventi tragici come, appunto, incidenti. Per giungere a conclusioni contrarie, o perlomeno di tipo dubitativo - è stata la conclusione della Corte territoriale si dovrebbero avere elementi concreti che non sono stati forniti dalla pubblica accusa (come, ad esempio, assenze certificate dal lavoro, richieste di accertamenti medici e simili), in data anteriore e prossima a quella dell'incidente.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore generale presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge per avere i giudici di appello male interpretato e applicato l'art. 589-bis cod. pen. Ricorda il PG ricorrente che, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto l'im- putato incolpevole del sinistro stradale mortale perché causato da un "colpo di sonno", secondo la loro ricostruzione dovuto alla patologia delle cd. "apnee not- turne" (OSAS), da cui sarebbe risultato affetto l'imputato a sua insaputa. La Corte d'appello, in più, vista la perizia disposta con integrazione istruttoria, ha integrato la motivazione di primo grado stabilendo che, per le modalità dell'as- sunzione di benzodiazepina da parte dell'imputato, queste non erano tali da com- portare alcun rischio di colpi di sonno o di assopimento legati a detta sostanza. Pertanto, i giudici del gravame del merito hanno concordato con quello di primo grado nell'assolvere CO SC ritenendolo colpito da malore improv- viso, da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 cod. pen. Per il PG ricorrente, tuttavia, tali conclusioni, se ben si possono attagliare all'ipotesi di chi, mentre sta conducendo un veicolo rispettando tutte le norme del codice della strada, poi perda il controllo dello stesso in quanto colpito da un infarto o da un ictus di cui non aveva avvertito alcun sintomo pregresso e non aveva avuto alcuna avvisaglia, nel caso di specie appaiono come una conclusione errata
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alla luce dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, a più riprese, ma costantemente e in un largo lasso di tempo, quest'ultima non ha ritenuto sempre incolpevole il sinistro per "colpo di sonno"; e ciò non solo quando questo sia conseguenza di "stanchezza" "lunga veglia" o "età", ma anche quando siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida, nella fattispecie viaggiando anche a velocità elevata (il richiamo è al dictum di Sez. 4, n. 11142 del 24/02/2015 Rv. 262712-01). Inoltre, sottolinea il PG ricorrente che la scriminante del caso fortuito, corre- lata a "colpo di sonno" o "malore improvviso", è ravvisabile nel verificarsi di un quid imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, inseritosi improvvisamente nell'azione del soggetto soverchiando ogni sua possibilità di contrasto, tale da ren- dere fatale il compiersi dell'evento, con un contributo causale dell'agente mera- mente fisico" e non "laddove l'imputato sia portatore consapevole di una malattia" il quale, "pertanto, ... non può invocare tale scriminante qualora... sia stato colto da malore a seguito di crisi ipertensiva"; né è configurabile in relazione a un im- putato che non sia in condizioni psico-fisiche generali idonee per guidare (Sez. 4, n. 32931 del 20/05/2004, Rv. 229082-01) o che, affetto da patologia farmaco- resistente che comporta episodi di perdita di coscienza, si sia posto alla guida di un autoveicolo e, colto da una crisi, ne abbia perso il controllo (Sez. 4, n. 28435 del 25/05/2022, Rv. 283449-01). Ciò posto, i giudici di merito non avrebbero confrontato il materiale probatorio a loro disposizione con i sopra ricordati principi di diritto - complessivamente intesi - e avrebbero omesso ogni valutazione e motivazione al riguardo, pervenendo quindi ad un decisione errata laddove, diversamente, avrebbero dovuto concludere di essere in presenza di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile (Sez. 4, 20/05/2004, Oddo, Rv.229082; Sez. 4, n. 11142 del 24/02/2015, [...], Rv. 262712-01) e, quindi, di essere in presenza della sussistenza del reato contestato al SC, Per il PG ricorrente nelle sentenze di merito, seppur lette e interpretate nel loro insieme, invece non si valuta correttamente e nulla si dice sull'insieme di tutti i fatti accertati. Così, ad esempio, sulla concausalità nel determinismo dell'evento mortale della velocità tenuta dall'imputato di 70 km/h, anziché 50 km/h come imposto dalla segnaletica vigente sul tratto stradale interessato dal sinistro, lad- dove la Corte d'appello ometterebbe proprio di valutare tout court il fatto, mentre il primo grado, contraddittoriamente, non ne aveva tratto alcuna considerazione,
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pur affermando prima che il superamento del limite di velocità può assumere rile- vanza "per l'amplificazione degli effetti dello scontro" (il richiamo è a pag. 5 della sentenza di primo grado), ma poi, dimenticandosene completamente, senza valu- tarne in concreto gli effetti e trame le debite conseguenze. E, ancora, sulle già precarie e pregresse condizioni psico-fisiche dell'imputato (al momento del sinistro risultato iperteso), sul fatto che l'imputato stesse "... attraversando un grosso pe- riodo di stress per gravi motivi familiari: tale situazione psicologica in cui si sa- rebbe venuto a trovare l'imputato anch'esso potrebbe aver contribuito in modo negativo sulla qualità del sonno" (il richiamo è alla perizia del dott. Ciabatti esple- tata in primo grado), e sugli effetti della gravità di detta situazione di stress, es- sendo tale da indurlo a curarsi assumendo benzodiazepine. I giudici del merito ci si duole avrebbero omesso di valutare tutte dette condizioni e la loro rilevanza giuridica in quanto: a) non hanno valutato le malattie e i sintomi da cui l'imputato era affetto;
malattie e sintomi già a sua conoscenza e ciò a prescindere dalla diagnosi di "OSAS" intervenuta solo 10 mesi dopo;
b) l'imputato, dopo il sinistro, non ha riportato nessun altro evento di totale perdita di conoscenza e ciò né durante la degenza per il sinistro né sino alla diagnosi dell' "OSAS" che si sostiene essere unica causa incolpevole del sinistro (cfr. atto di appello del P.M.); c) è lo stesso giudice d'appello, a pag. 2, a scrivere che, a pre- scindere dalla diagnosi o meno di OSAS, "l'assunzione, da parte dell'imputato, di un discreto quantitativo di benzodiazepine (delorazepam) compreso in un range terapeutico" è "segnale di un percorso farmacologico intrapreso dall'imputato al fine di bilanciare i sintomi tipici della patologia" già "sussistenti e manifesti", an- corché aspecifici, quali i sintomi di "sonnolenza diurna, insonnia notturna, spossa- tezza diffusa"; d) inoltre, nella stessa perizia disposta dalla Corte d'appello a pag. 6 è scritto chiaramente che: "Il sig. SC viene sottoposto a visita cardiologica il 12/12/2019 presso l'ospedale di Arezzo: vengono riscontrati ipertensione arte- riosa per la quale è giù in terapia con amlodopina e ramipril, emersa al ricovero in DEA al policlinico di Careggi (e da detto ospedale dimesso in data 14/11/2019, ovvero 8 giorni dopo esservi stato elitrasportato e ricoverato in seguito al sini- stro)". Quanto sopra per il PG ricorrente avrebbe dovuto imporre ai giudici di "pro- cedere ad un esame globale degli elementi certi" e non "limitarsi ad una valuta- zione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi" (il richiamo è al dictum di Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, [...], Rv. 280605-02), pervenendo, pertanto a una decisione di segno opposto. Ciò perché dalle stesse sentenze di primo e secondo grado risulta che: 1) il sinistro è stato cagionato a causa di un colpo di sonno;
2) l'imputato che ha subito il colpo di sonno è risultato al momento del sinistro affetto da ipertensione;
3) il SC
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già presentava i "sintomi tipici della patologia" già "sussistenti e manifesti", quali "sonnolenza diurna, insonnia notturna, spossatezza diffusa" (così pag. 2 della sen- tenza impugnata); 4) a tali sintomi cui si assommava la condizione di essere sottoposto a grave stress;
5) a causa di detto grave stress assumeva psico-far- maci;
6) nonostante tutto quanto sopra, conduceva un veicolo anche violando il codice della strada e ciò conducendolo a 70 km/h all'ora anziché 50 km/h, come imposto dalla segnaletica. Si tratta di fatti tutti è la conclusione del ricorso del PG fiorentino - che, se valutati e apprezzati congiuntamente, non potevano che far ritenere sussistente la penale responsabilità dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte e il difensore dell'imputato hanno reso le conclu- sioni scritte riportate in epigrafe per l'udienza pubblica senza la trattazione orale, non richiesta da alcuna delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è inammissibile.
2. Va ricordato che, a fronte di una doppia conforme pronuncia assolutoria, la possibilità per la parte pubblica di proporre ricorso per cassazione trova spazio nell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., norma che, con la chiara ratio di raf- forzare il principio della presunzione di non colpevolezza, la delimita alle sole ipo- tesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen. Ebbene, con tutta evidenza, nel caso in esame - pur essendo rubricato il mo- tivo d'impugnazione con riferimento espresso alla lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen. - il ricorso contiene un'esplicita doglianza riferibile, piuttosto, a quella di cui alla lettera e) di tale a norma, in quanto è diretta a criticare la valutazione della capacità dimostrativa degli indizi ed insta per una integrale rivalutazione degli stessi (vedasi in proposito, in relazione ad una situazione sovrapponibile a quella proposta in questa sede, la recente Sez. 2 n. 39939 del 28/10/2025, [...], non. mass.). A ben guardare, infatti, le censure del PG ricorrente attengono ad una suppo- sta contraddittorietà della sentenza e, pertanto, a motivi inammissibili. A tal riguardo, si contesta ai giudici del merito di avere trascurato taluni elementi e, quindi, si denuncia l'asserita difformità tra i risultati derivanti dall'assunzione della prova e quelli che ne sono stati tratti per poi addivenire alla decisione. Ciò si palesa evidente in molti punti dell'impugnazione in cui il ricorso non esita a tradire il vero
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: DR MO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: ZO EZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
motivo di doglianza. In particolare, laddove il P.G ricorrente scrive che: 1) "i giudici di merito non hanno confrontato il materiale probatorio a loro disposizione con i principi di diritto e hanno omesso ogni valutazione e motivazione al riguardo per- venendo quindi ad una decisione che si ritiene errata" (pag. 4 del ricorso); 2) "nelle sentenze di primo grado e della Corte d'appello [...] non si valuta e nulla si dice sull'insieme di tutti i fatti accertati" (pag. 4 del ricorso); 3) "la Corte d'Appello omette proprio di valutare tout court il fatto, mentre il primo grado contradditto- riamente non ne trae alcuna considerazione" (pag. 4 del ricorso). Inoltre, il ricorso, come illustrato in premessa, si conclude, richiamando il dictum di Sez. 1 n. 8863/2021, con il rilievo che: "quanto sopra avrebbe dovuto imporre ai giudici di procedere ad un esame globale degli elementi certi e non limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi". In altri termini, si palesa chiaro che si contesta l'omessa valutazione di alcuni elementi di prova e, nello specifico, l'asserita presenza di alcuni generici sintomi mostrati dall'imputato prima dell'incidente, lo stress del medesimo, la velocità del veicolo. Inoltre, il P.G. deduce che da questa presunta mancanza sarebbe derivato un contrasto tra gli atti processuali e la motivazione della sentenza. Peraltro, ciò viene sostenuto per il tramite di una massima di legittimità (la summenzionata sentenza n. 8863/2021) che muove proprio da una censura di "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza e non, contrariamente a quanto si vorrebbe far credere, sull'erronea applicazione di
legge.
La parte pubblica ricorrente ha, pertanto, travalicato in modo esplicito i limiti sussistenti in caso di "doppia conforme di assoluzione", giacché domanda ai giudici di legittimità un intervento volto a verificare la sussistenza degli elementi presenti in atti e "una palese ed incontrovertibile difformità fra l'effettività degli stessi e la loro rappresentazione nel provvedimento" (così Sez. 5 n. 21033/2020 sul vizio di contraddittorietà della motivazione). In altri termini, il vizio denunciato nel ricorso riguarda palesemente un'asserita contraddittorietà (cd. processuale) della sentenza perché ha ad oggetto "la verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione" (vedasi Sez. 5, n. 26455/2022). Tale doglianza integra un vizio motivazionale "configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel pro- cesso" (Sez. 4, n. 50557/2013).
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Il profilo di doglianza che si propone, scrutinato per quello che vi si legge, riguarda un denunciato "contrasto fra il provvedimento impugnato e un atto pro- cessuale" (vedasi sul punto, ex multis, Sez. 2, n. 38800/2008) poiché, secondo l'assunto del ricorrente, i giudici del merito avrebbero ignorato degli elementi che, proprio perché non valutati, hanno condotto a una decisione errata, contraddittoria con quanto invece risulta dagli atti. Conclusivamente sul punto, nel caso in esame siamo di fronte a un'imposta- zione della doglianza chiaramente basata sulla asserita contraddittorietà della mo- tivazione delle sentenze di primo e secondo grado.
3. Peraltro, il Procuratore generale ricorrente sollecita una rivalutazione della vicenda in punto di fatto e la revisione di alcuni aspetti, già presi in esame da entrambe le sentenze assolutorie, che hanno individuato come unica causa del sinistro l'invasione della corsia di marcia opposta, a sua volta dovuta alla perdita di coscienza improvvisa, ed hanno escluso che l'imputato fosse a conoscenza della patologia di cui soffriva e dunque dei pericoli legati alla circolazione stradale. Per giunta la Corte d'appello ha disposto una perizia, per verificare l'eventuale efficienza causale delle benzodiazepine assunte 72 ore prima del sinistro (esclusa dai periti) e la consapevolezza dell'imputato di malattie che ne potessero alterare la capacità di guidare l'automobile (parimenti esclusa). In definitiva, dunque, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di omicidio colposo da circolazione stradale, l'improvviso malore, per configurare assenza di colpa, presuppone l'imprevedibilità dell'evento da cui derivi la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta;
altrimenti, se il malore non costituisce una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, in quanto riconducibile a patologia nota all'agente, per avere questi in precedenza già subito episodi di assenza di coscienza, non è possibile invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo (cfr. Sez. 4, n. 11142 del 24/02/2015, Rv. 262712 - 01; vedi anche, più di recente, Sez. 4, n. 28435 del 25/05/2022, [...], Rv. 283449-01).
4. Nemmeno può dirsi che ci si trovi di fronte ad un vizio di motivazione talmente pregnante da integrare una violazione di legge. Ed invero, la sentenza impugnata, con una motivazione che pare priva di apo- rie logiche e corretta in punto di diritto, dopo l'approfondimento tecnico di cui alla disposta perizia, fornisce una chiara motivazione del perché ha ritenuto di condi- videre l'assunto del giudice di primo grado circa l'assenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione: a. dell'oggettiva ignoranza della malattia da parte
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: DR MO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: ZO EZ Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
dell'imputato al momento dell'incidente; b. dell'impossibilità di conoscere la patologia prima dell'incidente in quanto le OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno) sono particolarmente insidiose perché difficili da diagnosticare;
c. del dubbio sulla conoscenza dei sintomi della patologia. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «l'improvviso malore, quale che sia l'inquadramento teorico da seguire (nell'ambito dell'elemento psicologico del reato, quale "caso fortuito", ovvero nello schema di cui all'art. 42 cod. pen., come ipotesi di compromissione della coscienza, tale da escludere la ricorrenza nella condotta dell'uomo dei caratteri tipici schematizzati della detta disposizione codicistica), presuppone sempre la imprevedibilità dell'evento causa di perdita della coscienza, cui va riferita l'ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile a soggetto consapevole e responsabile, il quale, in situazione siffatta, non agit sed agitur. Si tratta, in altre parole, di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente» (così a pag. 7 della motivazione Sez. 4, n. 15215 del 06/03/2018, [...], non mass.). In questo senso, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito l'improvviso e non pronosticabile colpo di sonno che ha colpito CO SC ne esclude ogni profilo di colpa giacché era imprevedibile "l'evento da cui derivano la perdita di conoscenza e la conseguente ingovernabilità della condotta" (vedasi Sez. 4 n. 28435/2022), in quanto l'imputato non conosceva la sua patologia né avrebbe potuto ottenere diagnosi precoce della malattia sulla sola scorta di sintomi aspecifici che, tra l'altro, non si sa nemmeno se fossero noti al tempo del sinistro. Il caso in esame, pertanto, rientra pienamente tra quelli per cui è intervenuta copiosa giurisprudenza di legittimità, tesa a stabilire che il colpo di sonno capace di causare la perdita di coscienza rientra nella nozione di malore improvviso lad- dove sia la manifestazione di "un'infermità che non poteva aver dato segno di sé in passato" (cfr. Sez. 4, n. 34342 del 11/04/2023, [...], non mass. e già in precedenza Sez. 4, n. 11142 del 24/02/2015, [...], Rv. 262712 - 01 e Sez. 4, 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229081-01).
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 29/04/2026
Il Consigliere estensore
NZ EL
P.Q.M.
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Il Presidente Andrea Montagni
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